17.4093 · Mozione · 2017-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a istituire le basi legali che consentano di fornire informazioni relative a conti finanziari in modo automatico e unilaterale agli Stati con i quali non è possibile introdurre lo scambio automatico di informazioni in base al principio di reciprocità.
Begründung
Per un'efficace lotta contro la frode e l'elusione fiscali, il 15 luglio 2014 l'OCSE ha approvato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard globale). In Svizzera, le basi legali necessarie per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Dal 2017/18 la Svizzera ha attivato lo scambio automatico di informazioni con 38 Stati partner e dal 2018/19 intende attivarlo con altri 41 Stati partner (oggetto 17.040), per un totale di circa ottanta Stati partner. Si tratta per la maggior parte di Stati economicamente forti: gli Stati membri dell'UE e del G-20, altri importanti partner economici della Svizzera e Stati caratterizzati da una piazza finanziaria di rilevanza settoriale o regionale.
Per contro, molti Paesi in via di sviluppo non possono beneficiare dello scambio automatico di informazioni. Ma sono proprio questi Paesi a necessitare di una lotta efficace all'evasione fiscale per poter finanziare il proprio sviluppo economico. Con l'adesione all'Agenda di Addis Abeba e all'Agenda 2030 dell'ONU, la Svizzera si è politicamente impegnata a rafforzare il gettito fiscale dei Paesi in via di sviluppo e a contrastare i flussi finanziari illeciti fornendo informazioni e supporto tecnico.
L'esperienza mostra che il mero scambio di informazioni su richiesta, conformemente all'articolo 26 dello standard OCSE, non è sufficiente e che molti Paesi in via di sviluppo, nonostante i progetti pilota, per il momento non introdurranno lo scambio automatico di informazioni. Pertanto occorre garantire anche la possibilità di fornire informazioni relative a conti finanziari in modo unilaterale e automatico. Anche i 120 Stati che non fanno parte della rete degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni devono poter beneficiare, a determinate condizioni, delle informazioni relative a conti finanziari. A tal fine è necessario disporre di una base legale che consenta, tramite accordi bilaterali, di fornire tali informazioni in modo unilaterale. Ai sensi del decreto federale concernente il meccanismo di verifica (oggetto 17.040), in tali accordi deve essere fissata come condizione una forte tutela giuridica, che include la protezione dei dati, il buongoverno e il rispetto dei diritti umani, affinché i dati da fornire non siano utilizzati in modo abusivo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari stabilisce il principio della reciprocità dello scambio di dati. Su questa base, l'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i mandati di negoziazione per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, secondo i quali vengono negoziati accordi che poggiano sul concetto di reciprocità nonché che rispettano il principio di specialità, la protezione dei dati e l'identificazione degli aventi economicamente diritto per tutte le strutture. Lo standard globale prevede inoltre la possibilità di attuare lo scambio automatico su base non reciproca, in particolare se gli Stati partner non riscuotono imposte che rientrano nel campo di applicazione dei pertinenti accordi multilaterali.
L'introduzione unilaterale dello scambio automatico di informazioni con i Paesi in via di sviluppo solleva numerosi interrogativi. Di principio va precisato che anche questo tipo di introduzione non comporta alcun vantaggio ai Paesi in via di sviluppo se poi mancano loro le basi necessarie per un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.
Di per sé lo scambio automatico di informazioni non crea trasparenza fiscale né impedisce la sottrazione d'imposta, se i dati scambiati non possono essere utilizzati in modo opportuno. L'impiego efficiente ed efficace dello scambio automatico di informazioni presuppone anzitutto un'infrastruttura di base solida - costituita da basi legali, sistemi e procedure - come pure un'amministrazione delle contribuzioni funzionante. Per loro stessa ammissione, la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo non soddisfa questi presupposti di base. In particolare, spesso mancano anche le condizioni quadro giuridiche e tecniche in materia di confidenzialità e sicurezza delle informazioni oggetto di scambio; sussiste quindi un elevato rischio di abuso dei dati relativi a conti.
Considerata l'assenza pressoché costante dei presupposti di base, si tratterà in primo luogo di aiutare i Paesi in via di sviluppo a instaurare l'infrastruttura di base, indispensabile per lo scambio automatico di informazioni.
In occasione della sua seduta plenaria tenutasi nel novembre del 2017 a Yaoundé (Camerun), il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha approvato un piano d'azione per introdurre lo scambio automatico di informazioni nei Paesi in via di sviluppo. Rimane da stabilire quale contributo potrà fornire la Svizzera in questo contesto.
Dal 2015 la Svizzera sostiene il forum globale nel settore dell'assistenza tecnica. Il contributo finanziario della Svizzera è destinato al programma Africa Initiative del Forum globale che si prefigge, insieme ad altre organizzazioni come l'African Tax Administration Forum e la Banca mondiale, di fornire supporto agli Stati africani nello sviluppo delle capacità per lo scambio di informazioni in materia fiscale. In tal modo, lo scambio automatico di informazioni potrà essere attuato in modo utile e duraturo anche nei Paesi in via di sviluppo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.