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17.4110 · Postulato · 2017-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di esaminare, nel quadro dei futuri adeguamenti o modifiche del Codice di procedura civile (CPC), la possibilità di permettere al giudice di conciliazione di rilasciare un'autorizzazione a procedere all'attore senza tenere udienza se la parte convenuta ha annunciato la propria non comparizione dopo aver ricevuto la convocazione.

Begründung

Il CPC ha introdotto il principio secondo cui la conciliazione precede la procedura ordinaria. Il suo lodevole obiettivo è tuttavia mancato totalmente quando le parti convenute non si presentano all'udienza di conciliazione.

In queste situazioni, la conciliazione non fa altro che allungare la procedura di varie settimane, se non addirittura mesi, senza creare uno spazio propizio a trovare una soluzione transazionale tra le parti.

Non è tuttavia raro che i convenuti annuncino, tramite il loro mandatario, la loro assenza dall'udienza di conciliazione. In questi casi, il giudice di conciliazione è tenuto ad organizzare un'udienza inutile il cui esito è noto a tutti. L'attore deve attendere una seduta di conciliazione che sa che non potrà avere luogo e deve spostarsi con l'unico obiettivo di ottenere un'autorizzazione a procedere che avrebbe potuto essergli inviata per posta.

Per alleggerire il lavoro delle autorità giudiziarie, ridurre i costi procedurali a carico dei cittadini e ridurre la durata dei processi, si propone di permettere al giudice di rilasciare direttamente un'autorizzazione a procedere quando il convenuto annuncia la sua assenza dall'udienza di conciliazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La procedura di conciliazione, in linea di massima obbligatoria e introdotta a livello svizzero con il Codice di procedura civile svizzero (CPC), ha dato buoni risultati nella prassi, in quanto tra il 50 e l'80 per cento delle conciliazioni si concludono con un'intesa tra le parti (transazione, acquiescenza, desistenza ecc.). Ciò comporta una risoluzione rapida, efficiente e conveniente delle controversie, nell'interesse di tutte le parti coinvolte.

Nel quadro degli attuali lavori di adeguamento del CPC in adempimento della mozione 14.4008 della CAG-S, "Adeguamento del Codice di procedura civile", il Consiglio federale intende rafforzare e sviluppare, come già chiesto (cfr. p. es. l'iniziativa del Cantone di Berna 16.302, "Sviluppo di un modello per le udienze di conciliazione"), questa procedura efficace. Presenterà proposte in tal senso in un avamprogetto probabilmente a febbraio 2018. I partecipanti alla consultazione potranno dunque pronunciarsi in merito all'opportunità di modificare la procedura di conciliazione e sulla portata di tale modifica. Attualmente non è pertanto necessario esaminare questo punto specifico.

A parere del Consiglio federale, allentare di fatto l'obbligo di comparizione delle parti, come chiesto nel postulato, è un passo nella direzione sbagliata e sarebbe addirittura controproducente. Il successo di queste procedure dipende infatti proprio dalla presenza, se possibile, di tutte le parti o che, in via eccezionale, siano debitamente rappresentate. L'esperienza insegna che le parti sono spesso presenti, anche nei casi in cui inizialmente sussistevano dubbi quanto alla comparizione della parte convenuta. Inoltre, la possibilità del convenuto di annunciare semplicemente la sua assenza ridurrebbe considerevolmente le possibilità dell'autorità di conciliazione di sottoporre una proposta di giudizio e di prendere una decisione. La prevista diminuzione dei costi e il tempo guadagnato non sembrano abbastanza importanti per controbilanciare questi svantaggi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.