17.4116 · Interpellanza · 2017-12-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 14 della legge sulla formazione professionale regola il contratto di tirocinio. Nel capoverso 5 è specificato che "se l'azienda cessa l'attività o se non garantisce più la formazione professionale di base conformemente alle disposizioni legislative, le autorità cantonali provvedono per quanto possibile affinché la formazione di base iniziata possa essere portata regolarmente a termine".
L'articolo prevede il caso di giovani che si ritrovano senza contratto di tirocinio dopo il fallimento o la chiusura dell'azienda e che hanno già svolto uno o due anni di apprendistato, trovandosi dunque in difficoltà nel terminare la propria formazione. Sono infatti molte le aziende che preferiscono assumere un apprendista da formare da zero. La situazione in cui l'apprendista si viene a trovare è ingiusta, non essendo responsabile del fallimento o della chiusura dell'azienda.
Il Consiglio federale non trova che la dicitura "per quanto possibile" dia troppo margine d'azione ai Cantoni, lasciando troppo spesso l'apprendista a dover arrangiarsi da solo?
Non dovrebbero essere le autorità cantonali ad assumersi concretamente le proprie responsabilità e porre rimedio a questa ingiustizia?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale concorda con il parere espresso nell'interpellanza, ovvero che la rescissione del contratto di tirocinio in caso di fallimento o ristrutturazione dell'azienda ponga l'apprendista in una situazione di difficoltà. Secondo la Confederazione, le autorità cantonali, nel limite delle loro possibilità, devono adoperarsi affinché la formazione professionale possa essere continuata in un'altra azienda in caso di interruzione del contratto di cui l'apprendista non ha colpa. Di norma in questi casi la premura nei confronti degli apprendisti è grande, dal momento che non hanno colpa per la situazione in cui vengono a trovarsi. Spesso altre aziende di tirocinio si fanno carico della responsabilità di continuare a formare gli apprendisti. Le autorità cantonali necessitano tuttavia di un certo margine d'azione per trovare e rendere possibili soluzioni pratiche.
Dal momento che l'esecuzione della formazione professionale è di competenza dei Cantoni e non è possibile obbligare le aziende ad assumere apprendisti, la Confederazione non può, né desidera, intervenire ulteriormente; a maggior ragione dal momento che si è sempre riusciti a evitare casi di rigore.
Risposta del Consiglio federale.