17.4122 · Interpellanza · 2017-12-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha appena annunciato un gesto verso i Cantoni: ha invitato le imprese a privilegiare l'assunzione di persone residenti, cioè a proporre innanzitutto le offerte di impiego alle persone iscritte presso gli uffici regionali di collocamento (URC), a partire da un tasso di disoccupazione dell'8 per cento.
Mi stupisce che ad aver fatto scattare questo meccanismo sia stato il numero di disoccupati e non il numero effettivo di persone sul mercato del lavoro. Si tratta di una sfumatura importante, in quanto le persone che hanno esaurito il diritto all'indennità sono comunque ancora sul mercato del lavoro e dunque perfettamente impiegabili. Per esempio, nel Cantone di Vaud si registrano regolarmente da 17 000 a 18 000 disoccupati, mentre il numero di persone iscritte presso gli URC sfiora le 25 000 persone in cerca d'impiego, ossia il 50 per cento in più.
Invito il Consiglio federale a rispondere alla seguente domanda: sarebbe possibile prendere in considerazione il tasso effettivo di persone sul mercato del lavoro per far scattare il meccanismo della preferenza indigena?
Stellungnahme des Bundesrates
Il legislatore ha fatto dipendere l'obbligo di annuncio dei posti vacanti dal tasso di disoccupazione (art. 21a cpv. 2 e 3 LStr, art. 53a cpv. 2 OC).
I disoccupati registrati sono le persone iscritte presso gli uffici regionali di collocamento, senza un impiego e immediatamente collocabili, indipendentemente dal fatto che percepiscano o no le indennità di disoccupazione. Di conseguenza il tasso di disoccupazione poggia sul rilevamento completo di tutte le persone in cerca d'impiego, rapidamente disponibili e iscritte al servizio pubblico di collocamento. Queste persone costituiscono il principale gruppo target dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti.
Pur utilizzando il tasso di disoccupazione per determinare i generi di professioni assoggettate all'obbligo di annuncio, tutte le persone in cerca d'impiego iscritte - tra cui in particolare anche coloro che seguono programmi di occupazione temporanea, una formazione continua oppure che sono in situazione di guadagno intermedio - possono accedere ai posti vacanti annunciati, beneficiando di un certo anticipo. Secondo la legge, pertanto, l'effetto dell'obbligo di annuncio si estende a tutte quante le persone in cerca d'impiego iscritte presso il servizio pubblico di collocamento.
Risposta del Consiglio federale.