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17.4135 · Mozione · 2017-12-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 30 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) affinché vengano accettati tutti i certificati di conformità UE.

Begründung

L'internazionalizzazione del commercio automobilistico si è ampiamente affermata. Per contrastare il fenomeno dei prezzi elevati della Svizzera e pareggiare il livello nazionale, clienti e importatori devono poter comprare veicoli da tutti i Paesi UE senza ostacoli burocratici e costi per regolamentazioni inutili. L'articolo 30 capoverso 2 OETV, invece, intralcia l'acquisto di veicoli oltre frontiera limitando il riconoscimento dei certificati di conformità a quelli redatti in tedesco, francese, italiano e inglese. I cittadini e le imprese svizzeri, a differenza di quelli UE, sono pertanto fortemente limitati nella scelta dei propri fornitori all'estero, dovendo sostenere costi aggiuntivi e subire ritardi per le traduzioni autenticate.

La standardizzazione e la numerazione univoche delle informazioni consentono alle autorità di comprendere inequivocabilmente il contenuto dei certificati UE anche in lingue diverse da tedesco, francese, italiano o inglese, senza compromettere la sicurezza stradale e il rispetto di norme e condizioni svizzere.

La deregolamentazione prospettata può aumentare la flessibilità degli importatori, sia privati sia PMI, nella scelta dei fornitori, promuovendo la competitività dei prezzi e di conseguenza la concorrenza nel settore automobilistico. Accogliendo la mozione e la relativa proposta di una deregolamentazione sensata si combattono burocrazia, inutili ostacoli al commercio e in tal modo anche il fenomeno dei prezzi eccezionalmente elevati della Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Già oggi la Svizzera accetta tutti i certificati di conformità UE validi, indipendentemente dallo Stato di provenienza. Per i documenti che non sono redatti in tedesco, francese, italiano o inglese è richiesta soltanto una traduzione autenticata.

Ciò nonostante, il Consiglio federale è disposto, in occasione di una prossima revisione dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), a verificare insieme alle autorità d'immatricolazione cantonali possibili soluzioni per ridurre gli oneri legati alla traduzione (p. es. rendendola facoltativa, vale a dire su richiesta delle autorità d'immatricolazione, oppure rinunciando all'autenticazione).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.