17.4138 · Interpellanza · 2017-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Secondo il Codice civile svizzero (CC) i genitori provvedono in comune al mantenimento del figlio (art. 276). L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio e se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277).
In caso di divorzio, il genitore debitore versa al genitore beneficiario, che detiene l'autorità parentale, un contributo di mantenimento per i figli. Il genitore debitore può dedurre questo contributo solo fino a quando il figlio raggiunge la maggiore età (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Questa soluzione legale sembra insoddisfacente poiché iniqua per il genitore debitore. In effetti, il genitore beneficiario continua a effettuare la deduzione sociale per il figlio. Con questa disparità, alla fine, è il fisco che realizza un'ottima operazione.
In effetti, quando il figlio è maggiorenne, il genitore debitore non può più dedurre il contributo di mantenimento che tuttavia continua a versare nel caso in cui il figlio non abbia ancora terminato una formazione appropriata, cosa di fatto molto frequente. Il contributo di mantenimento è versato direttamente al figlio maggiorenne. Certamente questo contributo non è imponibile per il figlio, ma ciò non ha alcun impatto poiché il figlio, in formazione, non ha un reddito imponibile.
Il fisco non deve dunque sostenere una riduzione dell'imposizione (contributo di mantenimento versato al figlio) e al contempo non perde reddito imponibile per quanto riguarda il figlio (che per definizione non ha reddito perché ancora in formazione).
Invito dunque il Consiglio federale a rispondere alla domanda seguente: secondo il Consiglio federale è normale che il fisco sia il beneficiario finanziario di questa situazione legale incoerente e impari?
Stellungnahme des Bundesrates
La disparità di trattamento in materia d'imposizione dei contributi di mantenimento versati per i figli minorenni e maggiorenni è stata varie volte oggetto di interventi parlamentari (cfr. ad es. 16.4059, 16.4019, 16.3307 e 15.317). Il Consiglio federale si è sempre espresso contro una modifica in questo ambito, in particolare per le seguenti motivazioni:
le spese sostenute per il mantenimento di un membro della famiglia rappresentano un'utilizzazione del reddito e non sono quindi deducibili in linea di massima. Di conseguenza, le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia non sottostanno all'imposta. Attualmente esiste una sola eccezione, che concerne le spese di mantenimento versate al coniuge divorziato o separato nonché le spese di mantenimento versate al genitore separato con un figlio minorenne. I contributi di mantenimento che un genitore riceve per i figli minorenni sono infatti interamente imponibili. Per contro, queste prestazioni possono essere dedotte interamente dalla persona obbligata a versarle. Non appena i figli raggiungono la maggiore età, la deroga non è più applicabile. Il figlio riceve "prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia" che non sottostanno all'imposta secondo l'articolo 24 lettera e della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e articolo 7 capoverso 4 lettera g della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). In questo caso il genitore che versa i contributi di mantenimento non può più dedurli dal proprio reddito.
Se i versamenti di alimenti al figlio maggiorenne fossero deducibili, quest'ultimo dovrebbe dichiararli come reddito imponibile. Ciò non comporterebbe in linea di massima un'imposizione secondo la capacità contributiva. Inoltre, il genitore che versa i contributi di mantenimento può fare valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano contributi di mantenimento, il genitore che versa i contributi maggiori può far valere la deduzione per i figli ai fini dell'imposta federale diretta, mentre l'altro genitore può far valere la deduzione per il sostentamento. Ciò comporta un trattamento di favore rispetto alle coppie sposate che vivono in comunione domestica poiché i genitori coniugati hanno diritto soltanto alla deduzioni per i figli. Questo trattamento privilegiato può tuttavia essere giustificato dalla situazione finanziaria generalmente più difficile in cui spesso versano i genitori separati e in considerazione delle spese solitamente più alte in seguito alla separazione (ad es. i costi per l'alloggio). L'Esecutivo ritiene che non via sia nessuna giustificazione per privilegiare ulteriormente i genitori separati.
Il Consiglio federale ritiene tuttora che il sistema attuale di imposizione degli alimenti sia complessivamente equo perché rispetta in linea di massima il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Inoltre, per stabilire i contributi di mantenimento, i tribunali civili considerano l'onore fiscale dei genitori di figli minorenni o maggiorenni.
Risposta del Consiglio federale.