17.4151 · Interpellanza · 2017-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Da anni i consumatori svizzeri sono sistematicamente penalizzati dalle case automobilistiche estere e dagli importatori generali. Già nel 2002 la Commissione della concorrenza (COMCO) aveva pubblicato una comunicazione concernente la valutazione degli accordi verticali nel settore automobilistico. Tale comunicazione era intesa a proteggere i consumatori e gli importatori diretti o paralleli che agiscono per conto dei consumatori (per la maggior parte PMI) da pratiche che possono comportare distorsioni della concorrenza e un isolamento del settore.
Tuttavia, varie case automobilistiche internazionali e i loro importatori generali stanno di fatto tentando di ostacolare la concorrenza in diversi modi.
Gli esportatori dello SEE e gli importatori svizzeri vengono costretti per vie legali a sottoscrivere dichiarazioni in cui si impegnano a non esportare rispettivamente importare in Svizzera autoveicoli dallo SEE.
Le case automobilistiche lamentano il fatto che le esportazioni parallele in Svizzera violano i loro diritti immateriali previsti dal diritto comunitario (poiché la messa in circolazione degli autoveicoli avverrebbe senza il loro consenso). Tali importazioni sono tuttavia ammesse dalla legislazione svizzera. Nonostante ciò al momento il divieto di esportazione in Svizzera viene fatto valere dalle case automobilistiche dinanzi ai tribunali tedeschi.
Singole case automobilistiche concedono la garanzia di cinque anni e quella di due anni ai sensi del CO soltanto se in origine l'autoveicolo è venduto da un concessionario autorizzato in Svizzera o in Europa a un cliente finale svizzero. Questo sistema impedisce di fatto ai consumatori svizzeri di acquistare un autoveicolo da un commerciante indipendente in quanto li priva del loro diritto di garanzia.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. Quali misure prevede il Consiglio federale per rimuovere l'ostacolo alle importazioni dirette o parallele? In particolare in virtù dell'articolo 5 LCart (e delle DTF concernenti Gaba/Elmex e BMW) e dell'articolo 3 capoverso 2 LCart (in base al quale le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della LCart).
2. Cosa può fare il Consiglio federale contro il rifiuto di concedere garanzia in caso di acquisto di un autoveicolo presso un commerciante indipendente nell'UE? Il Consiglio federale è disposto ad adottare tali misure?
3. Il Consiglio federale è a conoscenza di ulteriori tentativi di isolamento del mercato da parte delle case automobilistiche a danno dei consumatori svizzeri e dell'intera economia?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale attribuisce molta importanza all'agevolazione delle importazioni parallele e dirette. Il 20 dicembre 2017 ha pertanto deciso di adottare un pacchetto di misure volto ad agevolare le importazioni e combattere i prezzi elevati praticati in Svizzera, che prevede in particolare un'abolizione unilaterale dei dazi per le importazioni di prodotti industriali. Queste misure si ripercuoterebbero positivamente anche sull'importazione di autoveicoli (ad es. non bisognerebbe più presentare un certificato di origine per avere l'esenzione dal dazio nell'imposizione all'importazione). Per quanto riguarda le misure private va sottolineato che i diritti immateriali non escludono l'applicazione della legge sui cartelli (LCart, RS 251). Il fatto che le aziende si accordino, ad esempio nel quadro di un contratto di licenza, per isolare il mercato svizzero può costituire un accordo illecito direttamente sanzionabile ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 LCart. Se un'azienda fa valere unilateralmente i suoi diritti immateriali esistenti in Svizzera o all'estero, ciò può risultare problematico dal punto di vista del diritto dei cartelli soltanto se vi è una posizione dominante sul mercato.
In base alla legislazione vigente, già oggi le autorità della concorrenza possono procedere contro eventuali accordi che causano un isolamento del mercato. Inoltre, il chiarimento apportato dal Tribunale federale nella sua decisione relativa al caso Gaba (sentenza 2C_180/2014 del 28 giugno 2016) ha notevolmente semplificato e incrementato per le autorità preposte all'applicazione del diritto e per i tribunali le possibilità previste dal diritto dei cartelli volte a impedire l'isolamento del mercato svizzero. Infine, gli accordi di isolamento del mercato sono da vari anni una delle grandi preoccupazioni delle autorità della concorrenza, in particolare nel settore automobilistico, come dimostrato dalla decisione confermata di recente dal Tribunale federale relativa al caso BMW (sentenza 2C_63/2016 del 24 ottobre 2017). In presenza di indizi, le autorità della concorrenza verificano sistematicamente accordi di questo tipo. In attuazione dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'UE concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (RS 0.251.268.1), in tali casi le autorità della concorrenza cooperano per quanto possibile con la Commissione europea. In sintesi, il Consiglio federale ritiene che le basi legali esistenti in materia di cartelli siano sufficienti per agire in maniera efficace contro i tentativi volti a impedire le importazioni parallele e dirette. Pertanto, non reputa necessario completare gli strumenti previsti dall'attuale legislazione sui cartelli adottando altre misure contro eventuali limitazioni della concorrenza in ambito privato di imprese svizzere o estere.
2. In base alla normativa vigente in materia di cartelli, rifiutare di onorare la garanzia può, tranne nel caso di eventuali prescrizioni vincolanti di diritto civile, risultare illecito unicamente se tale rifiuto si basa su un accordo in materia di concorrenza o se l'azienda che esprime il rifiuto ha una posizione dominante sul mercato. Il fatto che un costruttore (estero) concluda con il suo distributore (in Svizzera o in un Paese dello SEE) un accordo che prevede di non prestare la garanzia per gli autoveicoli importati parallelamente o direttamente può indirettamente costituire una protezione territoriale assoluta ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 LCart, come precisato anche dall'articolo 15 capoverso 2 della Comunicazione del 29 giugno 2015 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli (Comunicazione autoveicoli, FF 20154937) e dalla cifra 10 capoverso 2 della Comunicazione della COMCO del 28 giugno 2010 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza (Comunicazione sugli accordi verticali, FF 20104457). Secondo la decisione del Tribunale federale relativa al caso Gaba, simili accordi costituiscono in genere un intralcio notevole e - tranne nel caso in cui vengano giustificati per motivi di efficienza economica - sono illeciti e direttamente sanzionabili. Tuttavia, per quanto riguarda gli accordi sulla prestazione di garanzie, occorre distinguere tra autoveicoli acquistati all'interno o all'esterno dello SEE, in quanto la Comunicazione autoveicoli si applica soltanto agli autoveicoli venduti nello SEE o in Svizzera; in caso contrario, si applicano le disposizioni della Comunicazione concernente gli accordi verticali: se l'autoveicolo è stato acquistato nello SEE o in Svizzera, i riparatori autorizzati - indipendentemente dal luogo d'acquisto dell'autoveicolo, che sia lo SEE o la Svizzera - hanno l'obbligo di riparare l'autoveicolo in questione, di onorare la garanzia legale del costruttore, di effettuare le manutenzioni gratuite e di eseguire tutti i lavori richiesti nel quadro di campagne di richiamo (art. 15 cpv. 2 Comunicazione autoveicoli e cifra 11 dell'opuscolo esplicativo della COMCO del 29 giugno 2015 relativo alla Comunicazione autoveicoli [Opuscolo esplicativo COMAuto]). Un accordo che non rispetta queste regole costituirebbe pertanto un intralcio qualitativamente grave della concorrenza.
Per contro, se l'autoveicolo è stato acquistato al di fuori dello SEE (ad es. in Macedonia), è possibile subordinare la fornitura di prestazioni di garanzia al fatto che l'autoveicolo sia venduto o no da un distributore autorizzato (cifra 12 dell'opuscolo esplicativo della COMCO del 12 giugno 2017 relativo alla Comunicazione sugli accordi verticali [Opuscolo esplicativo ComVert]). Una simile restrizione della garanzia ha gli stessi effetti della restrizione della vendita a distributori autorizzati e serve a proteggere i sistemi di distribuzione selettivi dalla distribuzione tramite commercianti non associati al sistema. Ciò corrisponde alla prassi della COMCO (cfr. DPC 2014/2, 411 n. 42, Jura), che si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. CGCE, sentenza del 13 gennaio 1994, C-376/92, Metro/Cartier, Racc. 1994 I-15, punto 32 segg.). In sintesi, il Consiglio federale ritiene che la normativa vigente in materia di cartelli e di diritto civile sia sufficiente per agire contro un eventuale rifiuto illecito di prestare una garanzia da parte di un costruttore (estero).
3. Il Consiglio federale non è a conoscenza di presunti tentativi di isolamento del mercato da parte di costruttori esteri a danno di consumatori svizzeri. Eventuali indizi concreti del fatto che esportatori dello SEE e importatori svizzeri siano stati costretti per vie legali a sottoscrivere dichiarazioni in cui si impegnano a non esportare rispettivamente importare in Svizzera autoveicoli dallo SEE possono essere comunicati alla COMCO, che provvederà a verificarli e li valuterà dal punto di vista del diritto dei cartelli fondandosi sulle basi legali in vigore.
Risposta del Consiglio federale.