17.4172 · Mozione · 2017-12-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre misure settoriali per vietare il trasporto di determinate merci con veicoli pesanti e di bloccare gli automezzi pesanti particolarmente inquinanti su alcuni tratti di rete autostradale quando i valori di inquinanti atmosferici superano i limiti stabiliti.
Begründung
Quando vi è o è previsto un superamento dei valori limite d'immissione per gli inquinanti atmosferici le autorità sono tenute ad adottare le misure necessarie. In diverse regioni della Svizzera e in certi momenti dell'anno questi valori limiti sono superati anche più volte. Il Consiglio federale riconosce il problema e ha presentato recentemente un progetto di revisione dell'OIAt che prevede tra l'altro l'introduzione della misurazione delle PM2.5. Ma ciò non basta. Il superamento dei valori di sostanze inquinanti nell'aria ha delle conseguenze per la salute della popolazione: i singoli periodi di smog intenso causano sintomi acuti, a lungo termine portano a malattie croniche e rappresentano un rischio maggiore per la popolazione. Sono quindi necessari ulteriori interventi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, accanto a misure a medio e lungo termine per ridurre le emissioni, per favorire la mobilità pubblica e il trasferimento delle merci su rotaia. Il Cantone Ticino ha varato un piano con provvedimenti d'urgenza in caso d'inquinamento acuto in tre tappe secondo i livelli di PM10. Misure che vanno da raccomandazioni per limitare l'utilizzo dei mezzi motorizzati privati fino a provvedimenti obbligatori come il divieto assoluto di circolazione sulle strade cantonali e comunali all'interno delle aree interessate per automobili e autofurgoni diesel Euro 3 e inferiori, la limitazione della velocità a 80 chilometri all'ora sulle autostrade e la gratuità dei mezzi pubblici. Il divieto di circolazione di automobili e autofurgoni diesel Euro 3 e inferiori e la riduzione della velocità a 80 chilometri all'ora riduce le emissioni giornaliere di PM10. Il Tirolo, riconoscendo un problema di salute pubblica, ha adottato restrizioni per i mezzi pesanti su alcuni tratti autostradali. Anche in Svizzera si devono poter adottare misure più incisive quando i valori di inquinanti atmosferici i superano i limiti stabiliti, quali il divieto di trasporto di determinate merci con veicoli pesanti e il blocco degli automezzi pesanti particolarmente inquinanti su determinati tratti autostradali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Negli scorsi anni in Svizzera si è registrata una costante diminuzione dell'inquinamento atmosferico. Ciononostante sono necessari ulteriori sforzi in questa direzione, motivo per cui gli Uffici federali competenti esaminano regolarmente anche l'introduzione di misure supplementari.
L'inquinamento da polveri sottili (PM 10) rappresenta una grande sfida per la politica ambientale. Nel 2006 il Consiglio federale ha decretato un piano d'azione volto a ridurre le emissioni prodotte da tutte le maggiori fonti. Nel prosieguo dei lavori ha proposto una modifica dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), la cui procedura di consultazione si è svolta nell'estate 2017. L'intenzione è quella di introdurre nuove misure che, applicate a impianti di combustione, macchine e attrezzature nonché ad altri impianti stazionari, contribuiranno sensibilmente a una significativa e duratura riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Per ridurre le emissioni dovute al traffico stradale la Confederazione adegua costantemente le prescrizioni sui gas di scarico ai progressi tecnologici. Inoltre, il Consiglio federale intende intervenire affinché i veicoli nuovi rispettino i valori limite anche in condizioni di guida reali.
Il Collegio è invece contrario alle soluzioni proposte nella mozione per via delle notevoli difficoltà di attuazione che implicano (ad es. a livello di definizione dei beni e merci interessati da un divieto di trasporto o di applicazione dei divieti di circolazione per determinati veicoli) e le conseguenti ripercussioni sulla viabilità alle frontiere. Inoltre, introducendo disposizioni a livello federale non si potrebbe tenere sufficientemente conto delle specifiche esigenze regionali e cantonali.
I Cantoni hanno tuttavia già oggi la possibilità, sulla base dell'articolo 3 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e dell'articolo 107 capoverso 4 dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), di disporre misure provvisorie in ambito stradale, in particolare di limitare o deviare temporaneamente la circolazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.