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17.4179 · Interpellanza · 2017-12-14

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il 22 novembre 2017 la "NZZ" ha rivelato che presunti membri di Al-Qaïda avrebbero soggiornato in Svizzera o continuerebbero a vivere nel nostro Paese. Secondo lo stesso articolo per motivi di protezione delle fonti non è tuttavia possibile che il Servizio delle attività informative della Confederazione trasmetta informazioni al riguardo alle autorità di perseguimento penale, poiché in caso di avvio di un procedimento penale occorrerebbe divulgare le fonti. È comprensibile che ciò non sia sempre auspicabile.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. A quali condizioni il Servizio delle attività informative della Confederazione può trasmettere simili informazioni senza correre il rischio che le sue fonti siano divulgate?

2. Secondo l'articolo summenzionato, in Germania esiste lo strumento giuridico del "Behördenzeugnis" (una dichiarazione scritta ufficiale di un'autorità su un determinato tema nella quale viene omessa l'indicazione delle fonti per motivi di tutela del segreto).

a. In che misura un simile strumento, che consentirebbe ad esempio al Servizio delle attività informative della Confederazione di evitare di divulgare le sue fonti, potrebbe facilitare o rendere possibile un procedimento penale contro i membri di gruppi terroristici?

b. Il Consiglio federale ritiene che un simile strumento sarebbe auspicabile anche in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) impone al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di garantire la protezione delle sue fonti e di tutelarne l'anonimato. L'articolo 35 sancisce le condizioni in base alle quali il SIC non può divulgare informazioni sulle sue fonti. Parallelamente, secondo l'articolo 60 LAIn, il SIC deve mettere le informazioni a disposizione delle autorità di perseguimento penale, spontaneamente o su richiesta, quando tali informazioni possono contribuire a un perseguimento penale, prevenire reati gravi o mantenere l'ordine pubblico. Parimenti, secondo l'articolo 35 capoverso 2 LAIn, il SIC è tenuto a comunicare alle autorità di perseguimento penale svizzere l'identità di una fonte umana domiciliata in Svizzera se alla persona in questione è imputato un reato perseguibile d'ufficio o se è indispensabile per far luce su un reato grave.

Pertanto, è possibile che si verifichi un conflitto di interessi tra la necessità di garantire la protezione delle fonti e la messa a disposizione di informazioni che permettano di perseguire un reato. Tuttavia le parti coinvolte hanno l'obbligo di collaborare e, se non giungono a un accordo, è previsto che il Tribunale penale federale decida in caso di controversie.

2a. Il "Behördenzeugnis" tedesco può essere assimilato al rapporto ufficiale scritto destinato alle autorità di perseguimento penale secondo l'articolo 34 dell'ordinanza sulle attività informative (OAIn; RS 121.1). Tale rapporto può essere utilizzato in tribunale nell'ambito di un procedimento penale, ma non esonera il SIC dall'obbligo di proteggere le fonti e di procedere alla ponderazione degli interessi illustrata nella risposta 1. In ogni caso, tenuto conto della sua utilizzazione nell'ambito di un procedimento, il rapporto ufficiale scritto non divulga l'identità delle fonti delle informazioni trasmesse.

2b. Il Consiglio federale ritiene che la collaborazione tra il SIC e le autorità di perseguimento penale sia buona (si veda ad esempio l'interpellanza Keller-Inhelder 17.3384, "Terroristi del Lybian Islamic Fighting Group presenti anche in Svizzera?", e l'interpellanza Steinenmann 17.3465, "Nazionalità degli islamisti sorvegliati dal Servizio delle attività informative"). In una decisione del 27 gennaio 2016 (6B_57/2015, 6B_81/2015) il Tribunale federale ha riconosciuto che un rapporto ufficiale scritto può essere sufficiente per fondare un sospetto iniziale nell'ambito di un procedimento penale. Il Consiglio federale è pertanto del parere che le possibilità in materia di scambio di informazioni tra il SIC e le autorità di perseguimento penale siano adeguate, per cui non intende avviare nuovi lavori legislativi in questo ambito.

Risposta del Consiglio federale.