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17.4194 · Interpellanza · 2017-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Per imporsi su una concorrenza sempre più agguerrita, i fornitori di prodotti a basso tenore di cannabidiolo (CBD) fanno a gara a chi adotta le strategie di marketing più originali. Alcune di esse, che promuovono le sigarette CBD con figure fiabesche e confezioni coloratissime, sono tuttavia problematiche per quanto riguarda la protezione dei bambini e dei giovani. Questo tipo di pubblicità, infatti, li interpella direttamente e li incita a consumare stupefacenti. Si tratta di una pratica irresponsabile che deve essere vietata.

1. Il Consiglio federale è al corrente delle strategie pubblicitarie messe in atto per vendere le sigarette CBD?

2. A quali requisiti, secondo lui, deve obbedire la pubblicità per sostanze stupefacenti perché sia garantita la protezione dei bambini e dei giovani?

3. Che cosa intende intraprendere affinché la pubblicità di stupefacenti rispetti gli imperativi di protezione dei bambini e dei giovani?

4. Quali misure sono necessarie per evitare in futuro simili pratiche pubblicitarie quanto mai opinabili, che disattendono gli imperativi di protezione dei bambini e dei giovani?

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera le sigarette CBD sono sottoposte alla stessa regolamentazione dei prodotti del tabacco. L'ordinanza sul tabacco (OTab; RS 817.06) impone che la pubblicità non sia rivolta espressamente ai minorenni. In Svizzera la grafica delle confezioni non è considerata pubblicità. Tuttavia, le prescrizioni per la protezione dall'inganno sancite nel diritto vigente impongono che la presentazione, la caratterizzazione, l'imballaggio e la pubblicità dei prodotti del tabacco non ingannino i consumatori. In tal modo si garantisce che non vengano diffuse informazioni ingannevoli, volutamente sbagliate, imprecise o scorrette. Inoltre, per i prodotti del tabacco è vietata anche la propaganda che faccia allusione alla salute come sono vietate diciture, nomi, marche, immagini ed elementi figurativi (p. es. "light", "ultra-light" o "mild") suscettibili di dare l'impressione che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri.

1. Grazie all'obbligo di notifica cui sono soggetti i prodotti del tabacco, l'Ufficio federale della sanità pubblica è a conoscenza degli imballaggi decorati con figure fiabesche. Poiché tuttavia non violano il diritto vigente, queste decorazioni vengono tollerate.

2.-4. Il divieto vigente per la pubblicità espressamente rivolta ai minorenni deve essere adattato ai nuovi canali pubblicitari e rafforzato conformemente al mandato del Parlamento. Per questo, il secondo avamprogetto della legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab), posto in consultazione l'8 dicembre 2017, sancisce il divieto di pubblicità su media quali la stampa gratuita e Internet. Il divieto è applicabile anche ai prodotti succedanei del tabacco contenenti canapa CBD (www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > DFI). Inoltre, deve essere limitata la pubblicità in alcuni punti strategici degli spacci dove attira particolarmente l'attenzione dei bambini (p. es. vicino alle caramelle o all'altezza dei loro occhi). Poiché il Parlamento ha deciso il rinvio del primo avamprogetto LPTab, nella seconda versione sono stati eliminati divieti di pubblicità più ampi, che concernevano ad esempio i cinema, i manifesti e la stampa a pagamento.

Per quanto riguarda la caratterizzazione, il nuovo avamprogetto LPTab prevede che, oltre alle diciture "light" e "mild", siano vietate anche quelle che recitano "bio", "naturale" o "senza additivi".

Nel quadro della consultazione in corso, emergerà in che misura si dovranno regolamentare più severamente le figure fiabesche rappresentate sugli imballaggi dei prodotti del tabacco e succedanei del tabacco criticate dall'autrice dell'interpellanza. Terminata la consultazione, il Consiglio federale definirà se saranno opportuni ulteriori adeguamenti dell'avamprogetto, considerando anche la decisione di rinvio del Parlamento.

Risposta del Consiglio federale.