17.4211 · Mozione · 2017-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) come segue:
1. Le indicazioni obbligatorie nella pubblicità per l'indicazione dei prezzi e le specificazioni ai sensi degli articoli 13, 13a e 14 OIP non devono più essere comunicate singolarmente su ogni mezzo pubblicitario; nella moderna società digitale sono sufficienti dei riferimenti digitali che rimandano alle informazioni specifiche.
2. Nell'interesse dei consumatori, degli inserzionisti e delle autorità di esecuzione vanno semplificate le norme sull'indicazione fallace di prezzi (dall'art. 16 all'art. 18 OIP).
Begründung
La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) prevede giustamente l'obbligo di indicare nella pubblicità il prezzo effettivamente da pagare, come anche l'inammissibilità di pubblicità di prezzi ingannevoli o la pubblicità di riduzioni di prezzo (art. 16 cpv. 1 e art. 18 LCSI). Nell'articolo 17 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) il Consiglio federale ha emanato disposizioni dettagliate sull'indicazione dei prezzi. Esse sono tuttavia diventate talmente complesse che la Segreteria di Stato dell'economia SECO ha pubblicato finora oltre venti "guide pratiche" per la corretta applicazione delle disposizioni OIP.
Nella vita quotidiana le indicazioni fornite dai committenti e dalle agenzie pubblicitarie non sono sufficientemente chiare e comprensibili. Lo dimostrano anche le consulenze telefoniche gratuite fornite dall'organizzazione mantello KS/CS Comunicazione Svizzera ai propri soci: delle 400 richieste ricevute ogni anno dall'associazione, il 30 a 40 per cento riguardano l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi. Questo dato diventa poi ancora più pesante quando le autorità cantonali di esecuzione, in caso di violazioni contro la OIP, devono procedere penalmente d'ufficio contro i responsabili.
Spiegazioni alla cifra 1
Ai sensi dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, la pubblicità recante offerte di prezzi o sconti deve essere specificata in maniera esauriente ("Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche", art. 14 cpv. 2 OIP). Per ottemperare a tali indicazioni obbligatorie e a quelle inerenti a ulteriori leggi è necessario, secondo la SECO, occupare fino a un terzo della superficie di un mezzo pubblicitario analogico. Ciò non giova tuttavia ai consumatori quando tali indicazioni sono lunghe cinque o più righe in un'inserzione o in un manifesto e durano trenta secondi in uno spot radio o TV.
La società digitale è abituata a ottenere informazioni su beni e servizi diversamente: mediante riferimenti digitali leggibili in ogni luogo e in ogni momento. Poiché oggi gli smartphone accedono a internet ovunque, in una società moderna e in rete dovrebbe essere consentito inserire sui mezzi pubblicitari le indicazioni obbligatorie mediante riferimenti digitali (p. es. codici QR, URL, ecc.). Ciò offrirebbe contemporaneamente la possibilità di illustrare tali indicazioni in maniera più chiara e leggibile sul web.
Spiegazioni alla cifra 2
La legge vieta giustamente di pubblicizzare prezzi e sconti in maniera ingannevole (art. 18 LCSI). Le disposizioni dell'OIP si spingono tuttavia ben oltre tale principio. Per esempio, non è comprensibile perché un'indicazione di sconto debba essere valida per due mesi e non più dopo due mesi e un giorno (art. 16 cpv. 3 OIP). Perché un prezzo comparativo può essere indicato al massimo durante la metà del periodo in cui è stato praticato, mentre appunto è stato appena praticato? Il fatto che già il giorno successivo tale pratica sia punibile penalmente è ancora più incomprensibile.
Per tali motivi e nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti - consumatori, autorità di esecuzione e inserzionisti - bisogna agire urgentemente per semplificare tali disposizioni sull'indicazione fallace dei prezzi, tra l'altro non riconducibili alla LCSI.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'indicazione dei prezzi, intesa come strumento volto a garantire la concorrenza leale e a tutelare gli interessi dei consumatori, deve essere impostata in modo tale da venire incontro a utenti e consumatori. La mozione, però, punta in un'altra direzione. Per affrontare le questioni pratiche la SECO - organo di vigilanza supremo - intrattiene contatti regolari con gli organi esecutivi cantonali. In collaborazione con i settori interessati aggiorna inoltre periodicamente i suoi fogli informativi, che per commercianti e consumatori sono degli strumenti ausiliari orientati alla pratica, facilmente comprensibili e provvisti di esempi concreti.
1. Indicazione dei prezzi e specificazione nella pubblicità:
Occorre innanzitutto rilevare che la pubblicità senza indicazioni di prezzo è ammessa e non rientra nel campo d'applicazione dell'OIP.
Se tuttavia nella pubblicità vengono menzionati prezzi o, in cifre, categorie o limiti di prezzo, allora si applica l'OIP. In questo caso occorre specificare il prodotto e indicare il prezzo effettivamente pagabile. Dato che l'OIP non definisce criteri fissi al riguardo, nella pubblicità c'è molta flessibilità per quanto riguarda la specificazione dei prodotti.
La scelta dei criteri essenziali da indicare per un determinato prodotto è lasciata a discrezione dell'inserzionista. L'OIP si limita a elencare una serie di criteri essenziali ipotizzabili a titolo d'esempio.
Anche nel commercio on line l'OIP contempla un margine di flessibilità adeguato. Nella pubblicità su Internet è in pratica ammesso il collegamento tramite link alle indicazioni di specificazione di un prodotto, purché queste indicazioni siano direttamente consultabili o immediatamente visibili con un solo clic.
Invece gli obblighi di specificazione risultanti da altri atti normativi non possono essere abrogati attraverso una modifica dell'OIP. L'obbligo di indicare la categoria di efficienza energetica nella pubblicità per automobili, ad esempio, non è sancito nell'OIP, bensì nella legislazione sull'energia.
La specificazione deve essere ben leggibile. Né l'ordinanza né tantomeno la SECO definiscono però lo spazio relativo che queste indicazioni devono o possono occupare. L'unico criterio è che i consumatori le possano leggere facilmente.
Infine, nella pubblicità su carta e, in particolare, nel caso dei cartelloni pubblicitari è più che discutibile se sarebbe veramente nell'interesse dei consumatori doversi avvicinare al testo pubblicitario per scannerizzare con uno smartphone un codice QR o leggere un indirizzo Internet.
2. Indicazioni fallaci dei prezzi (prezzi comparativi)
La LCSl vieta le indicazioni fallaci dei prezzi. Le disposizioni dell'OIP precisano che i paragoni con i prezzi praticati immediatamente prima o dopo sono ammessi durante la metà del periodo in cui sono stati o saranno praticati (regola del dimezzamento), ma al massimo per due mesi (regola dei due mesi).
Questa disposizione è trasparente e permette di evitare che i consumatori siano tratti in inganno. Dopo un certo periodo, infatti, i paragoni di prezzo perdono la loro rilevanza: più il prezzo comparativo è vecchio, maggiore è il rischio che i consumatori siano tratti in inganno.
La regola del dimezzamento e quella dei due mesi si sono dimostrate valide e affermate ormai da tempo. Sono note sia agli organi d'esecuzione cantonali sia agli utenti. Una loro modifica o abrogazione si ripercuoterebbe negativamente sulla certezza del diritto. Senza questa regola spetterebbe ai tribunali definire caso per caso se un dato paragone trae in inganno o meno.
Gli organi d'esecuzione cantonali applicano l'OIP e, in particolare, anche i suddetti periodi in modo oculato. Chi viola l'ordinanza e i periodi ivi previsti riceve dapprima un avvertimento. La denuncia scatta soltanto se non adegua le sue indicazioni di prezzo o continua a violare le disposizioni legali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.