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17.4219 · Interpellanza · 2017-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le espulsioni da disporre non sono pronunciate poiché certe persone potenzialmente pericolose rischiano di essere torturate nel Paese di provenienza. Va pertanto garantita la protezione delle persone da espellere.

Sussiste quindi un potenziale pericolo nel Paese di provenienza per il singolo da espellere o in caso contrario sussiste un rischio per la nostra popolazione rappresentato dalla persona da espellere.

1. Chi determina se la decisione deve essere presa in favore della persona da espellere o della popolazione svizzera?

2. Secondo quali criteri sono ponderati gli interessi in gioco?

3. Chi è responsabile della decisione?

Stellungnahme des Bundesrates

Le decisioni di espulsione passate in giudicato sono in linea di massima eseguite, se necessario tramite rinvio coatto. Non possono essere eseguite se sussistono ostacoli all'esecuzione chiaramente stabiliti dalla legge. Ad esempio, nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale; RS 101). Questa garanzia è sancita anche nell'articolo 3 della Convenzione dell'ONU contro la tortura (RS 0.105). Il divieto di respingimento fa parte del diritto internazionale cogente e deve essere sempre rispettato dalle autorità competenti, anche se la persona costituisce un pericolo per la sicurezza della Svizzera.

Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di ottimizzare, sul piano giuridico e pratico, l'approccio nei confronti delle persone potenzialmente pericolose. Ha pertanto sostenuto l'adozione di un piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Inoltre, ha di recente posto in consultazione un avamprogetto di legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (PMT). Queste misure servono a completare gli strumenti a disposizione e riguardano le situazioni in cui l'espulsione non è possibile per i motivi citati o in cui le persone potenzialmente pericolose hanno la cittadinanza svizzera. Le misure vanno a integrare, all'occorrenza, le leggi di polizia cantonali.

1. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) giudica in primo grado se le condizioni per disporre ed eseguire un'espulsione sono adempiute. Di norma questa decisione può essere impugnata dinanzi al Servizio giuridico del Dipartimento federale di giustizia e polizia e al Consiglio federale. Se per contro sussiste un diritto in virtù del diritto internazionale, la decisione di primo grado può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF) e al Tribunale federale (art. 83 lett. a LTF).

2. Una ponderazione degli interessi è effettuata soltanto riguardo alla possibilità di ordinare un'espulsione. La questione dell'esecuzione è limitata a un accertamento dei fatti. A tal fine fedpol è sostenuto da specialisti della Segreteria di Stato della migrazione. In presenza di ostacoli all'esecuzione non è possibile eseguire un'espulsione.

3. La responsabilità di queste decisioni incombe alle autorità menzionate al numero 1.

Risposta del Consiglio federale.