Lexipedia

17.4224 · Interpellanza · 2017-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Sono disponibili statistiche sul numero di macellazioni rituali illegali, in Svizzera, negli ultimi dieci anni?

2. La legislazione vigente è sufficientemente dissuasiva per evitare il moltiplicarsi dei casi?

Begründung

Nel gennaio del 2017 si è appreso che un allevatore, fra l'altro recidivo, era stato condannato penalmente, in Vallese, per avere venduto pecore e autorizzato la loro macellazione nella sua fattoria secondo il rito musulmano.

Considerato l'aumento costante del numero di musulmani in Svizzera, sarebbe opportuno sapere se stiamo assistendo anche a un aumento delle macellazioni rituali illegali e se non sia il caso di inasprire la legislazione vigente per evitare un loro eventuale moltiplicarsi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) redige ogni anno una statistica delle procedure penali segnalate dai Cantoni inerenti alla legislazione sulla protezione degli animali (www.usav.admin.ch > Animali > Pubblicazioni e ricerca > Statistiche e rapporti > Statistica sui procedimenti penali). In relazione all'evento citato dall'autore dell'interpellanza, nel 2016 sono state condannate per reati penali undici persone. Il Cantone del Vallese ha segnalato all'USAV queste condanne, riportate nella statistica del 2016 come condanne per uccisione di ovini senza previo stordimento. Per mancanza di notifiche o di cifre rilevanti al riguardo, le statistiche degli anni precedenti non contengono alcun riferimento specifico a macellazioni rituali.

2. I divieti di macellazione rituale sono espressione della potenziale conflittualità tra garanzia del benessere degli animali e libertà di religione. La legislazione svizzera sulla protezione degli animali vieta di macellare mammiferi senza stordirli prima del dissanguamento (art. 21 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, LPAn; RS 455). Alcune aziende sono autorizzate a eseguire macellazioni secondo il rito musulmano (preghiera prima dell'uccisione, orientamento in direzione della Mecca ecc.). Anch'esse sono obbligate a stordire gli animali prima di ucciderli mediante stordimento elettrico e sempre sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale. Fa eccezione solo il pollame, che può essere ucciso senza essere stordito prima del dissanguamento in caso di macellazione rituale (art. 185 cpv. 4 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1). Anche in questo caso, tuttavia, può uccidere un animale soltanto chi dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine (art. 177 cpv. 1 OPAn). Per la macellazione rituale vi sono dunque prescrizioni chiare che permettono di perseguire con efficacia le violazioni. Il Consiglio federale non vede pertanto la necessità di adeguare le basi legali.

Risposta del Consiglio federale.