17.4225 · Interpellanza · 2017-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. I Cantoni che applicano in maniera liberale l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza sulle armi (OArm) devono essere considerati meno sicuri del Canton Ginevra, che rifiuta praticamente di applicarlo?
2. L'articolo 16 capoverso 1 OArm (dunque il cosiddetto sistema PAA 3 righe) non ha dato buoni risultati in tutti i Cantoni in cui è applicato in maniera liberale?
3. L'eccezione ginevrina non crea una forma di disparità di trattamento a detrimento delle persone che richiedono un permesso d'acquisto d'armi?
4. Non crea inoltre un ostacolo puramente burocratico all'acquisto di armi senza tuttavia apportare alcun plusvalore di rilievo in termini di sicurezza pubblica?
5. Per garantire l'applicazione uniforme a livello nazionale dell'articolo 16 capoverso 1 OArm, non occorre forse sancirne il contenuto nella legge sulle armi?
Begründung
Come autorizzato dalla legge sulle armi (art. 9b cpv. 2 LArm), l'ordinanza sulle armi prevede che l'autorità cantonale competente può rilasciare un permesso che autorizza l'acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante (art. 16 cpv. 1 OArm).
Di fatto, questa disposizione è divenuta la regola al punto che il modulo ufficiale di domanda di permessi d'acquisto d'armi comporta di solito tre righe.
Tuttavia, a causa di una prassi estremamente restrittiva non ragionevolmente giustificata da alcun imperativo di sicurezza pubblica, questa disposizione è di fatto lettera morta sul territorio ginevrino, le cui autorità si distinguono da tutti gli altri Cantoni applicando una politica isolata, che crea un'ingiustificata disparità di trattamento a scapito dei ginevrini che richiedono un permesso d'acquisto d'armi. Contrariamente agli altri confederati, essi si vedono ingiustamente obbligati, se vogliono acquistare tre armi, a presentare tre domande separate e a pagare un triplice emolumento, il che cagiona un onere burocratico del tutto inutile (poiché, anche se acquistate in base a un PAA 3 righe, tre armi acquistate simultaneamente alle condizioni di cui all'art. 16 cpv. 1 OArm devono essere registrate tutte e tre).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 38 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) i Cantoni applicano questa legge nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione. La legge sulle armi (art. 9b cpv. 1 LArm) prevede che il permesso d'acquisto di armi autorizzi in linea di massima l'acquisto di un'unica arma. Conformemente all'articolo 9b capoverso 2 LArm il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente in caso d'acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona o d'acquisto per successione ereditaria. Il Consiglio federale ha applicato questa norma di delega statuendo all'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541) che la competente autorità cantonale può rilasciare un permesso unico che autorizza l'acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti di essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante. Formulando questa disposizione in forma potestativa, il Consiglio federale ha inteso lasciare ai Cantoni un margine di manovra. In tal senso, anziché proporre una soluzione armonizzata, ha preferito quindi optare per una soluzione federalistica.
2.-5. Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario adottare una soluzione uniforme.
Risposta del Consiglio federale.