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17.4231 · Interpellanza · 2017-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Gli attori che desiderano vendere per corrispondenza medicamenti non soggetti a prescrizione medica (over the counter, OTC) devono fare i conti con una situazione assurda.

Allo stato attuale, la legge vieta la vendita di questi medicamenti per corrispondenza. Il commercio elettronico incoraggia però il turismo degli acquisti e aumentano le vendite on line di medicamenti la cui qualità e sicurezza non sono controllate. Questi prodotti importati sul mercato grigio costituiscono non solo una concorrenza sleale, ma anche un pericolo per la salute.

La prassi attuale per cui è necessaria una prescrizione medica per la vendita per corrispondenza di medicamenti OTC - commercializzati invece senza restrizioni nelle farmacie e nelle drogherie - costituisce un ostacolo per i venditori e i consumatori. Nella seduta informativa dell'11 dicembre 2017 sulle novità in materia di regolamentazione, Swissmedic ha annunciato che l'automedicazione dovrebbe essere incoraggiata e la vendita liberalizzata. Oltre agli assicurati, infatti, attualmente sono penalizzati le persone a mobilità ridotta, i pazienti che soffrono di malattie croniche, gli abitanti delle regioni periferiche e gli imprenditori innovativi. Le farmacie e le drogherie svizzere dal canto loro non hanno la possibilità di sviluppare attività di e-commerce nel XXI° secolo!

1. Quali sono le misure previste dal Consiglio federale per promuovere l'automedicazione e consentire le vendite per corrispondenza?

2. Secondo il Consiglio federale, in che misura le vendite per corrispondenza possono contribuire al rifornimento di medicamenti nelle regioni periferiche?

3. Reputa possibile autorizzare la consulenza da parte di specialisti on line, anche con strumenti automatici di restrizione?

4. Sapendo che secondo le stime del settore la vendita per corrispondenza può garantire risparmi fino al 12 per cento per i medicamenti soggetti a prescrizione medica e fino al 30 per cento per gli OTC, qual è la posizione del Governo al riguardo?

5. Alla luce delle esperienze accumulate negli altri mercati in relazione all'e-commerce e dei fallimenti del commercio al dettaglio tradizionale, quali soluzioni propone il Consiglio federale per consentire al settore di venire incontro alle nuove modalità di consumo dei pazienti? Il Governo non teme che la legislazione vigente finisca per imbrigliare il settore a vantaggio della concorrenza estera?

Stellungnahme des Bundesrates

La vendita per corrispondenza di medicamenti, disciplinata all'articolo 27 della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), è di massima vietata, ma può essere autorizzata dai Cantoni, responsabili della dispensazione dei medicamenti. Chiunque intenda dedicarsi a quest'attività deve essere in possesso di un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio che abiliti alla gestione di una farmacia pubblica e deve richiedere alle autorità cantonali un'autorizzazione per la vendita per corrispondenza di medicamenti. Inoltre deve rispettare le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche (art. 26 cpv. 1 LATer). In effetti, il legislatore esige che i medicamenti siano dispensati su prescrizione medica.

1. La LATer rivista, approvata il 18 marzo 2016, prevede lo stralcio della categoria di vendita C. In tal modo, i droghieri con diploma federale potranno vendere un maggior numero di medicamenti e i farmacisti potranno dispensare alcuni prodotti soggetti a prescrizione medica anche senza quest'ultima (art. 24 LATer rivista). Tuttavia, per la vendita per corrispondenza di medicamenti, la nuova LATer non prevede alcun cambiamento rispetto alla versione vigente.

2. Spetta ai Cantoni, in quanto autorità responsabili delle autorizzazioni per la vendita per corrispondenza, valutare il potenziale di questa attività per il rifornimento nelle regioni periferiche. Attualmente, alcuni di essi autorizzano la dispensazione di medicamenti in punti di vendita diversi da quelli abituali, come per esempio la spedizione al domicilio del paziente da parte del farmacista.

3. La LATer non vieta la consulenza da parte di specialisti on line, ma per garantire la sicurezza del paziente e la qualità dei medicamenti esige che la dispensazione sia effettuata da un farmacista o da un'altra persona esercitante una professione medica. Va inoltre precisato che il Consiglio federale ha inserito tra gli obiettivi della strategia Sanità 2020 il progetto di ricetta medica elettronica, finalizzato a evitare errori terapeutici e garantire la sicurezza del paziente.

4. Se un medicamento dell'elenco delle specialità (ES) è dispensato su prescrizione medica e dunque rimborsato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), l'assicurato può acquistarlo in una farmacia di propria scelta al prezzo per il pubblico indicato nell'ES. Egli ha quindi la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati, conformemente all'articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), salvo che abbia volontariamente limitato la propria scelta nell'ambito di un particolare modello assicurativo (art. 41 cpv. 4 LAMal). Tuttavia, nulla vieta agli assicurati di procurarsi medicamenti a condizioni più vantaggiose da fornitori autorizzati secondo gli articoli 35 e seguenti della LAMal; così facendo contribuiscono a ridurre le spese a carico dell'AOMS. Quest'ultima, infatti, rimborsa all'assicurato il prezzo effettivamente fatturato e non il prezzo massimo indicato nell'elenco delle specialità (v. risposta del Consiglio federale all'Ip Ruiz Rebecca 17.3555, Partenariati tra assicuratori malattie e farmacie per corrispondenza. I dati dei pazienti sono protetti?).

5. La LATer si prefigge di tutelare la salute dei pazienti e di garantire che ogni medicamento messo sul mercato sia di elevato valore qualitativo, sicuro ed efficace. Pertanto, il commercio di medicamenti è soggetto a requisiti in materia di sicurezza e qualità molto più severi di quelli previsti per il commercio al dettaglio di altri prodotti. Anche la vendita legale di medicamenti per corrispondenza in Paesi con un sistema di messa in commercio simile a quello svizzero è disciplinata da norme molto severe.

Se da un lato la vendita on line di agenti terapeutici, soprattutto di quelli del segmento "lifestyle", si è diffusa fortemente negli ultimi anni, dall'altro la vigilanza esercitata dalle autorità in tale ambito ha rilevato che queste piattaforme sono per la maggior parte illegali e vendono medicamenti spesso provenienti da fonti estere illecite e la cui qualità e sicurezza non sono garantite.

Il Consiglio federale sta elaborando, nel quadro del sondaggio "Test digitale", un rapporto sulle sfide poste dalla digitalizzazione alle imprese in materia di regolamentazione.

Risposta del Consiglio federale.