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17.4235 · Mozione · 2017-12-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa ha introdotto nel diritto fiscale svizzero la nozione di "quasi residente". La deduzione sociale per il non residente, imposto alla fonte, non si giustifica più. Una modifica del diritto federale, e più in particolare degli articoli 33 capoverso 3 LAID e 86 capoverso 1 LIFD, si impone.

Begründung

Il Professore Vorpe del Centro di competenze tributarie della SUPSI, nel suo contributo "Le imposte alla fonte e le deduzioni sociali" evidenzia che l'articolo 33 capoverso 3 LAID vincola i Cantoni a considerare nella determinazione dell'aliquota dell'imposta alla fonte una spesa per oneri familiari del non residente in Svizzera sulla base delle disposizioni indicate all'articolo 9 capoverso 4 LAID che lasciano ai Cantoni la competenza di decidere che tipo e che importo di deduzione sociale accordare. In Ticino, per quanto attiene l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28mo anno di età, al cui sostentamento provvede il contribuente, si applica una deduzione sociale di 11 100 franchi. Ora, continua il Professore, se la volontà del legislatore è di codificare nella legge (LAID e LIFD) una definizione di "quasi residente", è opportuno chiedersi se sia ancora equo concedere ai non residenti le deduzioni sociali poiché, conformemente alle indicazioni della Corte di Giustizia dell'UE (si veda la sentenza Schumacker) e del TF nel caso di Ginevra queste sono già di fatto considerate dallo Stato di residenza. Riconoscere la deduzione sociale ai soli residenti e ai "quasi residenti" risulta pertanto più corretta rispetto alla situazione attuale. Per coloro che non raggiungono tale soglia non vi è una discriminazione ai sensi dell'ALC in quanto lo Stato di residenza dispone di sufficienti redditi per considerare la situazione personale e familiare del lavoratore. Pertanto la situazione giuridica attuale per i lavoratori dipendenti in Svizzera che non rientrano nella categoria dei "quasi residenti" è fiscalmente favorevole poiché possono beneficiare sia in Svizzera sia nello Stato di residenza delle deduzioni sociali. Una modifica del diritto federale, e più in particolare degli articoli 33 capoverso 3 LAID e 86 capoverso 1 LIFD, da un profilo del gettito fiscale potrebbe consentire al Ticino, ma anche agli altri Cantoni, soprattutto di frontiera, di aumentare le entrate finanziarie.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e la relativa giurisprudenza presuppongono una situazione equiparabile quando i non residenti non conseguono proventi significativi nel loro Stato di domicilio e il loro reddito imponibile deriva essenzialmente da un'attività esercitata nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro. Pertanto i "quasi residenti" devono poter far valere le stesse possibilità di deduzione dei residenti.

La Svizzera ha tenuto conto di queste disposizioni del diritto internazionale quando il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla revisionedell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (FF 2016 7963). Il progetto crea le premesse necessarie per eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria e per garantire il rispetto degli impegni internazionali.

Nell'ambito della revisione della summenzionata legge e della sua attuazione i non residenti che non soddisfano le condizioni della "quasi residenza" sono penalizzati rispetto al diritto vigente. Con il nuovo regime, per questa categoria di persone l'imposta alla fonte è un onere definitivo. L'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali e comunali riscosse secondo la procedura ordinaria sul reddito da attività lucrativa. In futuro non esisteranno più correzioni della tariffa per la pretesa a posteriori di deduzioni ulteriori nella base di calcolo. Tuttavia, le deduzioni sociali rimarranno parte integrante delle tariffe dell'imposta alla fonte per i non residenti anche dopo la revisione. Quanto precede è stato implicitamente confermato dal legislatore. L'intervento dell'autore della mozione parte da questo punto e si spinge persino oltre, richiedendo per i non residenti la soppressione delle deduzioni sociali inserite sotto forma di importi forfettari nella tariffa dell'imposta alla fonte.

La soppressione generale richiesta sarebbe in contraddizione con le disposizioni dell'ALC e della loro interpretazione. Nelle sentenze più recenti, la Corte di giustizia dell'Unione europea (10 maggio 2012, causa C-39/10 e 9 febbraio 2017, causa C-283/15) permette ai non residenti che non possono far valere le deduzioni sociali nello Stato di residenza a causa di reddito insufficiente, di richiederle nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro. Nell'attuazione della revisione della legge summenzionata si tiene conto di queste situazioni.

L'attuazione della mozione implicherebbe la creazione di codici supplementari per le tariffe e modifiche nella procedura elettronica di notifica dei salari. Ciò causerebbe, a sua volta, delle complicazioni e provocherebbe inevitabilmente un maggior onere amministrativo ai datori di lavoro.

Alla luce di quanto esposto, al momento il Consiglio federale ritiene inopportuno avviare una nuova revisione del regime dell'imposizione alla fonte.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.