17.4237 · Interpellanza · 2017-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Modificata in attuazione dell'iniziativa popolare "contro l'immigrazione di massa", l'ordinanza sul collocamento prevede alcune eccezioni all'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti. Tuttavia, non esistono eccezioni per i casi in cui vengano assunte persone, soprattutto da privati, solo per qualche ora alla settimana o al mese.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È vero che se una famiglia vuole assumere una donna delle pulizie per qualche ora alla settimana o al mese ha l'obbligo di annunciare il posto vacante?
2. Se così fosse, non si rischia di sovraccaricare di lavoro gli uffici regionali di collocamento, tanto più che i Cantoni fanno già fatica ad applicare questo obbligo entro le scadenze fissate dalla Confederazione?
3. Per i privati che vogliono assumere una persona qualche ora alla settimana o al mese si potrebbe introdurre un'eccezione nell'ordinanza sul collocamento o è necessaria una modifica di legge?
4. Sono soggette all'obbligo di annuncio anche le famiglie che vogliono assumere uno studente o una studentessa come babysitter, per corsi di sostegno o lavori periodici di giardinaggio?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 21a LStr (FF 2016 7955) i posti vacanti che rientrano tra i generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio devono essere notificati ai servizi pubblici di collocamento. Per cinque giorni lavorativi questi posti non possono essere pubblicati altrove: le persone in cerca d'impiego iscritte presso i servizi pubblici di collocamento vengono così informate prima sui posti vacanti, vedendo aumentare le proprie possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. Nell'applicare la legge è pertanto fondamentale che le persone in cerca d'impiego iscritte presso i servizi pubblici di collocamento possano beneficiare di questa prerogativa. Ciò vale per tutti i posti vacanti a prescindere dal tasso di occupazione, poiché né la legge né l'ordinanza prevedono una durata minima di occupazione settimanale.
La decisione del Consiglio federale di introdurre l'obbligo di annuncio e il periodo transitorio per il valore soglia (8 per cento dal 1° luglio 2018, 5 per cento dal 1°gennaio 2020) permettono agli uffici regionali di collocamento di adeguare le proprie risorse ai nuovi requisiti e di applicare l'obbligo di annuncio come stabilito. La SECO sostiene le autorità cantonali di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Il legislatore ha deciso consapevolmente di non escludere i posti vacanti con un basso tasso di occupazione dall'obbligo di annuncio, il che è comprensibile: per le persone disoccupate anche tassi di occupazione ridotti sono importanti per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la durata del periodo in cui percepiscono le indennità giornaliere. Tassi di occupazione di questo tipo possono ad esempio facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati iscritti presso i servizi pubblici di collocamento.
Tutti i datori di lavoro che desiderano occupare un posto che rientra tra i generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio sono tenuti a ottemperare a tale obbligo. Ciò vale anche per le famiglie, in quanto non sono previste eccezioni né per la durata di occupazione né per il tipo di datore di lavoro.
Confederazione e Cantoni sono tuttavia consapevoli della problematica sollevata dall'autrice dell'interpellanza. La Confederazione si adopera per concepire le direttive di esecuzione in modo da realizzare la volontà del legislatore senza nel contempo causare oneri amministrativi inutili per i datori di lavoro, comprese le famiglie.
Risposta del Consiglio federale.