17.4244 · Mozione · 2017-12-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di assoggettare alla legge sul riciclaggio di denaro il commercio svolto per conto proprio da aziende attive nel settore delle materie prime.
Begründung
La posizione del legislatore era chiara: chi commercia materie prime per conto proprio è sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Perlomeno è quanto sancisce l'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD: "Sono intermediari finanziari [...] in particolare le persone che: c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, [...] materie prime [...] nonché strumenti derivati". È però incomprensibile che l'ordinanza di attuazione non contenga questa disposizione e che nel suo parere sulla mozione 11.4161 del 2012 e nel suo primo rapporto sulle materie prime del 2013 il Consiglio federale abbia affermato che il commercio di materie prime per conto proprio non sia assoggettato alla LRD. Nel frattempo le pressioni internazionali sulla Svizzera affinché sottoponga alla LRD questo tipo di commercio sono notevolmente aumentate. L'UE in particolare ha emanato la quarta direttiva sul riciclaggio di denaro (direttiva UE 2015/849), alla quale ha assoggettato qualsiasi tipo di commercio di materie prime. Nel suo messaggio concernente l'attuazione della quarta direttiva UE sul riciclaggio di denaro e del regolamento UE 2015/847 sui trasferimenti di fondi, anche la Germania prevede di sottoporre alla legge sul riciclaggio di denaro le attività di commercio per conto proprio svolte dai commercianti di materie prime. Nelle sue spiegazioni sul capoverso 9, il Governo tedesco chiarisce che sono interessati tutti i commercianti di beni, indipendentemente dal fatto che svolgano una transazione a nome proprio o di terzi oppure per conto proprio o di terzi. Precisa infatti che oltre al commercio per conto proprio (vendita di beni propri a nome proprio), anche le operazioni svolte su commissione (a nome proprio ma per conto di terzi) e su intermediazione (a nome e per conto di terzi) sono riconducibili a forme di commercio rientranti nell'ambito di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro.
Fin dal suo primo rapporto sulle materie prime del 2013 il Consiglio federale ha rinviato alla regolamentazione in atto nell'ambito della direttiva Mifid II. Nel 2014 l'UE ha adottato definitivamente tale direttiva e rafforzato in maniera notevole il principio della trasparenza per il commercio in proprio.
La Svizzera rischia un notevole calo di reputazione se non si adeguerà. Mark Pieth e Kathrin Biez lo hanno sottolineato nel loro rapporto sui flussi finanziari globali e sullo sviluppo sostenibile. I Paradise Papers hanno mostrato ancora una volta quanto è esposta la piazza svizzera del commercio di materie prime.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è dell'avviso che il dispositivo giuridico di lotta contro il riciclaggio di denaro sia conforme ai rischi esistenti, come attestato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nella sua ultima valutazione (2016). Nel rapporto il GAFI riconosce globalmente la qualità e l'efficacia del dispositivo giuridico svizzero in materia di lotta contro il riciclaggio e non raccomanda ulteriori misure nel settore delle materie prime.
Il Consiglio federale rammenta inoltre che il riciclaggio di denaro è punibile ai sensi dall'articolo 305bis del Codice penale e che la fattispecie penale si applica chiunque, incluso chi agisce nel quadro del commercio per conto proprio.
Le normative europee e tedesche menzionate dall'autrice della mozione riguardano il commercio di beni contro pagamento in denaro contante. In Svizzera, dal 2016 la LRD prevede una regolamentazione analoga (con un tetto massimo di 100 000 franchi; art. 2 cpv. 1 lett. b e art. 8a). Si deve tuttavia presumere che le disposizioni summenzionate (europee, tedesche e svizzere) non si applichino al commercio di materie prime (incluso il commercio per conto proprio), poiché di principio in questo ambito le transazioni finanziarie non avvengono in contanti, in ragione degli importi elevati.
Il Consiglio federale continua però a seguire la questione, compresi i lavori della piattaforma interdipartimentale sulle materie prime, incaricata di valutare la situazione del settore svizzero delle materie prime. I risultati dell'analisi sono attesi per il mese di novembre 2018.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.