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17.4263 · Interpellanza · 2017-12-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il commercio on line prende piede nei settori più disparati. Attualmente uno dei maggiori rivenditori on line al mondo, Amazon, si adopera per rifornire il mercato svizzero nel più breve tempo possibile. Grazie a un accordo stipulato con la Posta, riesce a consegnare tutti i prodotti nel giro di 24 ore. Questo vale ovviamente anche per le bevande e le derrate alimentari.

Considerando che Amazon e altri fornitori hanno già cambiato il comportamento di acquisto e la vendita al dettaglio in altri settori, si profilano ora cambiamenti significativi nel commercio alimentare. Anche la circolazione transfrontaliera delle merci verso la Svizzera sta cambiando, portando con sé nuove sfide.

In questo contesto, vorrei chiedere al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Esistono cifre che quantifichino il commercio on line transfrontaliero dall'estero verso la Svizzera?

2. Come è possibile raccogliere dati che forniscano un quadro attendibile dello stato e dello sviluppo della situazione?

3. Come vengono controllati oggi tali consegne provenienti dall'estero? Si eseguono controlli a campione o controlli sistematici in determinate situazioni? Nel caso in cui si tratti solamente di controlli a campione, in quale misura vengono effettuati?

4. Come si può garantire che gli elevati requisiti di qualità, le norme in materia di protezione dell'ambiente, degli animali, dei consumatori e della salute, eccetera in vigore in Svizzera si applichino anche alle derrate alimentari ordinate on line e consegnate nel nostro Paese?

5. Qual è la situazione fiscale dei commercianti on line? Come si può garantire che paghino l'IVA? Quali possibilità esistono per fare in modo che i commercianti on line paghino l'IVA in Svizzera sugli utili ricavati dalle vendite sul nostro territorio?

6. Come valuta il Consiglio federale tale evoluzione? Che cosa intende fare? Sta valutando una possibile riduzione del limite di franchigia?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. In linea di principio, ai fini dell'imposizione doganale non è rilevante se le merci sono state ordinate on line o meno. Per questa ragione non è attualmente possibile quantificare con affidabilità le importazioni che riguardano il commercio online.

Nel quadro del postulato 17.4228, "Armi pari per tutti i venditori on line", il Consiglio federale è disposto a redigere un rapporto che fornisca una visione d'insieme completa della tematica concernente l'e-commerce. In questo contesto occorrerà analizzare anche le possibilità che permettono di raccogliere i dati pertinenti.

3. Come avviene per tutte le altre spedizioni, anche gli invii postali e di corriere sono sottoposti a controlli a campione. La portata dei controlli dipende in ogni caso dall'attuale situazione di rischio. Sporadicamente vengono effettuati anche controlli mirati. La quota dei controlli fisici delle merci, effettuati dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD), oscilla in media tra l'1 e il 3 per cento.

4. Come avviene per tutte le altre spedizioni, anche per il commercio on line l'esecuzione dei cosiddetti disposti di natura non doganale (p. es. norme in materia di protezione dell'ambiente, degli animali e dei consumatori) avviene nel quadro della procedura di imposizione doganale. In diversi settori, tuttavia, le merci fornite a privati sottostanno a prescrizioni meno rigide o ne sono addirittura esonerate (p. es. diritto sulle derrate alimentari). La dogana effettua i controlli fisici in collaborazione con gli uffici specializzati in funzione della situazione di rischio.

5. IVA: attualmente le imprese estere che forniscono beni in Svizzera non sono tenute a iscriversi nel registro svizzero dei contribuenti IVA. Queste imprese possono tuttavia registrarsi su base volontaria. Alcuni grandi venditori per corrispondenza sfruttano questa possibilità già da tempo. L'AFD riscuote l'IVA (imposta sull'importazione) sull'importazione di beni. Per motivi legati alla reddittività della riscossione, nel traffico delle merci commerciali l'imposta sull'importazione pari o inferiore a 5 franchi non è però riscossa. Al fine di contrastare gli svantaggi concorrenziali che ne derivano per le imprese nazionali, dal 1° gennaio 2019 le imprese che realizzano una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi annui con piccoli invii saranno obbligatoriamente assoggettate in Svizzera (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA; RS 641.20). Queste imprese allestiranno il rendiconto IVA direttamente per l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Già oggi si pone la questione di come garantire la regolare attuazione della legge da parte di tutte le imprese estere, senza sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, che forniscono prestazioni sul territorio svizzero. Per assicurarsi che le imprese con sede all'estero adempiano gli obblighi, in determinate circostanze saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali. Come ha esposto nella sua riposta all'interpellanza 17.3911, "Economia digitale. Abbiamo lacune nella legge sull'IVA?", il Consiglio federale esamina la necessità di concludere nuovi accordi in quest'ambito.

Imposta sull'utile: le imprese estere di vendita per corrispondenza senza sede o stabilimento d'impresa in Svizzera devono assoggettare all'estero gli utili conseguiti con la fornitura di beni a clienti in Svizzera.

6. Il Consiglio federale è consapevole della crescente sfida posta dal commercio on line transfrontaliero. L'evoluzione e la problematica di questo modello aziendale non riguarda solo il livello nazionale, bensì quello mondale. Sul piano internazionale (p. es. Organizzazione mondiale delle dogane e OCSE) è in corso l'elaborazione di raccomandazioni e risoluzioni in materia. La Svizzera è attivamente coinvolta negli organismi interessati.

Per quanto riguarda la riduzione della soglia minima di 5 franchi, menzionata dall'autore dell'interpellanza, occorre precisare che questa soluzione - a prima vista semplice - comporterebbe in realtà anche svantaggi. Infatti, quanto più bassa è la soglia tanto maggiore è l'onere per il settore della logistica che determina, in ultima analisi, un aumento delle spese di imposizione a carico dei consumatori. Sono ipotizzabili anche altre misure: come menzionato nella risposta alle domande 1 e 2, il Consiglio federale è disposto a redigere, nel quadro del postulato 17.4228, "Armi pari per tutti i venditori on line", un rapporto che contenga un'analisi sistematica della tematica e che presenti possibili opzioni d'intervento. Alcune soluzioni discusse (consegna anticipata dei dati, trasmissione della dichiarazione doganale in qualsiasi momento nonché analisi automatizzata e intelligente dei rischi) saranno adottate al più tardi entro il 2026 nel quadro di DaziT, il programma di trasformazione globale dell'AFD.

Risposta del Consiglio federale.