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Incoraggiare le casse pensioni a investire in società svizzere non quotate in borsa

17.4286 · Mozione · 2017-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare misure volte a incoraggiare le casse pensioni a investire nel tessuto economico locale, di ridare nuovamente agli investimenti in PMI svizzere non quotate in borsa il posto che spetta loro nella categoria delle azioni svizzere e di modificare l'OPP 2 in tal senso.

Begründung

Nel rapporto del marzo 2017 in adempimento del postulato 13.4237, il Consiglio federale ha precisato che, nell'ambito del rapporto concernente lo stralcio della mozione Graber Konrad 13.4184, avrebbe studiato soluzioni volte a migliorare le condizioni quadro per le casse pensioni intenzionate a investire in start-up. Chiediamo al Consiglio federale di presentare queste soluzioni e gli proponiamo in particolare di modificare l'articolo 53 OPP 2 affinché gli investimenti in PMI svizzere non quotate in borsa rientrino nella categoria delle azioni svizzere, il che permetterebbe agli istituti di previdenza svizzeri di investire in queste società senza dover passare per la categoria degli "investimenti alternativi" (art. 53 cpv. 1 lett. e OPP 2) - di cui fanno parte anche i fondi speculativi (hedge funds) e le materie prime - per poter investire in private equity.

Il fatto che attualmente gli investimenti diretti in società con sede in Svizzera non quotate in borsa rientrino nella categoria degli "investimenti alternativi" e siano quindi considerati alla stregua dei fondi speculativi e delle materie prime costituisce indubbiamente un disincentivo a operare tali investimenti. Va notato che fino al 2008 le partecipazioni dirette in società con sede in Svizzera non quotate in borsa erano equiparate agli investimenti diretti in società quotate nella borsa svizzera. Tuttavia, la presente proposta non intende riprendere tale e quale il disciplinamento precedente, in quanto il rispetto del principio di diversificazione mediante il ricorso a un investimento collettivo sottoposto alla vigilanza statale, e quindi a esigenze legali (LICol o disciplinamento analogo oppure fondazione d'investimento secondo gli art. 53g a 53k LPP), costituisce una garanzia di professionalità e serietà e implica un miglior controllo dei rischi.

Questa modifica permetterebbe agli istituti di previdenza svizzeri di contribuire più facilmente alla continuità e allo sviluppo delle PMI svizzere non quotate in borsa mettendo a disposizione soluzioni di finanziamento adeguate ai loro bisogni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si è già espresso diverse volte su questo tema, in particolare nei pareri in risposta alle mozioni Graber Konrad 13.4184, "Casse pensioni. Investimenti a lungo termine sul progresso tecnologico e creazione di un fondo per il futuro della Svizzera", e Béglé 16.3414, "Facilitare gli investimenti delle casse pensioni in società non quotate".

Le prescrizioni in materia di investimento dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) prevedono già oggi la possibilità di effettuare investimenti in azioni non quotate delle società svizzere e gli istituti di previdenza se ne avvalgono. Inoltre, se rispettano gli obblighi di diligenza e prestano la necessaria attenzione alla sicurezza, alla capacità di rischio e alla diversificazione, essi godono di una certa libertà nella scelta degli investimenti. Considerata l'impostazione liberale delle prescrizioni di investimento nella previdenza professionale (anche rispetto agli istituti assicurativi), è poco probabile che una modifica delle stesse possa influire notevolmente sulle strategie d'investimento degli istituti di previdenza. Ben più determinanti sono la situazione finanziaria e la capacità di rischio di questi ultimi, nonché l'attrattiva dei diversi investimenti. Gli istituti di previdenza attribuiscono importanza anche alla trasparenza riguardo a costi, rendimento e valutazione degli strumenti di venture capital.

Anche a livello internazionale, gli investimenti in azioni non quotate sono giustamente considerati investimenti alternativi, poiché sono spesso illiquidi e perlopiù difficili da valutare. Per questo genere di investimenti gli istituti di previdenza devono disporre di conoscenze specialistiche. Il settore del venture capital è inoltre molto dispendioso e presenta rischi elevati. Contrariamente a quanto accade per gli investimenti in società quotate, per gli investimenti alternativi non esistono borse che provvedano al buon funzionamento degli affari, garantiscano l'affidabilità degli attori del mercato o forniscano rapidamente rapporti attendibili sulle società in questione. Inoltre, a differenza di quanto menzionato nella motivazione della mozione, l'OPP 2 non prevede, a ragione, l'obbligo di effettuare investimenti in azioni sotto forma di investimenti collettivi, mentre sono ovviamente possibili investimenti diretti. Per tutti questi motivi, il fatto che le prescrizioni di investimento per i risparmi obbligatori della previdenza professionale prevedano regole diverse per gli investimenti classici in azioni e per quelli in azioni non quotate / private equity è giustificato e sensato e ha finora dato buoni risultati. Le prescrizioni di investimento nella previdenza professionale devono promuovere la diligenza, un approccio adeguato al rapporto tra rischio e rendimento, la trasparenza e la responsabilità individuale.

Nel quadro dell'adempimento della mozione Graber Konrad 13.4184, il Consiglio federale ha già intrapreso alcuni passi per facilitare l'accesso degli istituti di previdenza al mercato svizzero del venture capital. Ad esempio sono stati organizzati due seminari di rilievo con rappresentanti di importanti istituti di previdenza e fornitori, durante i quali è stato presentato questo genere di investimenti. Nel rapporto in adempimento della mozione Graber Konrad, il Consiglio federale analizzerà inoltre le pertinenti condizioni quadro. Il contesto attuale, contraddistinto da tassi d'interesse bassi, obbliga comunque gli istituti di previdenza a esaminare tutte le possibilità d'investimento interessanti. Essi effettueranno quindi tali investimenti se sono promettenti e nell'interesse degli assicurati. Il margine di manovra necessario è quindi già dato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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