17.4290 · Interpellanza · 2017-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel mese di marzo 2017, nel suo rapporto in adempimento al postulato 13.4237 il Consiglio federale ammette che debbano essere prese misure per sostenere gli investimenti nelle imprese innovative.
1. Ad oggi, quali misure sono previste?
2. Nel rapporto, il Consiglio federale afferma che "per rafforzare e sviluppare ulteriormente il mercato svizzero del capitale di rischio (venture capital), il DEFR (SECO) sta valutando la possibilità di una collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), ad esempio attraverso offerte formative per rappresentanti di casse pensioni e fondi svizzeri di venture capital oppure mediante l'utilizzo dell'ampia banca dati dell'FEI". A che punto siamo?
3. È possibile prevedere misure che portino le casse pensioni svizzere a investire, per esempio modificando l'OPP2 in modo tale che gli istituti di previdenza svizzeri possano investire nelle PMI svizzere non quotate in borsa in Svizzera, senza che ciò debba avvenire nella categoria "Private Equity" sotto gli investimenti alternativi?
4. Non si dovrebbe dare la possibilità di dedurre fiscalmente gli investimenti nelle imprese? Non occorrerebbe rivedere l'imposizione sulla sostanza in tal senso, evitando almeno di tassare lo "strumento di lavoro"?
5. Cosa pensa il Consiglio federale della proposta del professor Thierry Obrist dell'Università di Neuchâtel di creare un "terzo pilastro dell'innovazione" inserendo gli investimenti nelle PMI innovative nella lista delle deduzioni previste all'articolo 33 LIFD e all'articolo 8 LAID?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel mese di marzo 2017, nel suo rapporto in adempimento del postulato 13.4237 il Consiglio federale ha sottolineato che occorre continuare a concentrarsi sul miglioramento delle condizioni quadro. Oltre alle misure che erano già state adottate, nel rapporto sono stati individuati ulteriori potenziali campi d'intervento:
- sono stati svolti i primi accertamenti per una collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (v. punto 2);
- in presenza di un mandato parlamentare, il Consiglio federale si è detto disposto ad analizzare le implicazioni economiche e finanziarie di un ulteriore sgravio dalle imposte sul capitale e sul patrimonio che erodono la sostanza;
- in occasione di una prossima revisione fiscale, il Consiglio federale è disposto a esaminare una compensazione delle perdite illimitata nel tempo combinata a un'imposizione minima per tutte le imprese.
Il miglioramento delle condizioni quadro per tutte le imprese, e non solo per una certa tipologia, al fine di mantenere e aumentare l'attrattiva della Svizzera per le start-up e gli investitori è un mandato permanente del Consiglio federale.
2. Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera partecipa pienamente al programma quadro di ricerca europeo Orizzonte 2020. La piena adesione assicura inoltre alla Svizzera l'accesso ai prodotti specializzati nel capitale di rischio (InnovFin Business Angels, InnovFin Venture Capital e InnovFin Fund of Funds) proposti, nel contesto di Orizzonte 2020, dal gruppo della Banca europea per gli investimenti (Banca europea per gli investimenti, BEI, e Fondo europeo per gli investimenti, FEI) alle imprese in settori innovativi per la fase di finanziamento iniziale. Le verifiche condotte hanno fatto emergere che per il FEI sono attualmente disponibili 1,1 miliardi di euro per mandati di investimento in tale contesto, di cui possono beneficiare anche i fondi di capitale di rischio e le start-up svizzere.
Nel mese di novembre 2017 la SEFRI aveva previsto un incontro informativo con la BEI sulle possibilità legate al capitale di rischio nel quadro di Orizzonte 2020; tuttavia, a causa del ridotto numero di iscrizioni l'incontro è stato annullato. Un prossimo incontro è previsto nel corso del secondo trimestre 2018.
3. Il Consiglio federale esporrà la sua posizione riguardo alle disposizioni sugli investimenti degli istituti di previdenza nel settore delle società svizzere non quotate in borsa nell'ambito della mozione Derder 17.4286, "Incoraggiare le casse pensioni a investire in società svizzere non quotate in borsa".
4. Come illustrato dal Consiglio federale nel rapporto in adempimento del postulato 13.4237, la Svizzera dispone di un sistema fiscale attrattivo che, per quanto concerne il capitale di rischio, agli occhi degli investitori la rende più interessante di altri Paesi simili anche senza ulteriori incentivi fiscali, in particolare grazie all'utile di capitale esentasse.
5. Il Consiglio federale ha già respinto la mozione 13.3949, dal tenore analogo. Inoltre, la legge federale di durata limitata sulle società d'investimento in capitale di rischio è giunta a scadenza a fine aprile 2010 senza essere sostituita poiché non rispondeva alle aspettative ed era poco sfruttata dagli investitori. La proposta del professor Obrist si differenzia dalle misure citate in precedenza perché considera investimenti di importo minore per i quali si può far valere una detrazione anche da parte di persone fisiche che investono indirettamente (tramite un fondo). In questo caso si tratterebbe inoltre di una deduzione senza imposizione a posteriori, mentre la mozione 13.3949 chiedeva un differimento dell'imposizione degli investitori. Una riduzione dell'imposta sul reddito per una data forma di investimenti contravverrebbe al principio dell'imposizione commisurata alla capacità economica del contribuente, portando a una tassazione iniqua.
Risposta del Consiglio federale.