17.4309 · Interpellanza · 2017-12-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Intervenire sul prezzo potrebbe ridurre gli sprechi e promuovere un utilizzo di energia parsimonioso: più le tariffe sono elevate, più i consumatori sono spinti a fare un uso razionale dell'energia. Tuttavia un aumento lineare dei prezzi dell'energia potrebbe rivelarsi una questione delicata per le economie domestiche a basso reddito e le piccole imprese. La tariffazione progressiva o dinamica permette di superare questo problema, senza introdurre tasse o sussidi: in situazioni di consumo moderato di energia, i prezzi rimangono abbordabili, mentre le tariffe sono maggiori per le quantità di energia consumate in eccesso. È una misura che è già testata in California e a cui si sono interessati anche Paesi come Italia, Francia, Belgio e Giappone. Nel 2011, in risposta all'interpellanza 11.3330, "Tariffe elettriche dinamiche come misura di efficienza energetica" depositata a riguardo, il Consiglio federale ha espresso la volontà di esaminare, tra le altre, anche questa misura nel quadro della Strategia energetica 2050. Da allora, soprattutto all'Università di Losanna, sono stati intrapresi studi per valutare le opportunità e i rischi della tariffazione progressiva o dinamica. Questi studi tuttora in corso dovrebbero permettere di definire dei valori soglia validi per le economie domestiche e per i diversi settori economici.
1. Il Consiglio federale sarebbe favorevole all'introduzione volontaria di tariffe progressive applicate alle spese di utilizzo della rete da parte dei gestori di rete, contribuendo così a raggiungere i valori indicativi di riduzione del consumo di energia fissati nella Strategia energetica 2050?
2. Il quadro giuridico attuale permetterebbe l'introduzione di simili tariffe? In caso affermativo, in che forma? In caso negativo, quali disposizioni legali rappresenterebbero un problema? Quanto sancito all'articolo 14 capoverso 3 lettera a e c della LAEl rappresenta un ostacolo all'introduzione della suddetta tariffazione?
3. Si potrebbe prevedere l'introduzione di sistemi diversificati all'interno di un comprensorio e applicare tariffe progressive, ad esempio, solo alle economie domestiche, continuando a richiedere tariffe lineari alle imprese?
4. Quali sono i criteri in base ai quali, stando al quadro giuridico attuale, sarebbe possibile redigere una tabella tariffaria progressiva (p. es. il numero di componenti di un economica domestica o il possesso di un'auto elettrica)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le tariffe di rete progressive non corrispondono a una distribuzione dei costi di rete basata sul principio di causalità; pertanto non costituiscono uno strumento da applicare in via prioritaria nel campo dell'efficienza energetica. La legge sull'energia (LEne), sottoposta a revisione totale, e alcune altre leggi federali prevedono tuttavia delle misure quali le gare pubbliche, il programma Edifici, gli incentivi fiscali in campo edilizio, le convenzione sugli obiettivi con l'industria e le imprese del terziario come pure le prescrizioni in materia di efficienza per gli apparecchi elettrici, che contribuiscono a raggiungere i valori di riferimento in termini di consumo energetico e di elettricità. Se si delinea il non raggiungimento dei valori di riferimento, conformemente all'articolo 55 capoverso 3 LEne il Consiglio federale chiede l'applicazione delle necessarie misure complementari. Inoltre, il sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia previsto dal Consiglio federale aveva per obiettivo non solo la riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche l'incentivazione di un consumo parsimonioso ed efficiente di energia attraverso un'imposta sulle tariffe dell'energia (diversa dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete). Il Parlamento, tuttavia, nel 2017 non è entrato nel merito della proposta. Nel quadro delle deliberazioni sulla LEne le Camere hanno inoltre respinto l'idea di obbligare i fornitori di elettricità a perseguire obiettivi di efficienza tramite certificati bianchi.
2.-4. In relazione alle tariffe progressive dell'elettricità si pongono inoltre diverse questioni di carattere giuridico: le tariffe per l'energia fornita ai consumatori fissi finali devono orientarsi al costo di produzione di una produzione efficiente e a contratti di acquisto a lungo termine (art. 6 della legge sull'approvvigionamento elettrico, LAEl, e art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, OAEl). In quest'ambito non sussiste pertanto alcun margine di manovra per una tariffazione progressiva.
I corrispettivi per l'utilizzazione della rete, invece, si basano sull'articolo 14 LAEl. Tra le altre cose, i tariffari devono riflettere i costi di rete causati dai consumatori finali (cpv. 3 lett. a) e tenere conto degli obiettivi di efficienza energetica (cpv. 3 lett. e). Poiché, tuttavia, i costi di rete sono determinati principalmente dai carichi di punta (potenza), e in misura minore dal consumo globale (lavoro), le tariffe progressive contrasterebbero con il principio di causalità. Attualmente i gestori di rete tentano di tenere conto ponderatamente di entrambi gli elementi nel fissare le proprie tariffe. A giudizio del Consiglio federale, i corrispettivi per l'utilizzazione della rete che aumentano progressivamente in caso di acquisti di elettricità più elevati sono difficilmente compatibili con il principio della verità dei costi applicato alla rete (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl); i costi di rete, infatti, non aumentano in modo esponenziale con il crescere del consumo di elettricità.
Se la tariffazione progressiva venisse applicata soltanto a un determinato gruppo di consumatori, si rischierebbe inoltre di violare il principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 14 cpv. 3 lett. c LAEl).
Risposta del Consiglio federale.