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17.4319 · Interpellanza · 2017-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

È garantito che la Svizzera accolga, nel quadro dei programmi di reinsediamento, soltanto persone la cui identità è stata accertata senza ombra di dubbio?

È risaputo che esiste un grosso problema, in quanto spesso le persone che giungono in Svizzera in cerca di asilo o protezione non presentano alcun documento d'identità. Questi problemi rischiano addirittura di acuirsi se il Consiglio federale fa volare le persone direttamente in Svizzera, come nel caso delle 80 persone cui è stato manifestamente garantito di essere trasferite direttamente in Svizzera dalla Libia.

Risultano problemi notevoli, tra l'altro per lo stato civile. Per gli uffici dello stato civile e i tribunali è alquanto difficile accertare le generalità in vista o in seguito a un evento di stato civile (nascita, riconoscimento del figlio, matrimonio, ecc.) senza disporre di documenti di stato civile o documenti d'identità del Paese d'origine. Se i casi non sono controversi, gli uffici dello stato civile presentano una domanda all'autorità cantonale superiore, se sono controversi (p. es. contraddizioni nel verbale della SEM) addirittura tramite un giudice, con conseguente aumento dell'onere. Se la Confederazione inizia a far trasferire in volo un numero sempre maggiore di persone dalle regioni di crisi, è ancor più importante che per il cosiddetto reinsediamento scelga soltanto persone con generalità accertate senza ombra di dubbio. Deve accertarle affinché in un secondo tempo gli ufficio dello stato civile e i giudici non debbano verificare l'identità delle persone che il Consiglio federale ha fatto entrare in Svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

L'identità di una persona rappresenta un criterio di ammissione fondamentale nella procedura di reinsediamento. In una prima fase, l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR) accerta l'identità in loco fondandosi sui documenti presentati dal rifugiato registrato (passaporto, carta d'identità, patente, libretto di servizio militare, documenti di stato civile). Inoltre, le persone vengono interrogate in merito ai loro motivi di asilo e alla loro biografia. In linea di principio l'ACNUR non propone, per i programmi di reinsediamento, persone la cui identità è incerta.

In una seconda fase, le autorità svizzere effettuano un esame complementare dei documenti. Sono inoltre rilevate la fotografia del viso e le impronte digitali. Queste ultime sono poi confrontate nelle pertinenti banche dati. Soltanto se la Segreteria di Stato della migrazione non nutre alcun dubbio in merito all'identità, il caso è trattato ulteriormente e la persona proposta dall'ACNUR è ammessa a condizione che non sussistano altri motivi contro la sua entrata.

Può tuttavia succedere che i documenti di persone già entrate in Svizzera nel quadro della procedura di reinsediamento pongano problemi, ad esempio al momento della trascrizione di lingue straniere (p. es. arabo). È impossibile escludere del tutto che un medesimo nome presenti ortografie diverse in seguito alla trascrizione, in particolare per quelle fatte dall'arabo. In caso di documentazione di un evento di stato civile (p. es. nascita di un figlio, riconoscimento di un figlio, matrimonio in Svizzera), questo può comportare un maggiore onere per le autorità dello stato civile (art. 41 CC) anche se i dati non sono controversi. Altri casi di identità incerta (in particolare quelli che vanno oltre le semplici questioni ortografiche variabili dovute ad alfabeti diversi) possono comportare un maggiore onere per i tribunali (art. 42 CC) se essi devono procedere ad atti di stato civile e alcune indicazioni non concordano (in particolare quando i dati quali il nome, il cognome, la data di nascita, il luogo di nascita, lo stato civile o la filiazione che figurano nei documenti consegnati o nei verbali d'interrogatorio sono contraddittori).

Risposta del Consiglio federale.