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17.4321 · Interpellanza · 2017-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale è pregato di rispondere, in una tabella che riporti i 26 Cantoni e gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, alle domande seguenti:

a. Qual è il numero degli esami di guida per automobili (cat. B) non superati?

b. Qual è il numero degli esami di guida per motocicli (cat. A/A1) non superati?

2. Quali sono secondo il Consiglio federale i motivi delle grandi differenze tra i Cantoni? Ci sono differenze cantonali nel livello di difficoltà degli esami?

3. Quali sono le barriere nel mercato interno relative all'esame di guida? Il Consiglio federale è disposto a intervenire, nell'ambito di una revisione di legge, affinché ogni cittadino o residente nazionale possa sostenere tale esame in ogni Cantone (fermo restando il divieto di sostenere più esami di quanti consentiti dalle prescrizioni)?

4. Perché sul suolo svizzero è ammesso guidare permanentemente con patenti ottenibili molto più facilmente (p. es. rumene o bulgare) di quelle rilasciate in Svizzera? Il Consiglio federale è disposto a imporre limitazioni al riguardo? In caso negativo, è disposto a riconoscere in via definitiva la validità in Svizzera di esami di guida sostenuti durante un breve soggiorno in uno Stato UE e delle patenti così ottenute da cittadini o residenti nazionali?

5. Quali sono i motivi per cui l'articolo 12a dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (RS 741.51) non prevede che il risultato dell'esame debba essere generalmente comunicato per iscritto al candidato? Il Consiglio federale è disposto a garantirne, mediante modifica di legge o di ordinanza, la comunicazione per iscritto come avviene per altre decisioni (vedi art. 35 cpv. 1 PA)?

6. Qualora rifiuti il rilascio generale di decisioni formali per gli esami di guida, il Collegio è disposto, mediante modifica di legge o di ordinanza, a introdurre la possibilità di richiedere gratuitamente una decisione formale impugnabile?

7. Perché in determinati Cantoni i candidati non ricevono un'indicazione scritta che specifichi il rimedio giuridico ordinario ammesso, l'autorità competente e il termine entro cui presentare ricorso (vedi art. 35 cpv. 2 PA)? Il Consiglio federale è disposto, mediante modifica di legge o di ordinanza, a prevedere che tale documento sia consegnato in linea generale a ogni candidato che ha sostenuto l'esame?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli esami di guida sono condotti dai Cantoni; non esistono statistiche al riguardo prescritte dal diritto federale. L'Associazione dei servizi della circolazione (asa) pubblica tuttavia un riepilogo annuale aggregato degli esami (https://asa.ch/it/media/statistica-degli-esami-di-guida/).

2. Gli allegati 11 e 12 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51) disciplinano i requisiti unitari posti ai candidati, ai loro veicoli, ecc. validi per tutti i Cantoni. Questi ultimi sono responsabili dell'esecuzione di queste disposizioni.

3. Già oggi la formazione può essere seguita ovunque in Svizzera. Per gli esami vale invece il principio di territorialità, in base al quale l'esame deve essere sostenuto in linea di principio nel Cantone di domicilio (art. 22 cpv. 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale ([LCStr; RS 741.01]). Quest'ultimo può tuttavia autorizzare il candidato a sostenere in un altro Cantone gli esami teorici di base e complementare nonché quello pratico (art. 12 cpv. 1 OAC). L'obbligo di autorizzazione garantisce che non si sostenga un numero di esami maggiore di quello consentito dalle prescrizioni.

4. I conducenti stranieri residenti in Svizzera da 12 mesi devono convertire la propria patente (art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC). Se il documento estero è considerato equivalente, non è richiesto il superamento di un nuovo esame. Questo vale per esempio per gli Stati membri dell'Unione europea (UE), quindi anche per Romania e Bulgaria. Le patenti ottenute durante un breve soggiorno all'estero da persone che vivono in Svizzera costituiscono un caso di elusione delle disposizioni in materia di competenza. Sono tollerate dagli uffici della circolazione stradale qualora il soggiorno sia durato almeno un anno.

5./7. Il Consiglio federale non è disposto a prescrivere il rilascio di una decisione scritta sui risultati conseguiti o un'indicazione del rimedio giuridico per ogni esame. Gli oneri supplementari sarebbero sproporzionati. Chi non è d'accordo con il risultato di un esame può richiedere una decisione formale impugnabile (art. 12a OAC). La prassi attuale non comporta svantaggi, in quanto i termini decorrono solo dalla ricezione della decisione con indicazione del rimedio giuridico.

6. Spetta ai Cantoni stabilire se la decisione di un organo cantonale debba essere a titolo oneroso o gratuito e se i costi siano da addebitare al diretto interessato o alla collettività.

Risposta del Consiglio federale.