17.452 · Iniziativa parlamentare · 2017-06-13
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Occorre adeguare la LAMal ed eventualmente altre leggi in modo che, riguardo alle visite ambulatoriali in studi medici o in ospedali, per ogni nuovo caso di cura sia riscossa in contanti una partecipazione simbolica ai costi. L'importo in contanti dev'essere riscosso sul posto dai fornitori di prestazioni. Esso ammonta negli ambulatori degli ospedali al doppio dell'importo versato negli studi medici. Il legislatore definisce i gruppi di pazienti e le misure mediche che sono esentati dalla partecipazione ai costi. Il Consiglio federale adotta una formula di pagamento per i casi di rigore (persone emarginate ecc. senza denaro contante).
Begründung
Se vogliamo tenere maggiormente sotto controllo i costi della salute in costante aumento bisogna rafforzare la responsabilità individuale nel settore della sanità. Troppi casi di lieve entità approdano oggi dal medico, dallo specialista o addirittura al pronto soccorso. Negli ultimi anni è stato osservato che molte persone con problemi di lieve entità (raffreddamenti, distorsioni, disturbi del sonno, punture innocue d'insetti ecc.) si sono rivolte direttamente al pronto soccorso degli ospedali. I ricoveri d'urgenza sono tuttavia concepiti per i casi gravi o per quelli con probabili danni irreversibili alla salute e che necessitano di rapide cure mediche. Secondo studi in materia, il 40 per cento dei pazienti che fa capo al pronto soccorso non adempie tali requisiti. La cura dei casi di lieve entità genera costi supplementari poiché le cure d'urgenza sono, soprattutto negli ospedali, nettamente più care rispetto ai trattamenti presso farmacie o medici generici. Spesso il trattamento di casi che richiederebbero un pronto intervento subisce ritardi a causa del trattamento dei casi di lieve entità.
Evidentemente in Svizzera mancano gli stimoli sufficienti per consentire un maggiore influsso sul comportamento dei pazienti. La partecipazione diretta alle spese nel settore ambulatoriale è una delle numerose misure necessarie per ridurre le visite superflue dal medico e soprattutto quelle costose all'ospedale, con conseguenti risparmi anche sui premi versati. In tal modo s'intende creare maggiore consapevolezza riguardo al fatto che ogni visita dal medico e all'ospedale ha un costo e che, benché la maggior parte di tali costi sia coperta dalla collettività, va comunque tenuto presente che le cure mediche non sono gratuite.
Concretamente: l'importo per ogni caso di cura - escluso quello relativo alle visite successive - può quindi ammontare, nel caso di medici liberi professionisti, a 15 - 20 franchi e, in quello degli ambulatori ospedalieri, a 30 - 40 franchi. Mediante l'importo differenziato si vuole favorire la tradizione svizzera consolidata secondo cui i medici di famiglia dovrebbero di principio costituire il primo punto di riferimento per tutte le visite mediche. Gli importi vanno riscossi in contanti e sul posto dai fornitori di prestazioni. In caso di mancato pagamento viene addebitato l'importo corrispondente (al paziente può essere consegnata una cedola di versamento). Quest'ultimo dev'essere obbligatoriamente dedotto dalla fattura del medico o dell'ospedale, indipendentemente dal fatto che sia già stato o meno pagato. In tal modo si vuole evitare che i medici o gli ospedali ricevano indennizzi supplementari o che si tralasci di riscuotere l'importo dovuto in contanti. Ai fornitori di prestazioni viene così segnalata la necessità di porre attivamente freno ai casi di lieve entità. Dal campo di applicazione di tale misura sarebbero esclusi i pazienti d'età inferiore ai 18 anni, le donne incinte, le misure di medicina preventiva (vaccinazioni ecc.), i casi raccomandati dai medici e quelli già esistenti, nonché i gruppi particolarmente sensibili come i malati cronici e i programmi medici importanti. Riguardo ai casi di rigore - persone emarginate senza denaro contante ecc. - il Consiglio federale dovrà prevedere una modalità di riscossione a tutela dei fornitori di prestazioni, ad esempio in analogia all'articolo 64a LAMal per gli assicuratori malattie.