17.460 · Iniziativa parlamentare · 2017-06-15
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Nell'articolo 53 LAMal concernente il ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) occorre inserire un capoverso 3 che istituisca una base legale speciale per conferire agli assicuratori malattie il diritto di ricorrere contro le decisioni dei Governi cantonali secondo l'articolo 39 LAMal (autorizzazione degli ospedali a fornire prestazioni a carico dell'AOMS). Concretamente, gli assicuratori malattie e le loro associazioni devono essere legittimati a interporre ricorso contro le decisioni dei Governi cantonali relative agli elenchi degli ospedali e delle case di cura.
Begründung
Fino al 2006 il Consiglio federale era l'autorità di ricorso contro le decisioni concernenti la pianificazione cantonale degli ospedali e delle case di cura. Dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) è subentrato al Consiglio federale quale autorità di ricorso. Nella sua decisione C-623/2009 dell'8 settembre 2010 il TAF ha sconfessato la prassi, seguita da anni dal Consiglio federale, di riconoscere agli assicuratori malattie o alle loro associazioni il diritto di ricorso contro le decisioni dei Governi cantonali relative agli elenchi degli ospedali e delle case di cura.
Il TAF ha argomentato che gli svantaggi finanziari per gli assicuratori malattie derivanti da una pianificazione ospedaliera lacunosa e il perseguimento di interessi pubblici non costituiscono un interesse sufficientemente concreto e diretto. Pertanto le associazioni degli assicuratori malattie non hanno un interesse degno di protezione ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 lettera c PA. Se vi è la volontà, spetta al legislatore istituire una base legale speciale per conferire il diritto di ricorrere agli assicuratori malattie e alle loro associazioni.
L'articolo 48 capoverso 2 PA prevede espressamente la possibilità menzionata dal TAF. Secondo questa disposizione ha diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. Con la presente iniziativa parlamentare ci si prefigge di istituire una tale base legale speciale.
L'inserimento di fornitori di prestazioni negli elenchi cantonali degli ospedali è un aspetto che riveste sempre grande importanza per gli assicuratori malattie. Da un lato, l'esperienza insegna che l'aumento dei fornitori di prestazioni provoca un incremento di costi per gli assicuratori malattie e di conseguenza per l'insieme dei loro assicurati. Dall'altro, gli assicuratori sono interessati dalle pianificazioni ospedaliere cantonali anche in quanto parte della concorrenza regolata. Va inoltre considerato che la pianificazione ospedaliera riveste particolare importanza nella stabilizzazione dei costi nel settore delle cure stazionarie, perché la concorrenza tra ospedali favorisce un'utilizzazione ottimale delle risorse. In qualità di organi esecutivi dell'assicurazione malattie obbligatoria, gli assicuratori malattie e le loro associazioni sono particolarmente vicini al settore qui in discussione e vantano pertanto grandi conoscenze specialistiche in materia. Con il diritto di ricorrere, nell'ambito della loro funzione di vigilanza e anche di condivisione di responsabilità per una sanità a costi contenuti, essi sarebbero opportunamente messi in condizione di intervenire per correggere decisioni cantonali non conformi al diritto in materia di pianificazione degli ospedali e delle case di cura. Il conferimento del diritto di ricorrere agli assicuratori malattie promuoverebbe decisioni più condivise e la trasparenza nella pianificazione degli ospedali e delle case di cura, senza mettere in discussione le peculiarità dei Cantoni.