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17.461 · Iniziativa parlamentare · 2017-06-15

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 147 della legge federale sull'agricoltura (LAgr) è completato come segue:

Art. 147

...

Cpv. 2

L'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino (di seguito Istituto) è il centro di competenza della Confederazione in materia di equidi.

Cpv. 3

L'Istituto si occupa di sostenere e migliorare le condizioni di allevamento, di custodia e di impiego degli equidi in particolare nelle aree rurali, tenendo conto dei principi della competitività e dello sviluppo durevole. È segnatamente incaricato di occuparsi:

a. della ricerca applicata nel settore equino e in particolare di attività che si prefiggono di migliorare la riproduzione e il benessere degli equidi, come pure del processo di creazione di valore aggiunto;

b. della consulenza e della trasmissione delle conoscenze in materia di equidi;

c. del sostegno agli allevatori nel quadro dell'attività di selezione;

d. della salvaguardia della biodiversità nel settore equino, in particolare per quanto concerne la razza delle Franches-Montagnes.

Cpv. 4

L'Istituto è subordinato all'UFAG.

(capoverso 2 attuale, senza modifiche)

Begründung

L'attuale testo dell'articolo 147 LAgr è stato approvato il 22 marzo 2013 dal Parlamento ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. La disposizione è stata elaborata in base alla mozione Bieri 10.3767, "L'Istituto nazionale di allevamento equino quale compito nazionale", e la mozione de Buman 10.3849, "Per un istituto nazionale di allevamento equino con basi solide".

I motivi che hanno condotto il Parlamento a inserire nella legislazione disposizioni che disciplinano l'esistenza dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino (INSAE) sono ancora integralmente d'attualità, ma il testo dell'attuale articolo 147 LAgr, pur assumendo il valore di garanzia formale per il mantenimento dell'INSAE, non definisce i compiti dell'Istituto. La Confederazione potrebbe quindi decidere di rinunciare a determinati compiti eseguiti dall'INSAE, senza che la legge lo possa ostacolare. Le recenti ristrutturazioni di Agroscope, da cui dipende l'attività dell'INSAE, che hanno comportato per questa istituzione una perdita di competenze scientifiche, illustrano bene la problematica in questione. Esse hanno pregiudicato il buon funzionamento e lo sviluppo dell'INSAE e sono state all'origine di interrogativi e timori giustificati fra i collaboratori e gli operatori del settore equino svizzero.

È opportuno ricordare che nel nostro Paese il settore equino genera annualmente una cifra d'affari di circa 2 miliardi di franchi e conta oltre 12 000 posti di lavoro, distribuiti in settori professionali molto variati. L'allevamento e la custodia di cavalli rappresentano inoltre una fonte di reddito non trascurabile per il settore agricolo.

Per assicurare continuità e lo sviluppo di questo settore si rende necessario l'intervento della Confederazione che deve essere principalmente concretizzato mediante compiti attribuiti all'INSAE e chiaramente stabiliti dalla legge:

1. la ricerca applicata nei settori specifici della riproduzione e dell'allevamento (genomica e la lotta contro le malattie ereditarie comprese) come pure in quelli relativi alle condizioni di custodia e di impiego e alla commercializzazione dei cavalli;

2. la consulenza e la trasmissione delle conoscenze fra le organizzazioni che si occupano dell'allevamento, gli allevatori e, in modo più generale, fra tutti gli operatori del settore;

3. la salvaguardia delle razze equine autoctone, in particolare quelle delle Franches-Montagnes, tutelando la diversità genetica e assicurando la gestione degli archivi biologici e la detenzione di stalloni.

L'INSAE deve inoltre contribuire, in collaborazione con le organizzazioni professionali interessate, alla salvaguardia delle professioni tradizionali legate al settore equino. Può anche assumere mandati connessi con il settore equino per conto della Confederazione, dei Cantoni o di privati.

L'inserimento nella legge di disposizioni che stabiliscono i principali compiti dell'INSAE permetterà di conseguire l'obiettivo che si era prefissato il legislatore con l'adozione dell'articolo 147 LAgr nel 2013.

Sul piano giuridico, dopo l'introduzione nella legge dei principali compiti attribuiti all'INSAE, il Consiglio federale potrà, se lo ritiene necessario, emanare le disposizioni d'esecuzione conformemente all'articolo 177 capoverso 1 LAgr. Tali disposizioni non dovranno però privare i compiti stabiliti dalla legge di parte della loro sostanza .

Menzionare nella legge i compiti dell'istituto nazionale svizzero di allevamento equino | Lexipedia | Lexipedia