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17.467 · Iniziativa parlamentare · 2017-09-12

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Modifica dell'articolo 2 (Campo d'applicazione) della legge federale sugli impianti di accumulazione:

Art. 2

Cpv. 1

La presente legge si applica agli impianti di accumulazione che adempiono uno dei requisiti seguenti:

a. l'altezza d'invaso è di almeno 10 metri sul livello di magra del corso d'acqua o sul terreno d'impostazione;

b. l'altezza d'invaso è di almeno 5 metri e la ritenuta è superiore a 100 000 metri cubi.

Begründung

In molti Comuni la normativa vigente comporta spese supplementari quando i bacini antincendio rientrano nella legge sugli impianti di accumulazione e nella relativa ordinanza. L'adempimento dei requisiti richiesti implica un grande onere amministrativo. È solo con un elevato dispendio finanziario che gli impianti possono essere ridimensionati affinché siano esclusi dal campo di applicazione della citata legge. Questa non può essere l'intenzione del legislatore, anche perché tale normativa ostacola inutilmente l'urbanizzazione e lo sviluppo delle zone edificabili, in particolare negli agglomerati.