17.478 · Iniziativa parlamentare · 2017-09-27
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Legge federale sull'inno nazionale della Confederazione Svizzera (Legge sull'inno nazionale, LIN) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il preambolo e gli articoli 2 capoverso 2, 67a capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale;
visto il ...
decreta:
Art. 1 Inno nazionale
Cpv. 1
L'inno nazionale della Confederazione Svizzera è il "Salmo svizzero" di Camillo Valsangiacomo e Alberich Zwyssig.
Cpv. 2
La versione ufficiale nelle rispettive lingue nazionali è allegata alla presente legge.
Art. 2 Referendum ed entrata in vigore
Cpv. 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Cpv. 2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore al prossimo 1° agosto possibile.
Allegato: partitura del "Salmo svizzero"
Begründung
Quanto finora intrapreso dalla Società svizzera d'utilità pubblica (SSUP) per introdurre un nuovo (ossia il suo) inno nazionale ha suscitato accesi dibattiti su chi realmente ha la competenza decisionale in questo ambito. Tutte le parti coinvolte concordano che un inno nazionale non debba essere decretato dall'alto, ma debba diffondersi spontaneamente e radicarsi nel Popolo. Eppure deve anche essere regolamentato. Già nel 1958 il Consiglio federale affermava: "Se non vogliamo che la questione dell'inno nazionale si trascini per decenni, dobbiamo designare in quanto inno nazionale un canto già radicato nel Popolo." (trad., Dip. federale dell'interno, Bericht über das Problem der Schweizerischen Nationalhymne, Berna, ottobre 1958, pag. 8).
Sorprendentemente è il Consiglio federale stesso che ha la competenza di designare l'inno nazionale. L'attuale Salmo svizzero è infatti divenuto l'inno nazionale della Confederazione in seguito alla dichiarazione ufficiale del Consiglio federale del 1° aprile 1981. Sulla sostanza non vi è niente da obiettare; ciò che sorprende è la competenza.
Nella maggior parte degli Stati l'inno nazionale viene disciplinato per legge ed è quindi competenza del Legislativo. Alcuni Stati hanno addirittura elevato questo elemento di identità culturale a livello costituzionale, conferendo in tutti i casi l'ultima parola agli aventi diritto di voto (cfr. Peter Häberle, Nationalymnen als kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates, Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesgeschichte, Vol. 44, Berlino 2007, pag. 11 segg.). Sorprende che proprio la Svizzera, con la sua democrazia diretta, non rientri fra questi Stati: né il Parlamento nazionale né tantomeno il Sovrano hanno infatti voce in capitolo.
L'adozione di una legge sull'inno nazionale breve e succinta - ispirata all' "Arrêté proclamant la Nouvelle Rauracienne hymne officiel de la République et Canton du Jura" (RSJU 105.1) - consentirebbe di rimediare a questa lacuna. Niente impedirebbe poi di prendere in considerazione un nuovo inno nazionale come proposto dalla SSUP. È tuttavia chiaro che il Salmo svizzero continuerebbe a essere l'inno nazionale e che per modificarlo sarebbe necessario intervenire a livello di legge. La decisione finale e la legittimazione dell'inno spetterebbe all'Assemblea federale e - per il tramite del referendum facoltativo - ai cittadini con diritto di voto.