17.488 · Iniziativa parlamentare · 2017-09-29
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Il principio dell'ordine pubblico svizzero ai sensi della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) va concretizzato in modo da renderlo in generale incompatibile con il diritto della sharia. Deve essere applicata una formulazione il più ampia possibile, ma che impedisca che il diritto della sharia venga riconosciuto in Svizzera facendo ricorso alla dottrina dell'"ordine pubblico attenuato" del diritto internazionale privato.
Begründung
Al giorno d'oggi la concretizzazione del principio dell'ordine pubblico viene lasciata alle autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Nell'ambito del diritto internazionale privato si riscontra tuttavia una mancanza di volontà nell'applicazione dell'ordine pubblico svizzero. Sebbene il Tribunale federale stabilisca che vi è incompatibilità con l'ordine pubblico quando il diritto straniero si contrappone in modo insopportabile al senso di giustizia nel nostro Paese e viola i principi giuridici fondamentali, si osserva un allentamento nell'applicazione di questo principio. L'opportunismo politico si sostituisce all'amministrazione della giustizia quando ad esempio nel nome del "bene del figlio" o del "bene della donna" si accettano massicce violazioni dei principi giuridici fondamentali della Svizzera, come il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna. Dall'ordine pubblico si passa sempre più a un "ordine pubblico attenuato".
A seguito della continua immigrazione i conflitti tra norme aumentano, in particolare con quelle del diritto della sharia. Nel diritto matrimoniale continuano ad esempio ad emergere questioni in relazione a matrimoni per procura, matrimoni forzati, matrimoni di comodo, matrimoni con minorenni e la poligamia. Tuttavia, a seguito dell'allentamento dell'ordine pubblico, si può presumere che ad esempio l'eguaglianza dei diritti e i diritti strettamente personali abbiano sempre meno peso, poiché la relativizzazione dell'ordinamento giuridico svizzero sulla base di contesti religiosi e culturali è già in una fase molto avanzata. L'ordine pubblico è per sua natura e scopo concepito come un limite. Il messaggio del 10 novembre 1982 concernente una legge federale sul diritto internazionale privato precisa: la riserva dell'ordine pubblico "deve evitare che il richiamo del diritto straniero conduca in Svizzera a risultati manifestamente contrastanti con le concezioni giuridiche svizzere". Se le autorità incaricate dell'applicazione del diritto non sono più pronte a porre dei limiti, dobbiamo noi, in veste di legislatore, definire in modo molto concreto questa formulazione sinora assai ampia affinché, nel caso in cui ad esempio il diritto della sharia entri in contrasto con l'ordine pubblico svizzero, esso sia in generale incompatibile con questo principio, tanto più che si tratta di una questione del tutto politica determinare cosa sia compatibile o no con la nostra concezione giuridica.