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17.489 · Iniziativa parlamentare · 2017-09-29

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'articolo 24a della legge sulla cittadinanza (LCit) è modificato come segue:

Art. 24a

...

Cpv. 2 (nuovo)

Le condizioni materiali previste dalla LCit per gli stranieri della terza generazione si applicano tanto agli adulti quanto ai minorenni.

...

Begründung

L'obiettivo della naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione era di concedere uno sgravio amministrativo alle persone interessate. Nell'imminenza della votazione popolare si spiegava che nessuna persona che benefici dell'aiuto sociale avrebbe potuto ottenere la naturalizzazione. A pagina 6 dell'opuscolo delle spiegazioni di voto, in corrispondenza del titolo marginale "I criteri di integrazione restano immutati", si poteva leggere l'affermazione seguente: "Chi dipende dall'aiuto sociale non può naturalizzarsi."

Dalla risposta all'interpellanza 17.1010 si può però ora desumere che i minorenni che soddisfano i criteri formali che definiscono la "terza generazione" vengono ugualmente naturalizzati anche se fanno parte di un'economia domestica che dipende dall'aiuto sociale.

La maggior parte dei Comuni e dei Cantoni non concede la naturalizzazione ad alcun minorenne che beneficia dell'aiuto sociale. Questa prassi è sancita d'altronde dalla suprema autorità giudiziaria, avendo il Tribunale federale preso una decisione in tal senso nel 2010.

L'affermazione del Consiglio federale contenuta nelle spiegazioni di voto non si presta ad alcun equivoco e la prassi prevista si sarebbe dovuta spiegare ai votanti. L'Amministrazione non può cambiare ora le regole del gioco, ne va del principio della buona fede.

L'obiettivo della revisione della LCit era di fare in modo che venissero ammesse solo le richieste di naturalizzazione di stranieri economicamente autonomi. Non vi è alcun motivo per cui si debba derogare a questo principio in favore di una particolare categoria di candidati.