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17.494 · Iniziativa parlamentare · 2017-10-23

Parlamento

Liquidato

Ausgangslage

Comunicato stampa della commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 25.10.2017

Con 15 voti contro 8 la Commissione ha deciso di presentare un'iniziativa (17.494) per esonerare dall'imposta preventiva gli interessi delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario emessi da debitori svizzeri (Confederazione, Cantoni, Comuni ed economia privata) e sostituirla con un'imposta di garanzia amministrativamente semplice e conveniente. La nuova imposta di garanzia basata sul principio dell'agente pagatore dovrebbe essere applicata a tutti gli interessi di obbligazioni e di titoli del mercato monetario versati a persone fisiche assoggettate all'imposta in Svizzera. La maggioranza ritiene che questo cambiamento del quadro legale dovrebbe permettere lo sviluppo del mercato dei capitali in Svizzera. La minoranza obietta invece che le questioni sollevate da questa iniziativa potranno essere trattate prossimamente nel quadro della revisione della legge federale sull'imposta preventiva (LIP) che prevede l'introduzione del principio dell'agente pagatore e che il Consiglio federale ha provvisoriamente sospeso in attesa dell'evasione dell'iniziativa popolare sulla protezione della sfera privata (15.057).

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale presenta la seguente iniziativa parlamentare:

La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) decide di elaborare un disciplinamento che esenti dall'attuale imposta preventiva sugli interessi tutte le obbligazioni e i titoli del mercato monetario emessi da debitori svizzeri (Confederazione, Cantoni, Comuni e imprese). Per sostituire l'attuale imposta preventiva va elaborata un'imposta di garanzia semplice ed economica dal punto di vista amministrativo, che mantenga inalterato il segreto bancario in Svizzera (non un sistema di notifica). La nuova imposta di garanzia basata sul principio dell'agente pagatore dovrà essere applicata a tutti gli interessi di obbligazioni e di titoli del mercato monetario versati a persone fisiche assoggettate fiscalmente in Svizzera e per le quali non vi è una notifica nell'ambito dello scambio automatico di informazioni con uno Stato estero. È necessario corrispondere agli agenti pagatori (prevalentemente banche) un'indennità a copertura dei costi e occorre minimizzare i rischi in materia di responsabilità civile derivanti dalla riscossione delle imposte mediante misure adeguate.

La nuova imposta di garanzia sugli interessi delle obbligazioni deve soddisfare le seguenti condizioni:

- Compatibilità con il segreto bancario fiscale - no a un sistema di notifica "volontaria" o obbligatoria

Come nel sistema attuale occorre prevedere soltanto una ritenuta fiscale, che può essere mantenuta al 35 per cento oppure eventualmente fissata a un tasso inferiore. È escluso ogni tipo di sistema di notifica volontaria. In questo modo si elimina il rischio che i contribuenti contrari al sistema di notifica siano sospettati di evasione fiscale.

- Applicazione a tutti gli interessi sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario

Mentre l'attuale imposta preventiva concerne soltanto gli interessi sulle obbligazioni emesse da società o enti svizzeri, la nuova imposta di garanzia è applicata a tutti gli interessi sulle obbligazioni versati a persone fisiche assoggettati fiscalmente in Svizzera. Questo permette di migliorare notevolmente l'imposta di garanzia e, nel contempo, di tutelare la sfera privata finanziaria.

- Esenzione degli interessi versati a persone giuridiche e a contribuenti esteri

Gli interessi versati alle persone giuridiche in Svizzera non devono sottostare all'imposta di garanzia. Infatti, a causa di differenze procedurali, per le persone giuridiche non vige, come per le persone fisiche, il segreto bancario in materia fiscale. Le autorità ottengono molto più facilmente la documentazione bancaria delle persone giuridiche. Di conseguenza non vi è alcun motivo di riscuotere da esse un'imposta di garanzia. Dovranno essere esentati dalla nuova imposta di garanzia anche gli interessi versati a contribuenti esteri dato che i versamenti d'interessi a persone fisiche e giuridiche saranno già resi noti alle autorità fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Di conseguenza non è necessario sottoporli a un'imposta di garanzia supplementare. L'esenzione dall'imposta preventiva sui versamenti degli interessi ai contribuenti esteri è necessaria affinché i mercati finanziari internazionali non applichino un supplemento per le obbligazioni svizzere. La rinuncia alla riscossione di un supplemento è necessaria affinché Confederazione, Cantoni, Comuni e imprese approfittino di tassi d'interesse più bassi.

- Imposta di garanzia semplice ed economica dal punto di vista amministrativo con rischi limitati in materia di responsabilità civile

Nel progettare la nuova imposta di garanzia è necessario quindi evitare che gli agenti pagatori (prevalentemente banche) siano sottoposti a prescrizioni inutili e costose. Le banche devono definire in modo autonomo come effettuare la ritenuta fiscale. Vanno adottare misure adeguate per minimizzare le incertezze relative alla riscossione dell'imposta (p. es. l'Amministrazione qualifica tempestivamente gli strumenti di investimento complessi). Se durante un controllo le autorità riscontrano errori di riscossione, si dovrà procedere al recupero d'imposta dalle persone fisiche contribuenti. L'agente pagatore deve rispondere delle imposte non ritenute solo se non è possibile il recupero d'imposta. Non vanno previsti interessi di mora.

- Versamento di un'indennità appropriata per la ritenuta fiscale

La nuova imposta di garanzia provocherà un onere supplementare all'agente pagatore. Come per l'imposta alla fonte applicata ai lavoratori stranieri si giustifica il versamento di un'indennità appropriata all'agente pagatore. Quest'indennità deve tener conto del grado di difficoltà della riscossione dell'imposta e deve essere più elevata per gli strumenti di investimento complessi rispetto alle obbligazioni di imprese o di Stato. L'indennità versata all'agente pagatore si giustifica anche in considerazione del fatto che il nuovo sistema migliorerà nettamente la garanzia dell'imposta e dovrebbe portare a un aumento delle entrate fiscali.

Verhandlungen

Vedi oggetto: 21.024 Legge federale sull'imposta preventiva. Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi