17.499 · Iniziativa parlamentare · 2017-11-27
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Occorre modificare la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) come segue:
Art. 10a Portavoce del Consiglio federale
Abrogato
Art. 21 Principio di trasparenza
Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto sono pubbliche sempre che non vi si oppongano interessi privati o in materia di sicurezza pubblica.
Begründung
Attualmente l'articolo 180 capoverso 2 della Costituzione federale esige che il Consiglio federale informi tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Di recente il Consiglio federale ha esteso il senso di questa restrizione a tal punto da tenere segreta l'informazione concernente gli 1,3 miliardi di franchi versati all'UE a titolo di contributo al rafforzamento della coesione economica e sociale di quest'ultima. In questo caso non si è trattato soltanto di un'omissione abusiva e deliberata di una decisione politica assai rilevante, ma anche dell'elusione del diritto di partecipazione dell'Assemblea federale previsto nell'articolo 166 della Costituzione federale, secondo cui l'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero. L'articolo costituzionale si giustifica per il fatto che numerose decisioni di politica estera prese dal Consiglio federale hanno implicazioni legislative.
È parimenti opportuno applicare il principio di trasparenza alle sedute del Consiglio federale poiché risolverebbe una volta per tutte la questione delle indiscrezioni premeditate e illegali lasciate regolarmente trapelare da determinati dipartimenti. Tali indiscrezioni, spesso motivate da politiche di parte, sono usate per favorire progetti di singoli consiglieri federali o per sabotarne altri. Sono le indiscrezioni mirate - e non le porte aperte e la trasparenza dei dibattiti - a danneggiare il principio di collegialità del Consiglio federale.
Restano escluse dalla comunicazione pubblica le deliberazioni su questioni di personale o su oggetti in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, come ad esempio gli affari militari classificati o le misure antiterrorismo. Andrà inoltre soppressa la funzione di portavoce del Consiglio federale, prevista nell'articolo 10a LOGA, in ragione dell'introduzione del principio di trasparenza applicabile alle deliberazioni del Consiglio federale.
Del resto, dal 1875 il Cantone di Soletta compie esperienze positive con il principio di trasparenza in materia di autorità esecutive: le deliberazioni del Consiglio di Stato sono accessibili pubblicamente da molto tempo, senza alcun problema.