17.527 · Iniziativa parlamentare · 2017-12-15
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 56 della legge sull'asilo (LAsi) dovrà avere il tenore seguente:
La decisione di accogliere rifugiati e richiedenti l'asilo nel quadro della presa in carico di gruppi o di programmi di insediamento e di ricollocazione da altri Stati spetta al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.
Begründung
La Svizzera non accoglie soltanto persone che presentano spontaneamente una richiesta d'asilo, e che quindi raggiungono il nostro Paese in modo autonomo; da qualche tempo, e conformemente a specifici programmi, in Svizzera vengono fatti venire in aereo anche richiedenti l'asilo e rifugiati provenienti da Stati terzi.
Attualmente l'articolo 56 LAsi conferisce al Consiglio federale, rispettivamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la facoltà di decidere autonomamente in merito a questi programmi e azioni, in cui gruppi di rifugiati vengono portati direttamente in Svizzera. In queste occasioni si parla di programmi di rilocazione. Inoltre, in Europa si pone di frequente la questione riguardante i programmi di ripartizione fra gli Stati comunitari, ai quali la Svizzera è tenuta a partecipare accogliendo una parte dei richiedenti l'asilo provenienti da altri Stati contraenti. Questa presa in carico di richiedenti l'asilo non è disciplinata né dalla legge né da alcun accordo internazionale.
In entrambi i casi, le fasi procedurali sono poco trasparenti, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali altri Paesi debbano essere sgravati e le considerazioni su cui esse si fondano. L'ulteriore presa in carico di richiedenti l'asilo e rifugiati è legata a decisioni politiche che, oltre a produrre conseguenze notevoli in un settore politicamente controverso, richiedono l'adozione di una base legale, una chiara definizione delle competenze e un sostegno democratico.