18.030 · Oggetto del Consiglio federale · 2018-03-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 28 marzo 2018 concernente una modifica della legge sull’imposta preventiva
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 28.03.2018
Il Consiglio federale è favorevole al rimborso dell'imposta preventiva anche in caso di dichiarazioni d'imposta incomplete
L'imposta preventiva dovrebbe essere rimborsata anche nel caso in cui a causa di negligenza nella dichiarazione d'imposta dei proventi non siano stati dichiarati. Questo ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta del 28 marzo 2018, trasmettendo il relativo messaggio al Parlamento.
Le persone fisiche domiciliate in Svizzera hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza nella dichiarazione d'imposta. In caso contrario il diritto al rimborso dell'imposta preventiva decade.
I presupposti di una dichiarazione regolare saranno resi meno severi. I contribuenti avranno la possibilità di dichiarare successivamente, in maniera spontanea oppure tramite l'intervento e la compensazione da parte delle autorità fiscali, il reddito assoggettato all'imposta preventiva non dichiarato per negligenza. La dichiarazione successiva dovrà tuttavia avvenire prima della scadenza del termine di presentazione del reclamo contro la decisione di tassazione.
Obiettivo del progetto è di limitare il doppio onere dovuto all'imposta preventiva e all'imposta sul reddito ai casi di tentata sottrazione d'imposta. A seguito di numerose sentenze del Tribunale federale, negli ultimi anni la prassi nei casi di dichiarazioni lacunose si è inasprita. Questo ha portato a critiche da parte del mondo politico ed economico, a cui il Consiglio federale risponde con il presente progetto di modifica.
In linea di principio, il progetto è stato accolto molto favorevolmente nel quadro della procedura di consultazione. Nel suo messaggio il Consiglio federale propone che le autorità fiscali competenti siano autorizzate a rifiutare il rimborso senza attendere l'esito di un procedimento penale. Il progetto posto in consultazione prevedeva che la decisione riguardo al rimborso venisse presa solo alla conclusione del procedimento penale.
Il Consiglio federale chiede inoltre una più ampia regolamentazione del periodo di transizione rispetto a quanto proposto in sede di consultazione. Secondo la nuova normativa, i rimborsi potranno essere richiesti fintantoché al momento dell'entrata in vigore della modifica della legge il termine per presentare un reclamo non sia ancora scaduto.
Nuova disposizione supplementare
Il progetto contiene inoltre una nuova disposizione per le vincite in natura derivanti da giochi in denaro (ad es. alcuni concorsi). In caso di entrata in vigore della legge sui giochi in denaro, approvata il 20 settembre 2017 (la votazione a seguito del referendum avrà luogo il prossimo 10 giugno 2018), sarà necessario introdurre una procedura di notifica delle vincite pari o superiori a 1000 franchi. L'organizzatore dei giochi in futuro potrebbe quindi notificare la vincita alle autorità anziché versare il 35 per cento a titolo di imposta preventiva. L'autorità fiscale verificherebbe nella dichiarazione d'imposta se la vincita è stata dichiarata. Di conseguenza, per tutte le parti coinvolte si ridurrebbero i costi amministrativi.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 29.05.2018
Rimborso imposta preventiva anche con dichiarazione incompleta
Il rimborso dell'imposta preventiva deve essere possibile anche quando il contribuente dimentica di inserire dei proventi nella dichiarazione dei redditi. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale approvando, con 134 voti contro 48 e una astensione, un progetto governativo in tal senso.
Attualmente, le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono ottenere un rimborso solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza: in caso contrario questo diritto decade. In futuro, chi trasmetterà una dichiarazione incompleta per negligenza potrà rimediare successivamente, in maniera spontanea o tramite l'intervento del fisco, fornendo il redditto assoggettato all'imposta preventiva omesso per errore in un primo momento.
Nella sua proposta, il governo suggeriva che ciò potesse avvenire solo prima della scadenza del termine di presentazione del reclamo contro la decisione di tassazione. Con 131 voti contro 54, il Nazionale ha però deciso che dev'essere invece possibile presentare una dichiarazione successiva anche nell'ambito di una procedura d'imposizione o di ricupero d'imposta non ancora passata in giudicato.
Con 129 voti contro 52, il Nazionale ha anche deciso che la nuova regolamentazione si applica alle pretese sorte a partire dal primo gennaio 2014. Ciò dovrebbe quindi anche valere per i casi che sono già cresciuti in giudicato, ciò che corrisponde ad assolvere a posteriori azioni illecite, ha deplorato, invano, Ada Marra (PS/VD) ricordando come le cifre in gioco siano sconosciute.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 10.09.2018
Il rimborso dell'imposta preventiva sarà possibile anche quando il contribuente dimentica di inserire dei proventi nella dichiarazione dei redditi. Dopo il Nazionale, oggi anche gli Stati hanno approvato - con 30 "sì" e 11 astensioni - un progetto governativo in tal senso.
Attualmente, le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono ottenere un rimborso solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza: in caso contrario questo diritto decade. In futuro, chi trasmetterà una dichiarazione incompleta per negligenza potrà rimediare successivamente, in maniera spontanea o tramite l'intervento del fisco, fornendo il redditto assoggettato all'imposta preventiva omesso per errore in un primo momento.
Nella sua proposta, il governo suggeriva che ciò potesse avvenire solo prima della scadenza del termine di presentazione del reclamo contro la decisione di tassazione. Il Nazionale prima e gli Stati poi hanno però deciso che dev'essere possibile presentare una dichiarazione successiva anche nell'ambito di una procedura d'imposizione o di ricupero d'imposta non ancora passata in giudicato.
Le due Camere hanno anche stabilito che la nuova regolamentazione si applica alle pretese sorte a partire dal primo gennaio 2014. Contrariamente al Nazionale, gli Stati hanno però deciso di escludere i casi che sono già cresciuti in giudicato.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 28.09.2018
CN: imposta preventiva, rimborso va agevolato
In futuro, dovrebbe essere più facile per i contribuenti recuperare l'imposta preventiva. È quanto prevede la revisione della legge in materia, approvata oggi dal Consiglio nazionale che ha eliminato l'ultima divergenza con gli Stati. L'oggetto è pronto per le votazioni finali.
Il rimborso dell'imposta preventiva sarà possibile anche quando il contribuente dimentica di inserire dei proventi nella dichiarazione dei redditi.
Attualmente, le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono ottenere un rimborso solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza: in caso contrario questo diritto decade.
In futuro, chi trasmetterà una dichiarazione incompleta per negligenza potrà rimediare successivamente, in maniera spontanea o tramite l'intervento del fisco, fornendo il redditto assoggettato all'imposta preventiva omesso per errore in un primo momento.
Nella sua proposta, il governo suggeriva che ciò potesse avvenire solo prima della scadenza del termine di presentazione del reclamo contro la decisione di tassazione. Il Nazionale prima e gli Stati poi hanno però deciso che dev'essere possibile presentare una dichiarazione successiva anche nell'ambito di una procedura d'imposizione o di ricupero d'imposta non ancora passata in giudicato.
Le Camere hanno anche stabilito che la nuova regolamentazione si applica alle pretese sorte a partire dal primo gennaio 2014. Il parlamento ha però deciso di escludere i casi che sono già cresciuti in giudicato.