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18.043 · Oggetto del Consiglio federale · 2018-04-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Zusammenfassung

Messaggio del 25 aprile 2018 concernente l’armonizzazione delle pene e l’adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni

Ausgangslage

Progetto 1 e 2

Comunicato stampa del Consiglio federale del 25.04.2018

Comminatorie adeguate: il Consiglio federale intende rivedere il Codice penale

Il Consiglio federale vuole che i reati siano sanzionati in modo adeguato e modifica pertanto diverse sanzioni previste nel Codice penale. Si tratta innanzitutto dei reati violenti e dei reati sessuali, spesso commessi contro donne e bambini. In futuro questi reati saranno puniti con maggiore severità. Nel contempo, il Consiglio federale rende più equilibrato il rapporto tra le comminatorie. Nella seduta del 25 aprile 2018 ha adottato un messaggio a tale riguardo.

Negli ultimi 40 anni la Parte speciale del Codice penale è stata oggetto di più di 70 revisioni per tenere conto del cambiamento dei valori e della morale, dell'evoluzione tecnica e delle convenzioni internazionali. Finora non era ancora mai stata eseguita un'analisi comparativa per stabilire se le comminatorie corrispondono alla gravità dei diversi reati e se vi è un rapporto equilibrato tra loro; il Consiglio federale se ne è occupato ora.

Il progetto del Consiglio federale vuole mettere a disposizione del diritto penale strumenti differenziati per sanzionare i reati lasciando il necessario margine ai giudici. Nel contempo, le diverse comminatorie devono essere armonizzate per rendere più equilibrato il rapporto tra loro. La revisione non crea sanzioni completamente nuove, ma si limita a modificare singoli punti concentrandosi sui reati sessuali e sui reati contro l'integrità e la vita.

Raddoppiamento della pena minima per la violenza carnale

Spesso le vittime di violenza sessuale soffrono intensamente e a lungo delle sequele fisiche e psichiche del reato, ragione per cui la pena minima per la violenza carnale deve essere aumentata da una pena detentiva di un anno a una pena detentiva di due anni, ovvero raddoppiata. In futuro uno stupratore dovrà in ogni caso scontare almeno una parte della pena. Inoltre, la fattispecie è ora formulata senza connotazioni di genere e in futuro si applicherà anche agli atti analoghi alla congiunzione carnale.

Per quanto riguarda gli atti sessuali che non corrispondono ad una violenza carnale con fanciulli inferiori a 12 anni viene introdotta una pena detentiva minima di un anno, perché si tratta di soggetti particolarmente bisognosi di protezione. Nel caso di una violenza carnale la pena detentiva minima è pari due anni.

La pena minima per le lesioni gravi viene inasprita e passa da una pena detentiva di sei mesi a una di un anno. Viene inoltre aumentata in determinati casi di attacco contro i funzionari. Se la violenza nei confronti delle autorità e dei funzionari è ad opera di un gruppo, la pena pecuniaria minima passa da 30 a 120 aliquote giornaliere. Inoltre la commissione per mestiere di reati contro il patrimonio deve essere uniformemente punita con una pena detentiva minima di 6 mesi. Ciò fa sì che, a seconda della fattispecie, la pena minima aumenti in alcuni casi e diminuisca in altri.

In altri settori la comminatoria sarà diminuita, ad esempio nei casi di denuncia mendace o di falsificazione d'ordini.

Impedire i reati

Il Consiglio federale si concentra con questo progetto sulla punizione dei reati. Altrettanto importante è però anche prevenirli. Recentemente, il Consiglio federale ha pertanto adottato diversi progetti legislativi e misure per aumentare la protezione nei confronti degli abusi, della violenza domestica e delle molestie; si tratta tra l'altro dell'estensione dell'obbligo di avviso per tutelare i fanciulli in tenera età e di una migliore protezione contro lo stalking grazie a cavigliere elettroniche.

Progetto 3

Comunicato stampa della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 18.02.2022

Nel progetto di revisione del diritto penale in materia sessuale la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) riformula, basandosi sul principio "No significa no", le disposizioni chiave del diritto penale in materia sessuale, ossia i reati di coazione sessuale e di violenza carnale (art. 189 e 190 del Codice penale). Ha inoltre deciso di rinunciare all'elemento della coercizione nella fattispecie di base.

La Commissione ha elaborato il progetto di revisione del diritto penale in materia sessuale (18.043, oggetto 3) nel corso di diverse sedute. Tenendo conto dei pareri espressi nella consultazione, ha deciso all'unanimità di non introdurre il reato di "aggressione sessuale" (art. 187a del progetto preliminare), optando invece per una soluzione a cascata negli articoli 189 e 190 P-CP. In essi sono disciplinati gli atti sessuali che l'autore fa subire o compiere alla vittima agendo (intenzionalmente o con dolo eventuale) contro la volontà di quest'ultima. La vittima può esprimere la sua volontà in modo verbale o non verbale. Il progetto prevede inoltre che commette violenza carnale chiunque, senza il consenso della persona, le fa subire o compiere la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione corporale. In tal modo la fattispecie potrà applicarsi anche alle vittime di sesso maschile. Entrambe le fattispecie di base (art. 189 e 190 P-CP) non contemplano più l'elemento della coercizione. Se vi è coercizione, le fattispecie sono qualificate; per queste la Commissione propone, con 7 voti contro 5, di mantenere la pena minima di un anno in caso di violenza carnale (art. 190 cpv. 2 P-CP). Una minoranza propone di fissare la pena minima a oltre due anni, al fine di evitare che possa essere concessa la condizionale.

Nonostante sia in linea di principio favorevole a queste modifiche, una minoranza della Commissione propone invece di fondare la cascata sul principio del mancato consenso della vittima (soluzione "Solo sì significa sì"), proposta respinta dalla Commissione con 9 voti contro 4.

Con questa modifica la Commissione intende affiancare alla protezione dell'autodeterminazione sessuale quella dell'integrità sessuale, tenendo in tal modo conto degli sviluppi sociali degli ultimi decenni.

Pena minima per gli atti sessuali con fanciulli

Con 6 voti contro 5 la Commissione propone di introdurre, all'articolo 187 P-CP, una pena detentiva minima di un anno per i casi in cui la vittima non ha ancora compiuto i dodici anni. Una minoranza della Commissione non la ritiene invece necessaria.

Nuova fattispecie: atti sessuali compiuti nell'esercizio di un'attività nel settore sanitario

La Commissione è inoltre favorevole all'introduzione di una nuova fattispecie volta a proteggere le vittime di atti sessuali commessi da persone che esercitano un'attività nel settore sanitario (art. 193a P-CP): è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque nell'esercizio di un'attività nel settore sanitario fa subire o compiere a una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere dell'atto e adducendo un'indicazione medica. Secondo la minoranza della Commissione questa fattispecie sarebbe superflua se gli articoli 189 e 190 si fondassero sulla soluzione del consenso.

Adeguamenti della fattispecie di pornografia

La Commissione propone un adeguamento nell'ambito della pornografia cosiddetta dura: gli oggetti e le rappresentazioni pornografici che vertono su atti sessuali con l'uso di violenza tra adulti non saranno più considerati pornografia dura (art 197 cpv. 4 e 5 P-CP). Vuole inoltre ovviare al fatto che il tenore attuale della disposizione relativa alla pornografia ha come conseguenza che molti minorenni si rendono involontariamente penalmente perseguibili. Occorre pertanto prevedere condizioni di punibilità più severe, in modo da impedire che possano rendersi punibili i minorenni che, di comune accordo, fabbricano, possiedono o consumano immagini o film che li raffigurano (art. 197 cpv. 8 e 8bis P-CP).

Nuova fattispecie: "pornovendetta"

Con 11 voti contro 1 la Commissione propone una nuova fattispecie di reato, consistente nella condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a P-CP). Un esempio tipico sono le foto o i video fatti di comune accordo durante una relazione e che vengono in seguito diffusi senza il consenso del partner. Una minoranza propone di rinunciare a questa fattispecie.

Bocciata la fattispecie di "grooming"

La Commissione ha deciso di non proporre alla propria Camera l'introduzione di questa fattispecie, contenuta nel progetto preliminare. Per "grooming" si intende l'adescamento in rete di minorenni al fine di compiere atti sessuali, ossia i preparativi in vista di un abuso sessuale. La Commissione non ritiene opportuno estendere la punibilità agli atti preparatori. Sottolinea che il tentativo di reati sessuali è punibile già oggi e che l'estensione della punibilità renderebbe perseguibile anche il "tentativo del tentativo".

Parere del Consiglio federale del 13 aprile 2022

Il Consiglio federale approva il rapporto e il progetto di atto normativo adottato dalla maggioranza della Commissione, fatta eccezione per l'articolo 197a P-CP (Condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici). Accoglie favorevolmente soprattutto l'estensione della fattispecie della violenza carnale e l'introduzione della fattispecie dell'"aggressione sessuale". L'elemento centrale della revisione è la rinuncia al mezzo di coazione nelle fattispecie di base degli articoli 189 e 190 P-CP.

Verhandlungen

Disegni 1 e 2

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 09.06.2020

Sanzioni più dure per disordini e atti contro funzionari

In futuro, chiunque partecipi a disordini commettendo danneggiamenti oppure aggredirà o minaccerà funzionari, in particolare agenti di polizia ma anche soccorritori, rischierà punizioni più severe. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati affrontando un progetto del Consiglio federale volto ad armonizzare le pene e ad adeguare il Codice penale alle nuove sanzioni. Il dossier va al Nazionale.

Nel caso delle minacce o violenze contro autorità l'ha spuntata una proposta di minoranza (23 voti a 18) rappresentata in aula da Stefan Engler (PPD/GR), volta a punire simili comportamenti con una pena di reclusione di 3 anni al massimo. In casi poco gravi, l'autore è punito con una pena pecuniaria.

Nella sua versione, il Consiglio federale e la maggioranza della commissione proponevano una pena di 3 anni al massimo o una pena pecuniaria. Con la versione della minoranza, la pena privativa della libertà diventerebbe la regola. Per quanto attiene a simili infrazioni commesse in gruppo, tutti i partecipanti dovrebbero essere sanzionati con una pena di reclusione di 3 anni al massimo. In casi meno gravi verrebbe applicata una pena pecuniaria.

Anche nel caso di disordini l'ha spuntata ancora una minoranza Engler (25 voti a 17), che propone una pena di 3 anni al massimo per le persone colpevoli di violenze contro le persone o le proprietà. La commissione preparatoria prevedeva una pena di reclusione minima di 120 giorni fino a tre anni o in alternativa una pena pecuniaria di almeno 120 aliquote giornaliere. Nella sua proposta, il Consiglio federale non ha stabilito alcuna pena minima di reclusione (3 anni di reclusione al massimo o una pena pecuniaria minima di 120 aliquote giornaliere).

Per Engler e altri "senatori", come Thomas Minder (Indipendente/SH), è ora di lanciare un segnale deciso contro gli hooligan. Beat Rieder (PPD/VS) ha sostenuto che le pene pecuniarie non hanno un effetto dissuasivo sufficiente.

In merito alle violenze o insulti contro funzionari, la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha sostenuto che spesso le pene sono miti proprio perché il giudice non è perlopiù chiamato a decidere su casi gravi.

Per quanto attiene ai disordini causati da teppisti da stadio, la ministra di giustizia e polizia ha difeso la versione del Consiglio federale e quella commissione, che contempla pur sempre una sanzione minima di 120 giorni di reclusione, o una pena pecuniaria di 120 aliquote almeno. A detta della ministra, lo strumentario per contrastare questo fenomeno esiste già, ma forse manca la volontà di punire simili atti più severamente.

Può o deve?

A differenza di codici penali di altri Stati, in quello svizzero i reati sono formulati in modo piuttosto generico e il ventaglio delle pene comminate è di conseguenza piuttosto vasto. I tribunali dispongono pertanto di un ampio margine di apprezzamento che consente loro di sanzionare di volta in volta, in modo adeguato alla colpa, i casi molto lievi, ma anche quelli particolarmente gravi.

In generale, la revisione del Consiglio federale contempla aumenti mirati delle pene, un'evoluzione accolta con favore dalla commissione, perlomeno da una parte di essa. In particolare, una lesione personale grave dovrebbe in futuro essere sanzionata con una pena detentiva minima di un anno (finora sei mesi).

Questo giro di vite non è però piaciuto a tutti, specie a sinistra. Se adesso il giudice sospende in regola generale l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni, se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, con la versione della commissione il giudice "può" ora sospendere l'esecuzione di una determinata pena.

Una proposta di Céline Vara (Verdi/NE), sostenuta da Carlo Sommaruga (PS/GE), di rimanere al diritto attuale è stata però respinta per 26 voti a 15. La deputata ecologista ha lamentato che con simile cambiamento di formulazione di fatto si accetta che la pena privativa di libertà diventi la norma, quando invece i dati statistici parlano chiaro: l'80% delle persone condannate con la condizionale non ci ricasca più.

Insomma, il Parlamento si appresterebbe a fare un passo indietro, quando tutti gli indicatori ci dicono che la criminalità è in costante flessione in Svizzera.

Per quanto riguarda la violenza carnale, Carlo Sommaruga ha fatto notare che da anni le pene inflitte dai tribunali per simili atti sono sempre più severe, ossia oltrepassano di norma i due anni di reclusione. Anzi, in alcuni casi il Tribunale penale ha rinviato alle istanze cantonali certe sentenze, giudicandole troppo miti.

I numeri inoltre ingannano, secondo il "senatore" ginevrino; nel 25-30% di condanne con la condizionale per violenza carnale sono infatti inclusi anche i tentativi. Il cambiamento voluto dalla commissione è quindi inutile e rimette in questione un sistema che ha dato finora buona prova di sé.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 02.06.2021

Armonizzazione pene, abolita pena minima per pirati strada

La pena minima di un anno per i "pirati" della strada che commettono infrazioni gravi sarà abolita. È quanto deciso oggi dal Consiglio nazionale discutendo il progetto di armonizzazione delle pene, dossier approvato con 134 voti contro 48. Il disegno prevedeva anche lo soppressione del reato di lesa maestà, ma la camera non ha voluto rinunciarvi.

Il progetto non mira a rivedere completamente le pene, "non ha nulla di rivoluzionario", ha affermato il relatore commissionale Baptiste Hurni (PS/NE) durante il dibattito di entrata in materia. Prevede solo adeguamenti "chirurgici" in alcuni ambiti specifici e un riequilibrio del livello delle sanzioni. I valori cambiano nel tempo, alcune pene possono sembrare oggi troppo alte o troppo basse. L'obiettivo della riforma è "riflettere i valori della Svizzera del 21esimo secolo".

Il progetto prevede, ad esempio, che in caso di lesioni gravi - art. 122 CP - la pena detentiva minima raddoppi da sei mesi a un anno, ha evidenziato la ministra di giustizia Karin Keller-Sutter. Sono state modificate anche le pene per alcune aggressioni contro la polizia (Violenza o minaccia contro le autorità, art. 285 CP).

I colpevoli in futuro saranno puniti con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Una minoranza avrebbe voluto restare alla soluzione attuale - pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria - poiché riteneva che il problema della violenza contro le autorità non possa essere risolto inasprendo il Codice penale.

Altra novità: la pena minima di un anno di detenzione prevista dalla legge sulla circolazione stradale per gravi reati stradali ("reato di guida spericolata", articolo 90) è stata abolita. La maggioranza ha giudicato tale disposizione, introdotta nel 2012 nell'ambito del progetto "Via Sicura", sproporzionata. Ora sarà possibile anche infliggere una pena pecuniaria, ha precisato Hurni.

Una minoranza composta da esponenti democentristi avrebbe voluto sopprimere il reato di guida spericolata. La proposta è stata bocciata con 132 voti a 48 e 2 astensioni.

Il disegno di legge giunto sui banchi del Nazionale conteneva anche la proposta, già adottata dagli Stati, di stralciare dal CP gli articoli sulla lesa maestà, che puniscono con la detenzione fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque offenda pubblicamente un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali. Con 101 voti contro 80, la camera ha però deciso di mantenere questa disposizione.

Altra divergenza: la maggioranza dei consiglieri nazionali, con l'opposizione di UDC e l'Alleanza del Centro, non ha voluto modificare le condizioni per la concessione della condizionale che continuerà ad essere pronunciata "come regola generale" per le pene pecuniarie e quelle detentive fino a due anni. Pure respinta la richiesta di vincolare le pene sospese condizionalmente a una multa.

Durante le discussioni, l'UDC ha criticato il progetto. I democentristi avrebbero voluto rinviarlo al Consiglio federale per renderlo più incisivo. Un confronto internazionale mostra quanto siano basse le sanzioni in Svizzera, ha sostenuto Barbara Steinemann (UDC/ZH).

Anche il gruppo socialista ha criticato il dossier, ma per motivi opposti. Pone troppo l'accento sulla repressione seguendo il trend europeo, ha affermato Christian Dandrès (PS/GE) citando le "leggi di emergenza" recentemente adottate in Francia.

Da notare, infine, che il progetto inizialmente comprendeva anche un capitolo consacrato agli articoli del Codice penale che puniscono i delitti in materia sessuale. Seguendo quanto proposto dagli Stati, il Nazionale ha deciso che tali aspetti vanno esaminati separatamente in un altro disegno.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 15.09.2021

Armonizzazione pene, abolita pena minima per pirati strada

La pena minima di un anno per i "pirati" della strada che commettono infrazioni gravi sarà abolita: il giudice potrà in futuro infliggere anche solo una pena pecuniaria.

È quanto deciso oggi dal Consiglio degli Stati discutendo il progetto di armonizzazione delle pene. Il dossier ritorna al Consiglio nazionale.

Il progetto non mira a rivedere completamente le pene. Prevede solo adeguamenti "chirurgici" in alcuni ambiti specifici e un riequilibrio del livello delle sanzioni. I valori cambiano nel tempo, alcune pene possono sembrare oggi troppo alte o troppo basse. L'obiettivo della riforma è quindi riflettere i valori della Svizzera del 21esimo secolo.

Il progetto prevede, ad esempio, che in caso di lesioni gravi - art. 122 CP - la pena detentiva minima raddoppi da sei mesi a un anno. Sono state modificate anche le pene per alcune aggressioni contro la polizia (Violenza o minaccia contro le autorità, art. 285 CP). Tuttavia, su questo punto permangono divergenze tra i due rami del parlamento.

Pirati della strada

Altra novità: la pena minima di un anno di detenzione prevista dalla legge sulla circolazione stradale per gravi reati stradali ("reato di guida spericolata", articolo 90) è stata abolita. La maggioranza (33 voti a 7) ha giudicato tale disposizione, introdotta nel 2012 nell'ambito del progetto "Via Sicura", sproporzionata. Ora sarà possibile anche infliggere una pena pecuniaria.

Carlo Sommaruga (Ps/GE) avrebbe voluto rimanere al diritto attuale. Nel suo intervento ha ricordato che le pene privative della libertà o con la condizionale sono inflitte a un numero esiguo di persone per comportamenti "selvaggi" sulle strade che possono sfociare in incidenti gravi.

Beat Rieder (Centro/VS) e Philippe Bauer (PLR/NE) hanno invece fatto notare che le disposizioni attuali "obbligano" i giudici ad infliggere una pena minima di un anno anche se il conducente in questione non ha messo in pericolo l'integrità di chicchessia. Capita che simili pene vengano inflitte a persone con un passato immacolato e che per una volta nella vita hanno commesso un sorpasso azzardato.

Rieder ha fatto notare che le sanzioni inflitte in casi di abusi sessuali sono talvolta inferiori a quelle applicate ai cosiddetti pirati della strada. Sia per Rieder che per Bauer si tratta insomma di dare al giudice un maggior margine di manovra nel determinare la punizione, non di impedire di sanzionare chi commette invece gravi delitti stradali: la pena massima di quattro anni rimane infatti in vigore.

Da notare che il progetto inizialmente comprendeva anche un capitolo consacrato agli articoli del Codice penale che puniscono i delitti in materia sessuale. I due rami del parlamento si sono messi d'accordo per esaminare tali reati separatamente in un altro disegno.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 29.11.2021

Il Consiglio nazionale ha deciso, nel quadro delle deliberazioni concernenti il disegno sull'armonizzazione delle pene, di confermare le decisioni prese durante la prima deliberazione per quanto riguarda tutte e quattro le divergenze (tra cui quella concernente le pene per "violenza o minaccia contro le autorità", art. 285 CP).

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 08.12.2021

Linea dura contro autori reati contro agenti

Il Consiglio degli Stati mantiene una linea dura nei confronti degli autori di violenza contro poliziotti o altri funzionari. Pene pecuniarie dovrebbero essere inflitte soltanto nei casi di lieve gravità.

Negli altri casi, le violenze o minacce contro rappresentanti di un'autorità dovrebbero essere punte con una pena detentiva. I "senatori" hanno deciso oggi - con 28 voti contro 9 - di ribadire la loro posizione.

La Camera dei cantoni ha giustificato tale decisione con la necessità di agire contro tali violenze. Tale giro di vite consente di dare "un segnale" ai manifestanti violenti che attaccano poliziotti, pompieri o soccorritori, ha dichiarato Daniel Jositsch (PS/BS) a nome della commissione. Così si risponde anche alle richieste di numerosi cantoni, gli ha fatto eco Stefan Engler (Centro/GR).

Pene di prigione minime

Il Consiglio degli Stati vuole pure instaurare un certo parallelismo tra aliquote giornaliere e pene detentive. Con 27 voti contro 11 ha deciso di introdurre pene di prigione minime per taluni reati. Con questo cambiamento si vuole instaurare maggiore chiarezza nel catalogo delle pene, ha sottolineato Andrea Caroni (PLR/AR). Se non si introduce una pena minima, il giudice potrebbe pensare che non le si vuole.

Carlo Sommaruga (PS/GE) ha dal canto suo denunciato la rimessa in discussione di un sistema che non era contestato da nessuno. Vede in questa revisione un tentativo di modificare indirettamente la prassi giudiziaria e di rimettere in causa la preminenza delle aliquote giornaliere.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 13.12.2021

Armonizzazione pene, si va in conciliazione

I giudici devono avere un margine di manovra per punire gli autori di aggressioni contro la polizia o altre autorità: i tribunali devono poter infliggere anche pene pecuniarie, ha ribadito oggi il Consiglio nazionale. Il progetto di armonizzazione delle pene va quindi in conferenza di conciliazione.

Le pene pecuniarie vanno inflitte solo in casi di scarsa gravità, sostiene invece la Camera dei Cantoni. Negli altri casi, la "violenza o minaccia contro le autorità", art. 285 CP, va sempre punita con una pena detentiva.

Dobbiamo dare un segnale forte: la violenza contro gli agenti di polizia, vigili del fuoco o paramedici vanno punite più severamente, ha sostenuto Sidney Kamerzin (Centro/VS). Il progetto è già un inasprimento della situazione attuale, ha replicato Sibel Arslan (Verdi/BS) a nome della commissione. Al voto la camera ha deciso di mantenere la divergenza con 96 voti contro 95, con il voto preponderante della presidente del Nazionale Irène Kälin (Verdi/AG).

Il progetto non mira a rivedere completamente le pene. Prevede solo adeguamenti "chirurgici" in alcuni ambiti specifici e un riequilibrio del livello delle sanzioni. I valori cambiano nel tempo, alcune pene possono sembrare oggi troppo alte o troppo basse. L'obiettivo della riforma è quindi riflettere i valori della Svizzera del 21esimo secolo.

Il progetto prevede, ad esempio, che in caso di lesioni gravi - art. 122 CP - la pena detentiva minima raddoppi da sei mesi a un anno. Altra novità: la pena minima di un anno di detenzione prevista dalla legge sulla circolazione stradale per gravi reati stradali ("reato di guida spericolata", articolo 90) è stata abolita.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 14.12.2021

Armonizzazione pene, è quasi fatta

I giudici dovrebbero essere in grado di sanzionare i reati in modo appropriato. È quanto prevede il progetto di armonizzazione delle pene, approvato oggi dal Consiglio degli Stati dopo che quest'ultimo ha eliminato l'ultima divergenza col Nazionale.

Il progetto non si propone di rivedere tutte le sanzioni, ma si accontenta di aggiustamenti mirati. Per esempio, nel caso di lesioni personali gravi e intenzionali, la pena minima di detenzione sarà raddoppiata: un anno invece degli attuali sei mesi.

In risposta all'aumento degli attacchi ai bancomat, l'uso di esplosivi per commettere un furto dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante, punibile con una pena da sei mesi a dieci anni di prigione.

Un minimo di sei mesi di reclusione è previsto anche per tutti i reati contro il patrimonio commessi per mestiere. Si tratta di un inasprimento delle pene per reati come la frode o l'abuso di carte di credito, ma un alleggerimento per reati come l'usura.

La pena minima di un anno di reclusione per le infrazioni gravi commesse nel traffico sarà abolita ("reato di guida spericolata", articolo 90). Questa pena minima, molto criticata dagli automobilisti e da chi li rappresenta, è stata introdotta nell'ambito del programma Via sicura. E i reati commessi da pirati della strada saranno punibili con un massimo di quattro anni di prigione o una multa, ma non aboliti, come chiedeva l'UDC.

Le due camere hanno anche deciso, grazie a una conferenza di conciliazione, di limitare il margine di manovra del giudice in caso di violenza contro agenti di polizia o altri funzionari. Di norma verrà pronunciata una pena detentiva. Tuttavia, in casi minori potranno essere inflitte sanzioni pecuniarie.

Il disegno di legge conteneva anche la proposta, poi bocciata dal Parlamento, di stralciare dal Codice penale gli articoli sulla lesa maestà, che puniscono con la detenzione fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque offenda pubblicamente un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali.

Non modificate nemmeno le condizioni per la concessione della condizionale che continuerà ad essere pronunciata "come regola generale" per le pene pecuniarie e quelle detentive fino a due anni. Pure respinta la richiesta di vincolare le pene sospese condizionalmente a una multa.

Il progetto inizialmente comprendeva anche un capitolo consacrato agli articoli del Codice penale che puniscono i delitti in materia sessuale. Le Camere hanno stabilito di esaminare tali aspetti in un altro disegno.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 15.12.2021

Armonizzazione pene, è fatta

I giudici devono essere in grado di sanzionare i reati in modo appropriato. È quanto prevede il progetto di armonizzazione delle pene adottato dalle Camere federali. Oggi, con 122 voti a 65, il Nazionale ha approvato la proposta della conferenza di conciliazione, dopo che ieri il Consiglio degli Stati aveva già fatto altrettanto. Il dossier è così pronto per le votazioni finali.

Disegno 3

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 07.06.2022

Violenza carnale anche senza coercizione, "no significa no"

Ci vorrà ancora una seduta - prevista per lunedì prossimo - ai "senatori" per terminare l'esame della revisione del diritto penale in materia sessuale. Oggi, tuttavia, dopo un lungo dibattito, il plenum si è già espresso sull'aspetto centrale del dossier: per 25 voti a 18 ha scelto il principio del "No significa no" cui si opponeva il principio del consenso esplicito.

Con la formula, "No significa no", in futuro sarà possibile punire per violenza carnale anche chi, per commettere il reato, non esercita coazione sulla vittima usando violenza, minacce o pressioni psicologiche.

Il plenum ha approvato l'estensione della fattispecie della violenza carnale contemplata dal Codice penale che ora comprende tutti i casi in cui l'autore del reato agisce ignorando intenzionalmente la volontà espressa dalla vittima (soluzione del veto o "No significa no").

Diversi oratori in aula, in primis la consigliera federale Karin Keller-Sutter, hanno sottolineato il passo avanti fatto con questa revisione che tiene conto dell'evoluzione della società. Tuttavia, l'esito del voto su questo particolare aspetto della revisione non è stato così scontato, visto che anche la soluzione del consenso esplicito ha raccolto consensi da destra a sinistra, con quest'ultima decisamente a favore di un passo ulteriore verso una maggior protezione delle vittime di violenza sessuale.

Un segnale alla società

La formulazione del "Sì significa sì" è stata difesa in particolare da Lisa Mazzone (Verdi/GE) - all'origine di una proposta di minoranza in tal senso - e Céline Vara (Verdi/VD), secondo le quali la soluzione del veto non terrebbe conto di quel particolare stato in cui può trovarsi una donna in frangenti delicati in compagnia di una persona dell'altro sesso, ossia pietrificata a causa della paura che le impedisce di parlare, incapace insomma di opporsi a un atto sessuale non voluto.

Per Marina Carobbio Guscetti (PS/TI), inserire il consenso esplicito nel Codice penale significa contribuire a cambiare la cultura sessuale del nostro Paese, rispondendo anche alle attese della popolazione, dando nel contempo alle vittime mezzi efficaci per difendersi da atti sessuali indesiderati, anche se ciò implica invertire l'onere della prova. Attualmente, secondo la "senatrice" ticinese, troppe donne preferiscono non denunciare per paura, vergogna, ma anche a causa di una legislazione inefficace che le colpevolizza. Ora abbiamo l'occasione per rimediare, ha spiegato.

Sulla stessa linea di Carobbio Guscetti si è espressa Isabelle Chassot (Centro/FR), secondo cui il modello del consenso esplicito proteggerebbe meglio le donne. Per la consigliera agli Stati friburghese è importante dare un segnale chiaro alla società facendo capire che il consenso non può essere solo presunto. Chassot ha tuttavia ammesso che la differenza dei due modelli, nella pratica, non è poi così grande e che la soluzione del consenso esplicito non risolverà tutti i problemi.

Un "no" è meno interpretabile

Dal canto suo, la ministra di giustizia e polizia ha sostenuto in aula la bontà della formula "No significa no", precisando che un "no" esplicito o un gesto di rifiuto difficilmente lasciano un grande margine all'interpretazione di un giudice, mentre non è detto che un "sì" rispecchi veramente la volontà della donna.

Keller-Sutter ha citato l'esempio di una donna che, dopo aver acconsentito ad un atto sessuale, ci ripensa. Insomma, con un "no" sarebbe più facile stando alla consigliera federale che venga provata l'esistenza di un rapporto non consensuale.

Gli altri aspetti della revisione

Stando al progetto di legge, la definizione di violenza carnale è modificata introducendo il concetto più generico di "penetrazione corporale" che tiene conto anche delle vittime di sesso maschile.

Per quanto riguarda le pene minime, la maggioranza ha deciso di mantenerla a un anno per la violenza carnale (art. 190 cpv. 2 P-CP). I "senatori" hanno poi approvato una pena detentiva minima di un anno se la vittima ha meno di dodici anni.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 13.06.2022

"Revenge porn" andrà punito in futuro

Il diritto penale in materia sessuale va adeguato all'evoluzione della società, sempre meno tollerante nei confronti di reati contro l'integrità sessuale, specie su donne e bambini, e allo sviluppo tecnologico. Con questo spirito, il Consiglio degli Stati ha approvato oggi all'unanimità la revisione in materia, il cui esame è cominciato la settimana scorsa, punendo anche il "revenge porn".

La settimana scorsa il plenum aveva già deciso, sviscerando uno degli aspetti centrali della revisione, che in futuro - formula "No significa no" - sarà possibile punire per violenza carnale anche chi, per commettere il reato, non esercita coazione sulla vittima usando violenza, minacce o pressioni psicologiche.

Il plenum ha approvato l'estensione della fattispecie della violenza carnale contemplata dal Codice penale (CP) che ora comprende tutti i casi in cui l'autore del reato agisce ignorando intenzionalmente la volontà espressa dalla vittima (soluzione del veto o "no significa no").

Il campo rosso-verde si era battuto invece per la formulazione "Sì significa sì", asserendo che la soluzione del veto non terrebbe conto di quel particolare stato in cui può trovarsi una donna in frangenti delicati in compagnia di una persona dell'altro sesso, ossia pietrificata a causa della paura che le impedisce di parlare, incapace insomma di opporsi a un atto sessuale non voluto.

Ma, a parere della maggioranza, un "no" esplicito o un gesto di rifiuto difficilmente lasciano un grande margine all'interpretazione di un giudice, mentre non è detto che un "sì" rispecchi veramente la volontà della donna.

Revenge porn

Se la settimana scorsa per giungere a questa conclusione erano state necessarie oltre tre ore di discussioni, oggi il dibattito in aula è andato più spedito. Tra gli elementi da ritenere figura senz'altro un aspetto importante del progetto, ossia la punibilità del "revenge porn" adottata per 37 voti a 6.

In pratica, come recita il nuovo articolo del CP (197a), chiunque trasmetta a terzi contenuti sessuali non pubblici sotto forma di scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, su querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniari. Se l'autore ha reso pubblici i contenuti, la sanzione è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Una minoranza, invero sparuta ma col sostegno della consigliera federale Karin Keller-Sutter, ha sostenuto in aula che tale articolo non doveva figurare nel progetto, trattandosi tutt'al più di reati che ledevano l'onore della persona, ma non la sfera sessuale.

Di tutt'altro avviso la maggioranza. Céline Vara (Verdi/NE), appoggiata da Daniel Jositsch (PS/ZH), ha reso attenti sul fatto che la diffusione di immagini compromettenti nel web, in un'epoca dove tutti amano fotografarsi e farsi fotografare, può avere conseguenze gravi per la vittima, con epiloghi anche drammatici come dimostrano i suicidi di giovani oggetto di "revenge porn". Intere esistenze rischiano di essere distrutte.

Pensare che basti agire per via civile, ossia chiedere a piattaforme come Facebook o Instagram di cancellare tali contenuti non è realistico, poiché simili immagini fanno il giro del web in men che non si dica, quando non vengono copiate, ha spiegato Céline Vara. Insomma, per la "senatrice" ecologista bisogna agire a monte punendo simili comportamenti quale forma di deterrenza. Simili "vendette" ledono il senso del pudore sessuale della persona, un bene prezioso.

Secondo Jositsch è necessario in questo caso adattare il Codice penale all'evoluzione tecnologica, come fatto per le truffe su Internet. A detta di Stefan Engler (Centro/GR), bisogna fare qualcosa per proteggere i giovani da simili pratiche tenendo fede allo spirito di questa revisione. Qui non si tratta di reati contro l'onore, ma si azioni ben più gravi, ha spiegato.

Adescamento sul web

Meno fortunata è stata la proposta di minoranza, anche se respinta di poco (21 voti a 18), presentata da Isabelle Chassot (Centro/FR), che avrebbe voluto un articolo ad hoc (197 b) per contrastare la pedocriminalità sul web (grooming). Tale articolo si occupa in particolare dei pedofili che adescano i bambini e giovani in vista di commettere atti a sfondo sessuale.

Stando alla "senatrice" friburghese, le autorità sono sovente frustrate dal momento che gli autori possono essere puniti se colti in un certo senso in flagrante, quando si presentano per esempio all'appuntamento con un minore, mentre il semplice fatto di contattare un ragazzo non basta per avviare una procedura. Insomma, per lottare contro questo fenomeno bisognerebbe agire a monte.

Carlo Sommaruga (PS/GE) a nome della commissione e Daniel Jositsch, entrambi giuristi, hanno rammentato le difficoltà insite nell'applicare un simile articolo giacché verrebbe punito non più il tentativo di commettere certe azioni, ma il tentativo del tentativo.

Per i giudici, a loro avviso, sarebbe difficile provare l'esistenza di atti preparatori in assenza di un piano o di un'intenzione precisa di commettere un reato. Non è un caso che la repressione degli atti preparatori, un'eccezione nella legislazione penale, sia prevista per gravi infrazioni, come l'omicidio, il sequestro di persona, la rapina o, addirittura il genocidio, ha sostenuto Sommaruga.

Gli altri aspetti della revisione

Oltre agli aspetti centrali della revisione appena illustrati, i "senatori" hanno adottato altre novità. Per esempio, la definizione di violenza carnale è modificata introducendo il concetto più generico di "penetrazione corporale" che tiene conto anche delle vittime di sesso maschile.

Per quanto riguarda le pene minime, è stato deciso di mantenerla a un anno per la violenza carnale. I "senatori" hanno poi approvato una pena detentiva minima di un anno se la vittima ha meno di dodici anni.

Gli Stati hanno anche deciso di introdurre un articolo specifico per gli atti sessuali commessi da persone che esercitano un'attività nel settore sanitario. Questo prevede una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria per chiunque fa subire un atto sessuale adducendo un'indicazione medica.

Nell'ambito della pornografia si è voluto evitare che i minori si rendano punibili penalmente senza esserne coscienti. In particolare, si vuole evitare di punire minori che, di comune accordo, fabbricano, possiedono o consumano immagini o film che li raffigurano.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 05.12.2022

Violenze sessuali, "soltanto sì significa sì"

Commette un'aggressione sessuale chi compie atti sessuali su una persona "senza il suo consenso". Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale, con 99 voti a 88, discutendo della modifica del diritto penale in materia sessuale. Revisione poi adottata con 127 voti contro 58 e 5 astenuti.

Durante il dibattito di entrata in materia, tutti i gruppi hanno sottolineato la necessità di aggiornare il codice penale. "Recentemente sono state pronunciate diverse assoluzioni, perché la vittima non aveva mostrato sufficiente resistenza. Questa realtà non è più accettabile", ha sintetizzato Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE) a nome della commissione.

In Svizzera, il 12% delle donne è stata vittima di stupro, ma solo l'8% di loro sporge denuncia. "Ciò mostra la mancanza di fiducia delle donne nel sistema giudiziario", ha sostenuto Fehlmann Rielle. Il disegno di legge non permetterà di risolvere tutti i problemi, ma è già un primo passo, ha aggiunto.

Se sulla necessità di intervenire erano tutti d'accordo, i pareri invece divergevano sull'aspetto centrale del dossier, ossia sulla definizione di consenso: "no significa no", a cui si oppone "soltanto sì significa sì".

"L'opzione del consenso esplicito creerà più confusione, delusione e frustrazione, non riuscendo a risolvere tutti i problemi", ha affermato Vincent Maitre (Centro/GE). Barbara Steinemann (UDC/ZH) ha invano messo in guardia contro un diritto sessuale a carattere simbolico, temendo che con la soluzione del "soltanto sì significa sì" si inneschi un'inversione dell'onere della prova.

Anche la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha sostenuto la bontà della formula "no significa no", precisando che un "no" esplicito o un gesto di rifiuto, che può essere anche un pianto, difficilmente lasciano un grande margine all'interpretazione di un giudice, mentre non è detto che un "sì" rispecchi veramente la volontà della donna.

La ministra di giustizia e polizia ha citato l'esempio di una donna che, dopo aver acconsentito ad un atto sessuale, ci ripensa. Insomma, con un "no" sarebbe più facile stando alla consigliera federale provare l'esistenza di un rapporto non consensuale.

Per lo schieramento rosso-verde, sostenuto da alcuni deputati del PLR e del Centro, l'opzione del consenso esplicito è invece l'unica soluzione. "Va da sé che non si prendono i soldi dal portafoglio del vicino senza chiederglielo. Va da sé che non si entra in casa di qualcuno senza suonare il campanello. Perché il mio portafoglio e la mia casa dovrebbero essere meglio protetti del mio corpo?", si è chiesta Tamara Funiciello (PS/BE).

"Il corpo delle donne non è un negozio self-service", ha proseguito la bernese. Optare per la versione "no significa no" significa "presumere che il corpo della partner sia a libera disposizione", ha deplorato Raphaël Mahaim (Verdi/VD). "Prima di avere un contatto sessuale, ci si deve assicurare del consenso del partner", ha sottolineato.

Diversi oratori hanno poi osservato che in termini giuridici il cambiamento è minimo. "Il dubbio andrà sempre a beneficio dell'accusato. Ogni altra affermazione è falsa", ha detto Baptiste Hurni (PS/NE). Non c'è inversione dell'onere della pena, né violazione della presunzione di innocenza, ha aggiunto.

Come detto, al voto l'ha spuntata l'opzione "soltanto sì significa sì". Lo scorso giugno il Consiglio degli Stati aveva invece optato per il principio del "no significa no" (con 25 voti a 18).

Gli altri aspetti della revisione

Oltre a introdurre il principio del "soltanto sì significa sì", il progetto contiene anche tutta una serie di altre novità. Prima fra tutte è la ridefinizione del reato di violenza carnale, che viene modificato introducendo il concetto più generico di "penetrazione corporale" che tiene conto anche delle vittime di sesso maschile.

Attualmente solo la penetrazione vaginale è considerata "violenza carnale" (stupro). Il sesso anale e orale imposto è considerato ai sensi del Codice penale "coazione sessuale", un reato che prevede pene inferiori.

Per quel che concerne le sanzioni, per il reato di "violenza carnale" non sarà più possibile infliggere pene pecuniarie. Il progetto introduce poi una graduazione della gravità del reato: senza coercizione (fino a 5 anni di detenzione), con coercizione (da due a 10 anni) e agendo con crudeltà o con l'uso di armi pericolose (minimo tre anni).

Per quel che concerne il reato di "coazione sessuale", la destra ha tentato di sopprimere la possibilità di punire i colpevoli con sanzioni pecuniarie (e imporre quindi una pena detentiva). La maggioranza - il centro-sinistra - ha però ritenuto opportuno lasciare ai giudici un certo margine di manovra per questa fattispecie di reato.

Il dossier introduce anche un articolo specifico per punire la "pornovendetta", vale a dire la diffusione di foto o video fatti di comune accordo durante una relazione.

In pratica, come recita il nuovo articolo del CP (179 undecies), chiunque trasmetta a terzi contenuti sessuali non pubblici sotto forma di scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, su querela di parte, con una pena pecuniaria. Se l'autore ha reso pubblici i contenuti, la sanzione è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Il Nazionale ha poi aggiunto una disposizione sul "grooming", non contenuta nel progetto uscito dagli Stati. Per "grooming" si intende l'adescamento in rete di minorenni tramite tecniche di manipolazione psicologica volte a superarne le resistenze e a ottenerne la fiducia per abusarne sessualmente.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 07.03.2023

Reati sessuali, approvata soluzione "no significa no, plus"

Approvando oggi una proposta di compromesso, definita da Lisa Mazzone (Verdi/GE) "no significa no, plus", il Consiglio degli Stati ha compiuto un importante passo avanti in vista dell'adozione della revisione del diritto penale in materia sessuale. Le due camere si sono fin qui opposte sull'aspetto centrale del dossier, ossia sulla definizione di consenso: "no significa no", a cui si oppone "soltanto sì significa sì".

La formulazione del consenso esplicito ("solo sì significa sì") votata dal Consiglio nazionale in dicembre "non è compatibile con i principi probatori della procedura penale e non permette di determinare adeguatamente sotto il profilo penale la condizione del vizio del consenso", ha spiegato il relatore commissionale Carlo Sommaruga (PS/GE).

Tenendo conto delle preoccupazioni della Camera del popolo, i "senatori" hanno quindi completato il Codice penale per considerare anche lo stato di shock, o cosiddetto "freezing" (art. 189 aggressione sessuale e art. 190 violenza carnale con l'aggiunta di "...oppure a tale scopo sfrutta lo stato di shock di una persona").

In questo modo si tiene conto anche dei casi di aggressione sessuale o di violenza carnale in cui la vittima si trova in uno stato di immobilità tonica. Per Beat Rieder (Centro/VS) si tratta di una buona soluzione: il "freezing" è un esempio esplicito di "no" non verbale.

Da notare che entrambe le versioni ampliano la definizione di violenza carnale introducendo il principio più generico di "penetrazione corporale". Attualmente solo la penetrazione vaginale è considerata "violenza carnale" (stupro). Il sesso anale e orale imposto è considerato ai sensi del Codice penale "coazione sessuale", un reato che prevede pene inferiori.

Pene minime e pecuniarie

Su un altro aspetto riguardante il reato di violenza carnale, gli Stati si sono allineati alla Camera del popolo stralciando, con 26 voti contro 13, la possibilità di infliggere una pena pecuniaria nella fattispecie di base. La penetrazione forzata contro la volontà di una persona non può essere compensata in termini di valore o con una pena pecuniaria, richiede invece una pena detentiva, ha sostenuto Daniel Jositsch (PS/ZH).

Con 20 voti contro 19, i "senatori" non hanno invece voluto seguire il Nazionale, che vuole aumentare la pena detentiva minima a due anni per la violenza carnale qualificata. Con questo aumento viene di fatto esclusa la condizionale.

Durante il dibattito, Lisa Mazzone ha chiesto di non escludere la possibilità di infliggere pene sospese. A suo dire c'è il rischio che la vittima rinunci a sporgere denuncia se l'autore del reato viene automaticamente condannato a una pena detentiva da espiare. Argomenti, questi, sostenuti anche dalla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Pornografia infantile

Gli Stati hanno poi confermato che solo le persone colpevoli di abusi sessuali su bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere perseguibili per tutta la vita. No quindi all'innalzamento di questo limite d'età a 16 anni come voluto dal Consiglio nazionale.

La posizione del Consiglio nazionale non corrisponde alla volontà popolare, ha sostenuto Carlo Sommaruga (PS/GE) a nome della commissione. Il limite di 12 anni - ha ricordato - era stato introdotto in seguito all'accettazione dell'iniziativa di Marche Blanche "per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile", che parlava di reati commessi contro "fanciulli impuberi".

Le altre decisioni

Il Consiglio degli Stati ha poi tacitamente respinto la disposizione recentemente inserita dal Consiglio nazionale riguardante il "cibergrooming", ossia l'adescamento in rete di minorenni tramite tecniche di manipolazione psicologica volte a superarne le resistenze e a ottenerne la fiducia per abusarne sessualmente.

Tale disposizione è inutile poiché tutti i reati considerati da questa disposizione sono già oggi punibili, ha precisato Sommaruga a nome della commissione. Per motivi analoghi, gli Stati si sono opposti anche contro le norme sul "ciberbullismo". Sempre in modo tacito, i "senatori" hanno invece voluto mantenere le disposizioni sulla cosiddetta pornovendetta (revenge porn).

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 01.06.2023

violenza sessuale, compromesso su definizione di consenso

Passo avanti del Parlamento verso l'adozione della revisione del diritto penale in materia sessuale. Stamane il Consiglio nazionale si è allineato agli Stati approvando - con 105 voti a 74 e 11 astensioni - un compromesso sulla definizione di consenso per quanto riguarda lo stupro. La formulazione "no significa no" integrerà lo stato di shock.

Finora le due Camere si erano opposte su questo aspetto centrale del dossier, pur riconoscendo che l'attuale definizione di violenza carnale fosse obsoleta. Il Nazionale aveva dapprima insistito nel voler passare al "solo sì significa sì", mentre inizialmente gli Stati avevano preferito la formulazione negativa, prima di adottare il compromesso lo scorso marzo.

Con la nuova versione, nel Codice penale verrà considerato anche il cosiddetto "freezing". In questo modo si terrà conto anche dei casi di aggressione sessuale o di violenza carnale in cui la vittima si trova in uno stato di immobilità tonica.

Una proposta di minoranza dei Verdi Liberali, che chiedeva di puntare al modello "solo sì significa sì", è stata appoggiata soltanto dai Verdi e dal PS. Con il compromesso, il plenum ha adottato anche l'obbligo per gli autori di reati di seguire programmi di prevenzione e educazione. Gli Stati avevano scelto una formulazione solo facoltativa, mentre il Nazionale eccezioni solo in casi individuali.

La Camera del popolo si è allineata a quella dei cantoni anche per quanto riguarda l'entità della pena: almeno un anno per il reato di violenza carnale con coazione. Unità di vedute fra le due Camere anche per quanto riguarda la questione dell'età della vittima per la prescrizione dei reati di aggressione sessuale, che è stata lasciata a 12 anni. In precedenza, il Nazionale aveva scelto di innalzare la soglia a 16 anni.

Contro il parere della sua commissione preparatoria, il plenum ha anche abbracciato il punto di vista degli Stati sulla cosiddetta pornovendetta, nota anche come "revenge porn". Solo la divulgazione di contenuti a carattere sessuale non pubblici dovrebbe essere punibile. La maggioranza della commissione voleva invece estendere questo principio a tutti i contenuti seriamente compromettenti.

Il Nazionale ha infine tacitamente mantenuto la sua posizione in merito all'adescamento di fanciulli da parte di una persona adulta (cibergrooming). A differenza degli Stati, la maggioranza del della Camera del popolo ritiene che questa pratica debba essere sanzionata.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 05.06.2023

Il Consiglio degli Stati ha ribadito di non voler sanzionare la pratica del cibergroomig, ossia l'adescamento di fanciulli da parte di una persona adulta. Stando ai "senatori", le norme attuali sono sufficienti per contrastare questo fenomeno. Il dossier riguardante la revisione del diritto penale in materia sessuale ritorna al Nazionale. Le due Camere si sono nel frattempo messe d'accordo sulla definizione di consenso per quanto riguarda lo stupro: la formulazione "no significa no" integrerà lo stato di shock.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 07.06.2023

CN: diritto penale sessuale, eliminate tutte le divergenze

Il Parlamento ha terminato l'esame della revisione del diritto penale in materia sessuale. Oggi il Consiglio nazionale si è allineato agli Stati sull'ultimo punto ancora in sospeso, che concerneva la pratica del cibergroomig, ossia l'adescamento di fanciulli da parte di una persona adulta.

Stando ai "senatori", le norme attuali sono sufficienti per contrastare questo fenomeno. Decisione, questa, fatta sua anche dal Nazionale.

Nelle precedenti sedute le due Camere si erano già messe d'accordo sul punto centrale della riforma, ossi la ridefinizione della definizione di stupro. Ad opporsi c'erano due visioni, quella del "no significa no" e quella del "solo sì significa sì".

La prima era difesa dal Consiglio degli Stati, la seconda dal Nazionale. Durante le discussioni le due Camere avevano poi approvato una proposta di compromesso definita dalla consigliera agli Stati Lisa Mazzone (Verdi/GE) "no significa no, plus".

Concretamente, nel Codice penale verrà considerato anche lo stato di shock, o cosiddetto "freezing". In questo modo si tiene conto anche dei casi di aggressione sessuale o di violenza carnale in cui la vittima si trova in uno stato di immobilità tonica.

Nella riforma viene anche ampliata la definizione di "violenza carnale" - così viene chiamato lo stupro nel codice penale, ndr. - introducendo il principio più generico di "penetrazione corporale". Attualmente solo la penetrazione vaginale è considerata "violenza carnale". Il sesso anale e orale imposto è considerato ai sensi del Codice penale "coazione sessuale", un reato che prevede pene inferiori.

Per quel che concerne le sanzioni, per il reato di "violenza carnale" non sarà più possibile infliggere pene pecuniarie. Il progetto introduce poi una graduazione della gravità del reato: senza coercizione (fino a 5 anni di detenzione), con coercizione (da due a 10 anni) e agendo con crudeltà o con l'uso di armi pericolose (minimo tre anni).

La riforma introduce anche un articolo specifico per punire la "pornovendetta", vale a dire la diffusione di foto o video fatti di comune accordo durante una relazione.

In pratica, come recita il nuovo articolo del CP (179 undecies), chiunque trasmetta a terzi contenuti sessuali non pubblici sotto forma di scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, su querela di parte, con una pena pecuniaria. Se l'autore ha reso pubblici i contenuti, la sanzione è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.