18.1003 · Interrogazione urgente · 2018-03-01
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Varie dichiarazioni del Consiglio federale fanno pensare che i negoziati concernenti l'accordo quadro istituzionale con l'UE siano sul punto di giungere a un risultato. A questo proposito poniamo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. A quali accordi bilaterali esistenti o futuri si applicherà l'accordo quadro? Se saranno interessati unicamente gli accordi di accesso al mercato interno: chi definirà gli ambiti normativi che fanno parte del mercato interno dell'UE?
2. Perché il Consiglio federale vuole escludere dall'accordo quadro solo l'accordo sulla libera circolazione delle persone? Ha deciso di procedere in questo modo per assicurarsi il sostegno della sinistra, a favore di questo accordo? Altrimenti, quali altre "linee rosse" sono previste?
3. L'accordo CETA tra l'UE e il Canada garantisce a quest'ultimo Paese un ampio accesso al mercato. Secondo uno studio dell'Università di Ginevra datato febbraio 2018, il Canada ha più o meno lo stesso accesso al mercato interno dell'UE della Svizzera (ad eccezione della libera circolazione delle persone). Quali sarebbero i vantaggi o gli svantaggi per la Svizzera della conclusione di un accordo bilaterale con l'UE analogo all'accordo CETA?
4. Nella sua risposta all'interpellanza 13.3676 il Consiglio federale ha affermato che la mancanza di un accordo quadro renderebbe più difficile la conclusione di un accordo sull'elettricità o sui prodotti chimici. In quali altri campi il Consiglio federale intende concludere nuovi accordi bilaterali con l'UE dopo che un accordo sull'elettricità e un accordo sui prodotti chimici sono stati respinti anche dai settori interessati?
5. Il Consiglio federale è dell'avviso che il diritto svizzero sarà subordinato all'accordo quadro?
6. L'accordo quadro implicherà pagamenti regolari o ricorrenti della Svizzera a favore dell'UE?
7. Quali sono i contorni precisi del nuovo meccanismo di composizione delle controversie che il Consiglio federale avrebbe proposto all'UE? La nuova proposta tiene conto della condizione secondo la quale la CGUE, che è il tribunale dell'UE, non potrà prendere decisioni vincolanti né emettere pareri legali vincolanti per la Svizzera?
8. Quali saranno, concretamente, le conseguenze finanziarie e normative dell'accordo quadro a livello federale, cantonale e comunale?
9. Nella sua risposta all'interpellanza 13.3676 il Consiglio federale ha affermato che "alcuni aspetti delle misure di accompagnamento della Svizzera alla libera circolazione delle persone" sono state "motivo di persistente disaccordo". Ciò significa che l'UE in futuro potrà imporre unilateralmente alla Svizzera il proprio ordinamento giuridico attraverso le sentenze della CGUE?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./9. L'accordo istituzionale mira a garantire in futuro un accesso al mercato sicuro e stabile nei campi in cui la Svizzera partecipa al mercato interno dell'UE.
Un accordo sulle questioni istituzionali si applicherà dunque agli accordi settoriali - esistenti e futuri - che permettono la partecipazione a certi ambiti del mercato interno dell'UE. Oggi gli accordi esistenti interessati sono: 1. l'accordo sulla libera circolazione delle persone, 2. l'accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, 3. l'accordo sugli scambi dei prodotti agricoli, 4. l'accordo sui trasporti terrestri e 5. l'accordo sul trasporto aereo.
Gli accordi esistenti non saranno rinegoziati: i loro obiettivi, il loro campo di applicazione e il loro contenuto rimarranno invariati. Un accordo istituzionale permette di sviluppare gli accordi esistenti, se la Svizzera lo desidera (per esempio con l'introduzione dei diritti di cabotaggio nel trasporto aereo o di capitoli supplementari nell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità). Con un simile accordo il Consiglio federale intende anche preservare le misure di accompagnamento all'accordo sulla libera circolazione delle persone e l'elevato livello di integrazione e di qualità del sistema svizzero di trasporti pubblici. Allo stesso tempo, esclude il recepimento della direttiva sulla cittadinanza.
3. L'accordo CETA concluso tra l'UE e il Canada tocca ambiti simili a quelli coperti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, ma ciò non significa che offra un accesso analogo al mercato interno dell'UE. Nel giugno del 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in risposta al postulato Keller-Sutter 13.4022 che esamina nel dettaglio le differenze tra un accordo globale di libero scambio con l'UE - come il CETA - e la via bilaterale svizzera. Il rapporto mette in evidenza che l'accesso "bilaterale" al mercato va ben al di là di quanto è possibile ottenere nel quadro di un accordo di libero scambio. Un accordo di questo tipo rappresenterebbe un passo indietro rispetto agli accordi bilaterali e porterebbe con sé una diminuzione della competitività e della certezza del diritto per molti settori dell'economia svizzera. Gli accordi bilaterali riescono a garantire meglio la piena salvaguardia degli interessi della Svizzera.
4. Il solo nuovo accordo di accesso al mercato negoziato dalla Svizzera è quello riguardante il mercato dell'elettricità.
5. La Costituzione federale prevede, all'articolo 5 capoverso 4, che la Confederazione e i Cantoni rispettino il diritto internazionale. Non si può tuttavia dedurre da questo punto un riconoscimento senza riserve del primato del diritto internazionale. Secondo l'articolo 190 "le leggi federali e il diritto internazionale", di cui l'accordo istituzionale farà parte una volta approvato e ratificato secondo le norme svizzere, "sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto".
6./8. L'accordo istituzionale non prevede alcun obbligo finanziario per la Svizzera.
7. Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha deciso di precisare il mandato negoziale in modo da poter individuare una soluzione arbitrale per la composizione delle controversie tra la Svizzera e l'UE. Le decisioni del Consiglio federale sono state comunicate al pubblico, alle commissioni della politica estera del Parlamento e ai Cantoni il 5 marzo 2018. I dettagli della soluzione proposta sono oggetto dei negoziati in corso. Il Consiglio federale informerà regolarmente le commissioni competenti del Parlamento e i Cantoni a questo proposito.
Risposta del Consiglio federale.