18.1023 · Interrogazione · 2018-05-30
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 148 capoverso 2 della Costituzione federale recita: "L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze."
Con il Regolamento protocollare, approvato il 29 settembre 2017 (FF 2017), il Consiglio federale viola questo fondamentale principio della parità di trattamento delle due Camere e dei loro membri. In occasione di manifestazioni ufficiali (cfr. n. XVII.5 Regolamento protocollare) viene data la precedenza ai consiglieri nazionali (rango 9) rispetto ai consiglieri agli Stati (rango 10). La Costituzione sancisce la parità delle due Camere.
La precedenza del presidente del Consiglio nazionale (rango 2) rispetto al presidente del Consiglio degli Stati (rango 3) è giustificata invece dal fatto che il primo presiede anche l'Assemblea federale plenaria (art. 157 cpv. 1 Cost.).
Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Come giustifica questa violazione della parità di trattamento delle Camere federali?
2. È disposto a modificare il Regolamento protocollare in questo punto?
Stellungnahme des Bundesrates
A differenza di quanto lascia supporre il testo dell'interrogazione, la precedenza dei consiglieri nazionali rispetto ai consiglieri agli Stati non è stata decisa nel quadro dell'ultima revisione del Regolamento protocollare della Confederazione. Il primo Regolamento protocollare in cui figurava un ordine di precedenza, infatti, è stato approvato nel 1948 dal Consiglio federale dell'epoca. Già a quei tempi i consiglieri nazionali godevano di precedenza rispetto ai consiglieri agli Stati. Da allora il Regolamento è stato sottoposto a cinque emendamenti, l'ultimo dei quali il 29 settembre 2017. In questa occasione, l'ordine di precedenza dei consiglieri nazionali non è stato messo in discussione nemmeno dalla Delegazione amministrativa opportunamente consultata.
1. È probabile che il motivo di tale diverso trattamento sia da ricondurre alla precedenza del presidente del Consiglio nazionale, che presiede l'Assemblea federale, rispetto al presidente del Consiglio degli Stati. Questo ordine di precedenza vale tradizionalmente anche a livello dei presidenti delle Commissioni e dei membri delle due Camere.
2. L'ultima revisione del Regolamento, avvenuta nel 2017, è stata preceduta da un dibattito durato tre anni tra il Governo e il Parlamento, a seguito del quale è stato modificato l'ordine di precedenza al fine di rivalutare l'importanza dei presidenti e dei consiglieri delle due Camere. Di conseguenza, i consiglieri nazionali sono saliti alla posizione 9 (in precedenza erano alla 14) e i consiglieri agli Stati alla 10 (in precedenza alla 15). A seguito di tale adeguamento, entrambi precedono ora i segretari di Stato (posizione 11, in precedenza 13). La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale ha dato il proprio consenso alla proposta relativa al nuovo ordine di precedenza protocollare. La problematica evidenziata nella presente interrogazione non è mai stata sollevata in Parlamento.
Ciononostante il Consiglio federale è disposto a valutare una modifica del Regolamento protocollare della Confederazione in questo senso in occasione della prossima revisione.
Risposta del Consiglio federale.