Rimunerazione per l'immissione di elettricità. Applicazione del principio della buona fede nel caso degli impianti idroelettrici
18.1040 · Interrogazione · 2018-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La nuova legge sull'energia (LEne), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha ridotto la possibilità di partecipazione delle piccole centrali idroelettriche al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. Nel contempo al Consiglio federale è stata accordata la competenza eccezionale di ammettere alla rimunerazione per l'immissione di elettricità altri impianti ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate o che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali (art. 19 LEne).
Ora, le disposizioni della OPEn prevedono che le piccole centrali elettriche, già titolari di una concessione per lo sfruttamento delle risorse idriche e di un'autorizzazione edilizia, non possono più partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità benché soddisfino la disposizione derogatoria di cui all'articolo 19 LEne.
Il Consiglio federale è disposto a modificare l'ordinanza in modo tale che i progetti di impianti idroelettrici titolari di una concessione e di un'autorizzazione edilizia ottenuta entro il 31 dicembre 2017, che possono quindi essere costruiti senza indugio, siano riammessi al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità? Ciò a condizione di soddisfare integralmente le disposizioni derogatorie di cui all'articolo 19 LEne? (Nella fattispecie si tratta di 103 impianti, con una potenza globale di 137 megawatt, e una produzione annua di 454 gigawattore).
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'articolo 72 capoverso 3 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne, RS 730.0), agli impianti che non hanno ottenuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore di tale legge si applica il nuovo diritto, a prescindere dal fatto che siano già entrati in esercizio o meno. La legge sull'energia, e non l'ordinanza sulla promozione dell'energia, limita la partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità agli impianti nuovi (art. 19 cpv. 1 LEne). Secondo l'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne sono inoltre esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione gli impianti idroelettrici con una potenza inferiore a un megawatt, sempre che ad essi non si applichino le eccezioni di cui all'articolo 19 capoverso 5 LEne.
In ragione dei limitati mezzi finanziari disponibili, anche i progetti in lista d'attesa che soddisfano i requisiti di partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità non possono tutti beneficiare di un contributo di promozione. L'Ufficio federale dell'energia (UFE), nell'attribuire i contingenti, mira a un continuo aumento della produzione di tutte le nuove tecnologie e impiega i mezzi finanziari del Fondo per il supplemento rete anche per altri sistemi di incentivazione, ad esempio versando contributi d'investimento per centrali idroelettriche.
Risposta del Consiglio federale.