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Accordo fra la Svizzera e in vigore dall'Italia concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e d'architetto, 11 gennaio 1938. Ancora attuale o superato?

18.1049 · Interrogazione · 2018-09-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Dal 1° giugno 2002, la libera circolazione di architetti e di ingegneri tra l'Unione europea e la Svizzera è regolata dall'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, e i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), concluso il 21 giugno 1999.

Da diversi mesi, il Segretariato dell'Ordine Ticinese degli Ingegneri e degli Architetti OTIA riceve delle richieste d'iscrizione all'Albo OTIA da parte di professionisti provenienti dall'Italia che si basano sull'Accordo fra la Svizzera e l'Italia concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e d'architetto, in vigore dall'11 gennaio 1938 (RS 0.142.114.547). Tale Accordo contiene delle condizioni inerenti alla libera circolazione degli ingegneri e degli architetti diverse (meno restrittive) rispetto alle condizioni poste dall'Accordo ALC. Ci troviamo quindi in presenza di due Accordi, entrambi in vigore, ma in contrasto tra di loro.

Per questo motivo formulo le seguenti domande all'attenzione del Consiglio federale:

1. Quale relazione vi è tra l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e d'architetto, in vigore dall'11 gennaio 1938 (RS 0.142.114.547) - "Accordo del 1938" - e l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 1999?

2. Al momento dell'approvazione e dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, l'Accordo del 1938 non doveva essere disdetto bilateralmente con l'Italia? Perché è ancora in vigore?

3. L'Accordo del 1938 non risulta superato in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone?

4. Alla luce del quadro normativo vigente non è ragionevole e opportuno ritenere l'Accordo del 1938 non più valido e di conseguenza concordare con l'Italia la relativa abrogazione?

5. Come intende muoversi il Consiglio federale al fine di fare chiarezza (in particolare garantire la necessaria sicurezza giuridica e la qualità dei professionisti a beneficio della libera circolazione) in questa situazione che genera problemi concreti ai settori interessati?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e l'Accordo del 5 maggio 1934 fra la Svizzera e l'Italia concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e d'architetto, entrato in vigore l'11 gennaio 1938 (RS 0.142.114.547), non hanno esattamente lo stesso campo d'applicazione. È vero che per gli architetti l'accordo fra Svizzera e Italia non è più rilevante, dato che l'ALC sancisce il principio del riconoscimento automatico. Per gli ingegneri invece, questo accordo può essere più favorevole rispetto all'ALC dato che non permette il confronto dei contenuti delle formazioni. Continua quindi ad essere applicato quando offre modalità di accesso alla professione più favorevoli di quelle dell'ALC. In effetti l'articolo 12 ALC non pregiudica condizioni più favorevoli.

2./4. La stipula dell'ALC ha lasciato in essere numerosi accordi bilaterali precedenti in materia di riconoscimento dei diplomi, come per esempio lo scambio di lettere non pubblicate del 1° dicembre 1937 fra la Svizzera e la Germania sul riconoscimento reciproco degli esami delle professioni manuali. Quando i campi di applicazione non sono identici, l'ALC lascia gli accordi precedenti tali e quali. Inoltre, per gli aspetti coperti dal proprio campo di applicazione, l'ALC non incide sugli accordi bilaterali nella misura in cui le disposizioni degli stessi siano compatibili con le sue disposizioni (art. 22 ALC). Per questi motivi gli accordi precedenti non sono stati abrogati.

5. La regolamentazione dell'esercizio delle professioni di architetto e ingegnere è di competenza cantonale. Tuttavia, solo sei Cantoni richiedono determinate qualifiche professionali; pertanto spetta a loro conferire l'accesso al mercato del lavoro in applicazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 e iscrivere i professionisti esteri nel registro cantonale, dato che non è previsto il confronto delle formazioni.

Avendo ricevuto molte richieste in tal senso, il servizio responsabile per l'allegato III ALC (SEFRI) ha inviato ai Cantoni interessati una nota esplicativa. Molte domande dovrebbero così già trovare risposta. La SEFRI rimane comunque a disposizione delle autorità cantonali.

Risposta del Consiglio federale.

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