18.1087 · Interrogazione · 2018-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il triste attentato di Strasburgo ha mostrato che una persona potenzialmente pericolosa, con precedenti penali e nota alle autorità sia in Francia sia in Svizzera, può procurarsi un'arma e commettere un attentato terroristico.
Domande:
1. Come (per via elettronica/scritta/orale) e quando (momento) è avvenuto lo scambio di dati tra gli Stati Schengen Francia e Svizzera nonché tra i Cantoni e la Confederazione nel caso di questo attentatore?
2. Quali implicazioni comporta, in termini di sorveglianza e mobilità, il fatto di figurare sulla lista delle persone potenzialmente pericolose?
3. Perché questa persona non è stata controllata più strettamente in ragione della valutazione effettuata da Fedpol?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Pochi minuti dopo l'accaduto, Ufficio federale di polizia (Fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) disponevano già delle prime informazioni e, a loro volta, hanno informato di concerto tutti i partner coinvolti a livello cantonale e in seno alla Confederazione. Poco dopo, la Francia ha messo e successivamente tenuto al corrente tutti gli Stati Schengen sull'evolversi della situazione. Parallelamente, la Centrale operativa di Fedpol ha scambiato costantemente informazioni con l'addetta di polizia francese in Svizzera, mentre il SIC era in contatto diretto con i servizi delle attività informative in seno ai Cantoni e con i suoi partner all'estero.
Dopo che la Francia aveva verificato e confermato l'identità dell'attentatore, i dati sono stati trasmessi nel giro di qualche minuto a tutte le centrali operative delle polizie cantonali e dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il giorno seguente Fedpol ha inoltre pubblicato un primo rapporto sulla situazione e, nel pomeriggio del medesimo giorno, un aggiornamento destinato a tutti i partner coinvolti a livello cantonale e in seno alla Confederazione.
Soltanto poche ore dopo l'attentato sono quindi state scambiate informazioni tramite i canali prestabiliti a livello nazionale e sono state adottate le necessarie misure di polizia (di frontiera). A livello internazionale il sistema d'informazione Schengen SIS è dunque il canale più veloce, diretto e importante per la cooperazione di polizia in Europa risultando quindi uno strumento imprescindibile.
2. Le persone potenzialmente pericolose provenienti da Stati terzi (non appartenenti allo spazio Schengen) sono oggetto di un divieto di entrata valido per tutto lo spazio Schengen e sono segnalate nel SIS. Tali persone non sono autorizzate a entrare nello spazio Schengen.
Le persone potenzialmente pericolose con un titolo di soggiorno o la cittadinanza di uno Stato Schengen possono soltanto essere oggetto di un divieto d'entrata nazionale. Per la Svizzera ciò significa che tali persone possono muoversi all'interno dello spazio Schengen, ma non sono autorizzate a entrare in Svizzera. Tutti gli Stati Schengen per i quali la persona in questione non dispone di un titolo di soggiorno possono pronunciare un divieto di entrata nazionale. Per la Svizzera, tale misura di allontanamento è segnalata nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL. Le persone potenzialmente pericolose con un titolo di soggiorno o la cittadinanza di uno Stato Schengen possono inoltre essere segnalate nel SIS a livello europeo ai fini della sorveglianza discreta. In tal modo è possibile registrare gli itinerari, i passaggi di frontiera e altre informazioni concernenti tali persone, senza che queste ultime ne siano a conoscenza.
Le segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta sono visibili alle competenti autorità al momento dei controlli di polizia, di frontiera e doganali e lo Stato che ha effettuato la segnalazione riceve una comunicazione sul controllo con tutti i dati rilevati in maniera discreta. Tale scambio avviene tramite i punti di contatto nazionali SIS (uffici SIRENE), operativi 24 ore su 24, sette giorni su sette, e in contatto con i rispettivi partner all'estero. Possono inoltre essere scambiate ulteriori informazioni, anche su una minaccia concreta. Le autorità (in Svizzera Fedpol, SIC, SEM e la polizia cantonale interessata) decidono in merito alle misure da adottare successivamente a livello nazionale (p. es. arresto, allontanamento, divieto di entrata).
3. Cherif Chekatt, l'attentatore di Strasburgo, era noto alle autorità svizzere per aver commesso diversi reati quali furto, effrazione, danneggiamento e lesioni semplici, ma non come jihadista potenzialmente pericoloso o per aver commesso atti violenti legati al terrorismo.
Soltanto dopo l'attentato Fedpol e il SIC sono stati informati dalle autorità francesi in merito alla radicalizzazione del soggetto. Prima dell'attentato, per la Svizzera non sussisteva pertanto alcun motivo per disporre a livello nazionale misure preventive di polizia finalizzate al respingimento.
Risposta del Consiglio federale.