18.1097 · Interrogazione · 2018-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti, le perizie - commissionate perlopiù dai giudici e dalle autorità di protezione dei minori e degli adulti - rappresentano uno strumento usuale, molto utilizzato e indiscutibilmente anche necessario. Sebbene formalmente abbiano soltanto valore di raccomandazione e di solito rappresentino una situazione momentanea, le perizie rivestono giocoforza una grande importanza nella prassi. Le autorità spesso seguono le valutazioni e raccomandazioni degli esperti. Le perizie possono quindi avere gravi ripercussioni per gli interessati.
Non esiste alcun disciplinamento che stabilisca chi può stilare perizie e quali requisiti formali e qualitativi esse debbano adempiere. Proprio nel settore della protezione dei minori e degli adulti sarebbe importante, a seconda della questione, un'ottica interdisciplinare; oltre agli aspetti psicologici-psichiatrici vanno considerati anche quelli pedagogici e inerenti al lavoro sociale. Ai fini di una maggiore fondatezza sarebbe pure auspicabile applicare il principio dei quattro occhi per la redazione delle perizie e la formulazione di raccomandazioni.
Date queste premesse, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. Come giudica la situazione relativa alla forma e alla qualità delle perizie stilate nel settore della protezione dei minori e degli adulti?
2. Ritiene necessario un intervento teso a disciplinare a livello nazionale i requisiti formali e qualitativi delle perizie?
3. Quale sarebbe l'approccio corretto per un disciplinamento di questo tipo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'articolo 446 capoverso 1 del Codice civile (CC; RS 210) l'autorità di protezione degli adulti e dei minori (APMA) esamina d'ufficio i fatti (cfr. anche il rimando nell'art. 314 cpv. 1 CC). Per analizzare i fatti essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei o se necessario ordinare che uno specialista (se del caso più specialisti) effettui una perizia (art. 446 cpv. 2 CC).
Anche se il diritto federale non prevede alcun requisito concreto riguardo alla forma e alla qualità delle perizie, alcune disposizioni relative alla protezione degli adulti e dei minori hanno un'influenza diretta sull'assegnazione, la qualità e la valutazione delle perizie. Quindi l'APMA deve essere un'autorità specializzata (art. 440 cpv. 1 CC) dalla composizione interdisciplinare. Inoltre deve in linea di principio decidere in collegio di almeno tre membri (art. 440 cpv. 2 CC). Per l'APMA l'ottica e il funzionamento interdisciplinari citati come pure il principio dei quattro occhi sono dunque prescritti per legge. Quindi l'APMA è anche in grado di decidere se nel singolo caso sia necessario effettuare una perizia, chi debba esserne incaricato e quali conclusioni possano o debbano essere tratte da una perizia. È pure suo compito riconoscere la qualità di una perizia, valutarla e se necessario prendere provvedimenti (risposta al perito, rinvio della perizia perché sia migliorata o ritoccata o scelta futura di altre persone per la redazione delle perizie). Queste disposizioni istituzionali garantiscono già a livello di APMA che la perizia corrisponda ai citati requisiti. Inoltre, tutte le decisioni dell'APMA, quindi anche l'ordine di una perizia o una decisione fondata su una perizia formalmente o qualitativamente insufficiente, possono essere impugnate con reclamo (art. 450 CC).
Quando i giudici sono competenti in materia di protezione dei minori e degli adulti, i citati requisiti delle perizie non sono garantiti innanzitutto da regole istituzionali ma da disposizioni procedurali. Il Codice di procedura civile (CPC; RS 272) contiene disposizioni sulle istruzioni da dare al perito e sui quesiti sottopostigli dall'autorità.
Le parti hanno la possibilità di essere dapprima sentite (art. 183 segg. CPC).
2./3. Come esposto sopra, gli obiettivi citati sono già realizzati sul piano federale dalle disposizioni istituzionali per l'APMA. Finora non vi è alcuna indicazione che il sistema non funziona. Per quanto concerne i giudici le succitate disposizioni procedurali contengono le basi per controllare la qualità degli ordini e della valutazione delle perizie. Per quanto concerne le ulteriori regole sulle perizie, appare difficilmente possibile e poco ragionevole di dare loro una formulazione generale e astratta vincolante perché non potrebbe essere tenuto sufficientemente conto delle circostanze concrete dei singoli casi né delle diverse procedure. In tale situazione, il Consiglio federale non ritiene che attualmente sia necessario un intervento legislativo.
Risposta del Consiglio federale.