18.3026 · Postulato · 2018-02-27
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di indicare in un rapporto in che modo, nell'ambito di un'eventuale futura votazione, la popolazione svizzera potrà esprimere la propria volontà in merito all'acquisto di un nuovo aereo da combattimento e soprattutto in merito al principio della difesa dello spazio aereo svizzero.
Si tratta in particolare di chiarire la questione se il nostro Paese debba disporre semplicemente di una polizia aerea o se debba anche proteggere e difendere il suo spazio aereo.
Begründung
Nell'articolo 58 della Costituzione federale la difesa del Paese e della popolazione è affidata all'esercito. La Costituzione non indica nulla riguardo allo spazio aereo svizzero. Nell'articolo 1 capoverso 1 lettera c della legge militare l'esercito è unicamente incaricato della salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo svizzero. In senso lato, si potrebbe pensare che per tale compito sarebbe sufficiente un semplice servizio di polizia aerea. Anche nei 17 articoli dell'ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (RS 748.111.1) non si trova una sola parola sulla difesa, benché, proprio nell'ambito dell'acquisto di velivoli militari, si tratta di una questione centrale per la scelta dei mezzi. La discussione incentrata sulla scelta del tipo di velivolo, sul numero di modelli e sulle finanze, che gli avversari dei nuovi aviogetti da combattimento conducono in seno alla popolazione, non è che un pretesto per impedirne l'acquisto. La questione in campo costituzionale concernente la distinzione tra polizia aerea e difesa aerea non si pone unicamente in Svizzera. Anche in Germania e in Austria si è giunti alla convinzione che la difesa militare dello spazio aereo mediante l'impiego di armi necessiti di una propria legittimità costituzionale. Il Tribunale costituzionale tedesco di Karlsruhe fonda la necessità di operare tale distinzione sull'articolo 1 della Convenzione di Cicago che definisce la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo come un compito di polizia aerea. Questa definizione di "Air Policing" va chiaramente distinta dalle misure adottate nel campo della difesa militare. Nel quadro dell'acquisto dei nuovi mezzi destinati alle Forze aeree è giunto il momento che il popolo svizzero chiarisca la questione di principio, ossia se il nostro Paese debba disporre semplicemente di una polizia aerea o se debba anche proteggere e difendere il suo spazio aereo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel passaggio "L'esercito ... difende il Paese e ne protegge la popolazione" (art. 58 cpv. 2 Cost. e art. 1 cpv. 1 LM dallo stesso tenore) il concetto di "Paese" non comprende unicamente la superficie della Svizzera, ma anche il suo spazio aereo. Tale compito di difesa è assegnato all'esercito nel suo insieme, Forze aeree comprese. Pertanto, le Forze aeree hanno già il compito di difendere il Paese, compreso lo spazio aereo. Ne consegue che il loro compito non si limita alla polizia aerea. Un nuovo e ulteriore riferimento nella Costituzione federale, nella legge militare o in una nuova legge al compito delle Forze aeree di difendere lo spazio aereo è quindi superfluo poiché la legittimità costituzionale della difesa militare dello spazio aereo mediante l'impiego di armi è già sancita.
La salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo figura separatamente nell'articolo 1 capoverso 1 lettera c LM poiché si tratta di un compito che non rientra nel concetto di "difesa" né avviene a titolo sussidiario (come invece è il caso dei compiti indicati all'art. 1 cpv. 2 LM).
Entrambi i compiti, ossia la difesa dello spazio aereo e la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, sono quindi coperti ed è già sancito nella legge che le Forze aeree devono difendere il Paese, compreso lo spazio aereo, e non salvaguardarne semplicemente la sovranità.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.