18.3056 · Mozione · 2018-03-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare, nella revisione in corso della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP), anche le seguenti modifiche:
Articolo 23 capoverso 3 (nuovo): "La decisione di tassazione ai sensi del capoverso 2 contempla sia le decisioni di tassazione nella procedura ordinaria sia quelle nella procedura di recupero d'imposta."
Articolo 70d (nuovo): "L'articolo 23 capoverso 2 è applicabile anche alle prestazioni imponibili divenute esigibili tra l'inizio dell'anno civile antecedente all'entrata in vigore della modifica del ... e quest'ultima data, così come alle procedure di rimborso che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... non sono ancora state decise definitivamente."
Begründung
Le modifiche proposte attenuano l'attuale prassi troppo rigida e formalista (cfr. Circolare n. 40 dell'11 marzo 2014 dell'AFC a seguito della sentenza 11 novembre 2011). Infatti, coloro che per negligenza omettono di dichiarare redditi e sostanze soggetti all'imposta preventiva (IP) non possono richiederne il rimborso. La revisione intende ora consentire una corretta dichiarazione dei redditi e della sostanza anche dopo il rilevamento da parte dell'autorità di un'omissione avvenuta per negligenza (e non intenzionalmente). Inoltre, in virtù della nuova disposizione transitoria (art. 70d) si applica l'articolo 23 già ai redditi esigibili nell'anno civile antecedente all'entrata in vigore della modifica della LIP. Il potenziale periodo di rimborso non si definisce però unicamente tramite l'articolo 32 capoverso 1 LIP, bensì anche tramite il capoverso 2: basti pensare ai casi in cui il reddito di un azionista è definitivamente determinabile solo una volta decorsi i termini ricorsuali. Di conseguenza il nuovo capoverso 2 dell'articolo 32 LIP rappresenta una valida soluzione unicamente se è applicabile anche nella procedura di recupero. È quindi indispensabile il nuovo capoverso 3 dell'articolo 23 LIP, come proposto. La formulazione del nuovo articolo 70d LIP consente di includere le prestazioni imponibili per le quali la tassazione non è ancora cresciuta in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, a condizione che non sia perento il diritto al rimborso secondo l'articolo 32 capoverso 1 LIP. Occorre tuttavia estendere tale possibilità a tutti i casi per i quali non è ancora definitiva una decisione di tassazione per le imposte dirette, come già precisato dal Consiglio di Stato ticinese in sede di consultazione sulla revisione della LIP.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 28 marzo 2018 il Consiglio federale ha licenziato, all'attenzione del Parlamento, il messaggio concernente una modifica della legge federale sull'imposta preventiva (FF2018 1951). Con l'adeguamento proposto riguardante la dichiarazione regolare, il Consiglio federale persegue l'obiettivo di limitare il doppio onere dovuto all'imposta preventiva e all'imposta sul reddito nei casi di mancata dichiarazione per negligenza. La funzione di garanzia dell'imposta preventiva rimane preservata. Secondo il progetto, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva in caso di mancata dichiarazione nella dichiarazione d'imposta non decade se viene presentata una dichiarazione successiva o se l'autorità fiscale effettua una compensazione della prestazione gravata dall'imposta preventiva. Il presupposto è che la dichiarazione successiva o la compensazione avvengano prima della scadenza del termine per presentare un reclamo contro la decisione di tassazione e che l'iniziale mancata dichiarazione sia dovuta a negligenza.
L'autore della mozione chiede che il rimborso dell'imposta preventiva sia possibile non solo durante la procedura di tassazione, ma anche in quella di recupero d'imposta. Il Consiglio federale è di parere contrario. Il contribuente ha l'obbligo di verificare la decisione d'imposizione concernente l'imposta sul reddito e sulla sostanza e, qualora non risultasse completa, di dichiarare a posteriori il reddito o la sostanza omessi. Se non lo fa, il contribuente accetta un'imposizione incompleta. In tal modo la mancata dichiarazione non è più dovuta a negligenza e il rimborso dell'imposta preventiva è negato. Se il rimborso dell'imposta preventiva fosse possibile anche durante la procedura di recupero d'imposta, la funzione di garanzia propria dell'imposta preventiva verrebbe meno. Si creerebbe così un incentivo alla sottrazione d'imposta.
L'autore della mozione motiva la sua richiesta in base all'articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), secondo il quale in determinati casi, dopo la scadenza del termine usuale di tre anni per presentare l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva, vale un nuovo termine: se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva può essere inoltrata entro 60 giorni. Se il beneficiario della prestazione gravata dall'imposta preventiva ha dichiarato il reddito e la sostanza nella dichiarazione d'imposta, la richiesta al rimborso può essere effettuata. Per contro, se non è stato dichiarato nulla e il termine per la presentazione di un reclamo è già scaduto, considerando la garanzia dell'imposta preventiva non è più possibile effettuare il rimborso nonostante la dichiarazione successiva.
Il Consiglio federale ha già tenuto in considerazione le richieste dell'autore della mozione concernenti il diritto transitorio: l'adeguamento proposto riguarda tutte le tassazioni dell'imposta sul reddito per le quali il termine per presentare un reclamo non è ancora scaduto al momento della sua entrata in vigore. In questo modo, per le imposizioni ancora in corso potrebbero rientrare nella nuova normativa anche le prestazioni sorte molti anni prima della sua entrata in vigore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.