18.3057 · Interpellanza · 2018-03-01
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Constatando che l'Amministrazione è una strenua sostenitrice del voto elettronico, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:1. Nella sentenza del secondo Senato del 3 marzo 2009 la Corte costituzionale tedesca ha asserito che le fasi principali di un'elezione (o di una votazione) devono sottostare alla verificabilità pubblica, sempre che la Costituzione non preveda eccezioni. I cittadini devono pertanto poter verificare in modo sicuro le fasi principali di uno scrutinio e della determinazione dei risultati anche se non possiedono conoscenze specifiche in materia. Perché il Consiglio federale non riconosce questa esigenza fondamentale di trasparenza necessaria per l'esercizio della democrazia?2. Oltre alla Germania (2009), si sono pronunciate contro l'introduzione del voto elettronico, fra le altre, la Norvegia (2014), la Francia (2017) e la Finlandia (2017). Secondo il Consiglio federale, dove risiedono gli errori di valutazione di questi Stati?3. Già in un piano quinquennale della NSA (Sigint Mission Strategic Plan FY 2008-2013) che, come è risaputo, spia anche i Paesi alleati si poteva leggere che i sistemi di voto elettronico e di controllo degli impianti industriali non aspettavano altro che di essere sfruttati. Perché tali affermazioni e gli attacchi effettivamente perpetrati non preoccupano il Consiglio federale?4. Quale scenario deve profilarsi affinché il Consiglio federale torni sui propri passi per quanto riguarda i suoi progetti di voto elettronico?5. Quanto ha già speso complessivamente lo Stato (Confederazione e Cantoni) per sviluppare e sperimentare il voto elettronico?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per soddisfare le esigenze poste dal diritto federale al canale di voto elettronico, lo svolgimento corretto e la correttezza dell'esito devono essere verificabili, ossia tracciabili. Gli aventi diritto al voto possono verificare in prima persona il corretto svolgimento del voto elettronico grazie a codici individuali (verificabilità individuale), mentre la correttezza dei risultati deve poter essere controllata mediante strumenti informatici indipendenti dal sistema (verificabilità universale). I Cantoni possono delegare questi controlli a un organo di fiducia, come ad esempio un ufficio o una commissione elettorali. Ciò consente anche nel caso del voto elettronico di effettuare un controllo pubblico delle fasi essenziali del processo decisionale democratico.2. Il Consiglio federale considera il voto elettronico alla luce della situazione particolare della Svizzera, basti pensare in primo luogo alla democrazia diretta. In Svizzera si svolgono votazioni ed elezioni a tutti i livelli statali a cadenza trimestrale. Una frequenza così elevata contribuisce a mantenere alta la qualità dei sistemi e delle procedure d'esercizio poiché le competenze necessarie per il voto elettronico rimangono a disposizione e si riesce a stare al passo con lo sviluppo tecnologico. Con oltre 200 prove vincolanti effettuate con successo dal 2004, la Svizzera dispone già oggi di una vasta esperienza. In secondo luogo il voto per corrispondenza incondizionato è una caratteristica della pratica svizzera in materia di elezioni e votazioni. A dipendenza del Cantone, fino al 95 per cento dei voti sono espressi per corrispondenza. In Svizzera "votare da casa propria" è una pratica consolidata e incontestata, mentre in altri Paesi rappresenta piuttosto l'eccezione. Con la spedizione postale del materiale di voto, la Svizzera dispone infine di un consolidato canale di comunicazione con gli aventi diritto di voto. I codici rilevanti per la sicurezza possono così essere spediti agli aventi diritto di voto in modo indipendente da Internet.3. Gli abusi fanno senza dubbio parte delle grandi sfide nell'ambito del traffico informatico. È tuttavia sbagliato trarre conclusioni basandosi sul rapporto menzionato e sui casi di abuso venuti alla luce deducendone un pericolo per il voto elettronico in Svizzera. Per gli apparecchi informatici continua a valere la regola secondo cui misure di sicurezza adeguate offrono una protezione efficace. Nel caso del voto elettronico, inoltre, la confidenzialità dei dati può essere protetta in modo particolarmente efficace. Oltre al fatto che il voto è anonimo, la cifratura da punto a punto e altre misure crittografiche assicurano una protezione superiore alle possibilità offerte da altre applicazioni. Considerato che la Confederazione pone elevati requisiti di qualità ai sistemi di voto elettronico, questi mal si prestano a essere oggetto di abuso in materia di dati.4. Nel settore del voto elettronico il Consiglio federale agisce in base all'articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP). Il 5 aprile 2017 l'Esecutivo ha deciso di avviare l'attività legislativa in previsione del passaggio dall'attuale fase pilota alla fase di esercizio regolare. Le Camere federali ed eventualmente il Popolo avranno così l'opportunità di decidere sul futuro del voto elettronico quale terzo canale di voto complementare agli altri due.5. Dal 2000 al 2017 la Confederazione ha speso complessivamente circa 15 milioni di franchi. Il progetto di voto elettronico (1,5 mio. di fr.) è stato finanziato mediante risorse provenienti da e-government Svizzera (in modo paritetico da Confederazione e Cantoni). Per quanto riguarda i costi dei Cantoni, la Confederazione non dispone di cifre complete.