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18.3071 · Postulato · 2018-03-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che indichi le norme attualmente valide per i fornitori esteri di servizi finanziari che intendono operare sul mercato svizzero. Il rapporto dovrà inoltre illustrare i cambiamenti che la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin) comporteranno per l'accesso al mercato svizzero.

Occorrerà esaminare in particolare la questione se sia opportuno che la Svizzera imponga ai fornitori esteri di servizi finanziari l'obbligo di istituire una succursale sul territorio elvetico.

Infine sarà necessario verificare se i fornitori esteri di servizi finanziari, attivi in Svizzera, sono sottoposti a norme più o meno rigide rispetto ai fornitori svizzeri che esercitano la loro attività all'estero.

Begründung

Dopo la decisione del Consiglio federale di rinunciare, per il momento, a negoziare con l'UE un accordo sui servizi finanziari, si pone la questione della parità di trattamento tra i fornitori svizzeri di servizi finanziari, attivi all'estero, e i fornitori esteri, attivi nel nostro Paese. La questione interessa in particolare i fornitori esteri che non hanno personalità giuridica in Svizzera.

Si presume che la Svizzera ponga ai fornitori esteri molto meno limitazioni di quanto avviene all'estero nei confronti dei nostri intermediari finanziari. In questo caso, rinunceremmo senza motivo a un margine di negoziazione che ci permetterebbe di ottenere condizioni migliori per il nostro settore finanziario.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le norme del diritto svizzero che disciplinano l'attività transfrontaliera di fornitori esteri di servizi finanziari aventi clienti in Svizzera sono piuttosto liberali, rispetto a quelle degli altri Paesi. Ciò vale, in particolare, per i servizi in ambito bancario e di gestione patrimoniale individuale nonché per i commercianti di valori mobiliari. L'obbligo di autorizzazione e di istituire una succursale, rivolto a banche e commercianti di valori mobiliari esteri, sussiste soltanto se questi, in Svizzera, occupano persone che, per le banche o i commercianti stessi, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera, concludono affari, tengono conti clienti o li impegnano giuridicamente (succursale) oppure sono attive in maniera diversa, segnatamente trasmettendo loro mandati di clienti o rappresentandoli a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza, cfr. art. 2 cpv. 1 ordinanza FINMA sulle banche estere e art. 39 cpv. 1 ordinanza sulle borse). In altre parole, per riconoscere l'obbligo di autorizzazione per banche e commercianti di valori mobiliari esteri è indispensabile una presenza fisica minima costante in Svizzera. Inoltre, la distribuzione, in Svizzera o a partire dalla Svizzera, di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati necessita dell'approvazione preventiva della FINMA, ed è necessario designare un rappresentante e una banca quale ufficio di pagamento in Svizzera (art. 120 legge sugli investimenti collettivi). In più, la distribuzione a investitori non qualificati deve avvenire tramite distributori autorizzati oppure tramite istituti esonerati dall'obbligo di autorizzazione e che agiscono in qualità di distributori. Invece, gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti unicamente a investitori qualificati, non necessitano di alcuna approvazione della FINMA, ma devono ugualmente designare un rappresentante e un ufficio di pagamento (art. 120 cpv. 4 legge sugli investimenti collettivi). Per gli assicuratori diretti esteri, l'articolo 3 capoverso 2 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori, unitamente all'articolo 15 capoverso 1 lettera b, stabilisce fondamentalmente l'obbligo di autorizzazione e di istituire una succursale. L'accesso transfrontaliero alle sedi di negoziazione svizzere sottostà all'obbligo di autorizzazione (art. 40 legge sull'infrastruttura finanziaria). Pertanto, le sedi di negoziazione, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni con sede all'estero (cfr. art. 41, 60 e 80 legge sull'infrastruttura finanziaria) necessitano del riconoscimento della FINMA, prima che venga accordato loro l'accesso diretto al mercato finanziario svizzero. In quest'ambito non è previsto l'obbligo di istituire una succursale.

Nell'ambito dei lavori riguardanti la nuova LSF, è stata trattata nel dettaglio la questione di una regolamentazione più restrittiva per i fornitori esteri di servizi finanziari. In particolare, in un'audizione è stato discusso l'obbligo generale di costituire una presenza fisica in Svizzera (succursali). Tale proposta nei pareri espressi dal settore finanziario è stata definita non auspicabile o inutilmente restrittiva e per questo non è stata portata avanti all'atto dell'elaborazione del progetto posto in consultazione. Invece l'articolo 30 LSF prevede, conformemente al dibattito parlamentare, che i consulenti alla clientela esteri possono esercitare la propria attività in Svizzera solo se iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela. Se questi agiscono per un fornitore estero di servizi finanziari sottoposto a vigilanza prudenziale, il Consiglio federale può esentarli dall'obbligo di registrazione, potendo comunque subordinarli al medesimo obbligo. Sono fatte salve prescrizioni più ampie in virtù delle leggi sui mercati finanziari.

L'introduzione di un obbligo di istituire una succursale si opporrebbe ai tentativi intrapresi sinora dalla Svizzera di adoperarsi per l'abolizione di tali restrizioni nei confronti dell'estero. Inoltre, la summenzionata normativa di accesso al mercato per fornitori esteri di servizi finanziari, relativamente liberale, incentiva l'interesse destato dalla piazza finanziaria svizzera a livello internazionale nonché la competitività di quest'ultima ed è conforme ai fondamenti dell'ordinamento economico svizzero. La situazione giuridica in Svizzera è nota. Un nuovo rapporto dettagliato a riguardo in questo momento non porterebbe a ulteriori informazioni rispetto a quanto già stimato in occasione dell'elaborazione della LSF. Il Consiglio federale si impegna affinché per le condizioni di accesso al mercato all'estero viga il principio della reciprocità.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.