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18.3118 · Interpellanza · 2018-03-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L'accordo fiscale vigente sull'imposizione dei frontalieri in Ticino prevede un annuale versamento di una quota parte del 38,8 per cento dell'importo totale incassato dall'erario svizzero a favore dell'Italia, comunemente definito ristorno. Il versamento è eseguito dall'autorità cantonale nell'ambito dell'accordo bilaterale Svizzera-Italia vigente. Storicamente il ristorno, che lo Stato centrale italiano riversa ai comuni di frontiera e che garantisce per quest'ultimi una risorsa fiscale rilevante, ha anche una valenza di compensazione fiscale destinata a coprire spese e investimenti per infrastrutture pubbliche. Nel gennaio 2018 è stata attivata la linea ferroviaria Varese-Stabio-Mendrisio-Lugano, un'opera internazionale destinata ad offrire un servizio ferroviario pubblico efficiente per gestire il traffico transfrontaliero tra Nord Italia e Ticino. Il collegamento ferroviario rappresenta un'opportunità per gli oltre sessanta mila frontalieri che si muovono quotidianamente nella regione. L'utilizzo massiccio della ferrovia decongestionerebbe notevolmente le strade che sono al collasso. A collegamento avviato, è emersa la problematica della cronica e grave mancanza di posteggi presso le stazioni ferroviarie su lato italiano. Il trasporto pubblico su gomma verso le stazioni ferroviarie italiane è carente e l'assenza di posteggi atti a stimolare il Park & Rail (P&R) presso le stazioni compromette l'utilizzo della ferrovia.

1. Il Consiglio federale intravede l'opportunità di discutere con l'Italia la possibilità che i ristorni dei prossimi anni, ad esempio 2018 e 2019, siano destinati specificatamente a realizzare parcheggi P&R presso le stazioni italiane della linea ferroviaria Varese-Lugano?

2. Il quadro normativo internazionale vigente permette di creare un vincolo formale per l'utilizzo dei ristorni per realizzare parcheggi P&R?

3. In assenza di possibilità formali, quali azioni intende intraprendere la Confederazione per stimolare la realizzazione delle opere necessarie a utilizzare la linea ferroviaria?

4. Quale margine è dato al Cantone, nell'ambito delle proprie competenze di politica internazionale transfrontaliera, di costruire un accordo con la regione Lombardia che vincoli l'utilizzo dei ristorni alla realizzazione dei P&R?

5. Il Consiglio federale intravvede altre possibilità politiche e operative per realizzare le infrastrutture mancanti?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (RS 0.642.045.43) prevede, in particolare, un versamento da parte delle autorità fiscali cantonali (Ticino, Grigioni, Vallese) a favore dello Stato italiano pari al 40 per cento (in pratica 38,8 per cento, a partire dal 1985) del gettito fiscale proveniente dall'imposizione dei lavoratori frontalieri italiani. L'accordo stabilisce, come obbligo giuridico, che tale compensazione finanziaria vada a favore dei Comuni italiani di confine nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri. L'accordo non contiene disposizioni circa il modo in cui questi Comuni debbano utilizzare tale compensazione finanziaria. Nel preambolo si riconosce, tuttavia, che l'accordo è stato concluso anche tenendo conto delle "spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono". Nel quadro delle riunioni ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo, è previsto che i rappresentanti italiani informino i rappresentanti svizzeri circa l'utilizzazione dei ristorni. Eccezion fatta per questa disposizione di carattere generale, l'accordo non prevede alcun vincolo giuridico che autorizzerebbe le autorità svizzere ad avere diritto di codecisione sul modo in cui la compensazione finanziaria viene utilizzata. La questione del finanziamento delle infrastrutture in Italia è stata sollevata anche durante le recenti negoziazioni in materia fiscale. L'Italia ha adottato una dichiarazione unilaterale volta a sviluppare le sue infrastrutture nel quadro dei progressi nei dossier concernenti l'imposizione dei lavoratori frontalieri e Campione d'Italia.

3./5. Per quanto concerne il finanziamento delle infrastrutture, si applica il principio di territorialità. È dunque compito dell'Italia progettare e finanziare le proprie infrastrutture. Nell'ambito dei suoi contatti politici e di colloqui bilaterali, il Consiglio federale continuerà a difendere l'importanza della realizzazione di lavori infrastrutturali d'interesse pubblico. Questo può avvenire, sia a livello federale che a livello cantonale, nel contesto degli incontri transfrontalieri.

4. L'articolo 56 della Costituzione federale conferisce ai Cantoni la facoltà, a condizioni rigorose, di concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. Il finanziamento delle infrastrutture transfrontaliere può, in linea di principio, rientrare in tale competenza.

Risposta del Consiglio federale.