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18.3130 · Interpellanza · 2018-03-12

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Nel dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso di abrogare l'ordinanza che bloccava dal 2001 gli averi del regime Mubarak. Oltre 700 milioni di franchi erano stati congelati in Svizzera e le relative procedure erano state avviate. I meccanismi dell'assistenza giudiziaria internazionale non hanno però permesso di ottenere la prova che tali fondi fossero illeciti. Di conseguenza, sono stati restituiti ai loro proprietari o lo saranno a breve. Le stesse autorità federali hanno riconosciuto le numerose lacune tecniche presenti nelle domande delle autorità egiziane e i vizi di talune decisioni giudiziarie. Tuttavia la legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP) non è applicabile poiché non si può parlare di un crollo dell'apparato giudiziario o di una deroga ai principi procedurali.

Nella sua risposta del 4 dicembre 2017 a una precedente domanda (17.5526), il consigliere federale Cassis ha confermato che le autorità sono disposte a "esaminare la possibilità di completare la LVP". Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. A che punto si trova l'esame delle misure che consentono di bloccare sulla piazza finanziaria svizzera i valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero? Chi è responsabile a tale riguardo e quando saranno pubblicate le conclusioni?

2. In tale esame saranno considerati anche i risultati deludenti dei procedimenti avviati in seguito alla rivoluzione egiziana?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'autrice dell'interpellanza si riferisce alla risposta all'interrogazione 17.5526 e, indirettamente, al parere del Consiglio federale relativo alla mozione Sommaruga 17.3547. Contrariamente a quanto ritiene l'autrice dell'interpellanza, il Consiglio federale aveva solo intenzione di esaminare, su richiesta del Parlamento, la possibilità di integrare in un punto specifico la legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP; RS 196.1). Nella pratica il Dipartimento federale degli affari esteri si impegna infatti, su richiesta delle autorità giudiziarie o di assistenza giudiziaria, a monitorare l'uso di determinate somme restituite affinché vadano effettivamente a vantaggio della popolazione degli Stati d'origine, nel rispetto del principio di trasparenza e dell'obbligo di rendere conto del proprio operato. Questa prassi non è tuttavia prevista nella LVP ed è precisamente questo l'aspetto che potrebbe essere sancito in maniera esplicita dalla legislazione. Durante i dibattiti sulla mozione Sommaruga Carlo 17.3547 che hanno avuto luogo nel Consiglio nazionale il 15 marzo 2018, tre giorni prima del deposito della presente interpellanza, le richieste della mozione sono state ritenute eccessive. Il Consiglio nazionale ha infine deciso di respingerla seguendo il parere del Consiglio federale del 30 agosto 2017 sulla mozione 17.3547 secondo il quale le autorità competenti hanno già legalmente la possibilità di ordinare restituzioni a Stati esteri.

Il Parlamento non ha pertanto chiesto al Consiglio federale di esaminare la possibilità di completare la LVP nel punto summenzionato.

2. Come ha già avuto modo di dichiarare il 21 febbraio 2018 in risposta alla mozione Munz 17.4068, il Consiglio federale non intende ampliare le possibilità di confisca alla luce del caso egiziano. Estendere queste possibilità significherebbe infatti ignorare gli esiti dei procedimenti giudiziari, validamente condotti dalle autorità di uno Stato sovrano, con la motivazione che non hanno consentito di accertare l'illiceità dei fondi depositati in Svizzera. Ciò risulterebbe estremamente problematico dal punto di vista dei principi dello Stato di diritto e della garanzia della proprietà.

Risposta del Consiglio federale.