18.3141 · Mozione · 2018-03-13
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di far rispettare rigorosamente le prescrizioni in vigore o, se necessario, di creare le basi a livello di legge o regolamento per un divieto, nel nostro esercito, di tutti i capi di vestiario che non possono essere sottratti alla vista con un copricapo.
Begründung
Alle diverse richieste di precisazione presentate in occasione dell'ora delle domande nel quadro della domanda 18.5184, "Des femmes voilées dans notre armée?" ("Velo islamico nel nostro esercito?", non tradotta in italiano), il Consiglio federale si è limitato a rispondere brevemente, giustificando de facto il porto visibile del velo islamico da parte di una recluta musulmana che sui social media si era vantata di essere la prima donna a prestare servizio militare con l'hijab. Il Consiglio federale si è rifatto al principio secondo il quale il porto di un "foulard" è tollerato se il capo di vestiario è sottratto alla vista. Il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha poi fatto una distinzione perlomeno audace tra "velo" (termine utilizzato dalla recluta) e "foulard".
La risposta del Consiglio federale non tiene conto della realtà. In effetti, comunque lo si chiami (velo o foulard) l'hijab è sempre portato in maniera visibile (come nella fotografia pubblicata dalla recluta).
La risposta è inoltre in contraddizione con i regolamenti vigenti, in particolare con le prescrizioni che vietano nel nostro esercito capi di vestiario che non possono essere sottratti alla vista con un copricapo, ovvero:
1. l'articolo 58 capoverso 3 del Regolamento di servizio, che vieta il porto di capi di vestiario, accessori e altri oggetti non conformi alle prescrizioni;
2. il regolamento 51.009 "Vestiario e pacchettaggi" che, conformemente al ben noto principio militare dell'uniformità, vieta il porto di oggetti d'equipaggiamento privati visibili in seno a una formazione di militari che svolgono la medesima attività nella stessa ubicazione (art. 3 cpv. 1).
A prima vista, la regolamentazione vigente consente ai comandanti di truppa di vietare il porto del velo islamico nel nostro esercito. Se così è, i comandanti devono assumersi le loro responsabilità e, se del caso, poter contare sul sostegno del Consiglio federale.
In caso contrario, il DDPS o se necessario il Consiglio federale deve creare i presupposti a livello di regolamento o di legge per un divieto di tutti i capi di vestiario privati che non possono essere sottratti alla vista con un copricapo.
Il nostro esercito deve continuare a essere un fattore di integrazione e non diventare un luogo di ostentazione di simboli comunitaristi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è del parere che l'attuale regolamento 51.009 "Vestiario e pacchettaggi" disciplini chiaramente il porto di oggetti d'equipaggiamento privati e che pertanto non sia necessario creare basi legali supplementari. Al numero 4 del capitolo 1.1.1 di tale regolamento è stabilito che "con nessuna delle tenute devono essere visibili capi di vestiario o oggetti privati". L'applicazione del regolamento e la verifica della sua osservanza rientrano nelle responsabilità del comandante competente. Come già ribadito nella risposta alla domanda 18.5184, il capo del DDPS ha già impartito le istruzioni necessarie affinché il regolamento sia applicato senza eccezioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.