Lexipedia

Attestati di carenza di beni per i crediti derivanti dal mancato pagamento dei premi delle casse malati

18.3143 · Interpellanza · 2018-03-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

I diritti e gli obblighi degli assicuratori malattie e dei Cantoni in caso di mancato pagamento da parte di un assicurato dei premi e delle partecipazioni ai costi sono definiti all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e all'articolo 105f dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Con l'articolo 64a capoverso 4 LAMal i Cantoni sono obbligati, tra le altre cose, ad assumere l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui all'articolo 64a capoverso 3 LAMal (premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese di esecuzione). Gli assicuratori malattie sono invece obbligati a conservare gli attestati di carenza di beni sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. L'articolo 105f OAMal obbliga gli assicuratori a informare ogni trimestre i Cantoni sull'evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati e a trasmettere annualmente una ricapitolazione delle restituzioni e delle domande di assunzione dei crediti. Non appena l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito, l'assicuratore restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato (art. 64a cpv. 5 LAMal).

In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica gli effetti dell'articolo 105f OAMal? Questa disposizione costituisce una base applicabile nella pratica per evitare abusi?

2. Quali sono i contenuti obbligatori del rapporto di revisione di cui all'articolo 105f capoverso 2 OAMal?

3. Con quale strumento è controllato l'effettivo degli attestati di carenza di beni e dei titoli equivalenti depositati presso gli assicurati?

4. È a conoscenza di abusi relativi alla conservazione e/o al riscatto di attestati di carenza di beni e di titoli equivalenti secondo l'articolo 64a LAMal?

5. In considerazione dell'articolo 64a capoverso 5 LAMal, come giudica il fatto che alcuni assicuratori malattie vendano attestati di carenza di beni a uffici di riscossione di debiti che, a loro volta, cercano di riscuotere in via esecutiva i crediti secondo l'articolo 64a LAMal ceduti attraverso questi attestati?

6. È legale che alcuni Cantoni trasferiscano ai Comuni i costi per l'assunzione dei crediti secondo l'articolo 64a LAMal?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Prima di emanare le disposizioni di esecuzione dell'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), il Consiglio federale ha consultato i Cantoni e gli assicuratori. La documentazione dell'indagine conoscitiva è pubblicata su Internet all'indirizzo www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/procedure-consultazione.html > Procedure di consultazione concluse > 2011 > DFI. Sulla base di una richiesta congiunta della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e di Santésuisse (assicuratori malattie svizzeri), ha precisato meglio l'articolo 105f OAMal e alcune altre delle disposizioni di esecuzione proposte, con effetto dal 1° gennaio 2018.

Poiché la soluzione trovata è frutto della collaborazione tra l'amministrazione federale, i Cantoni e gli assicuratori, il Consiglio federale ritiene che sia idonea anche a evitare abusi.

2. All'articolo 105j OAMal sono sanciti i compiti dell'organo di revisione, da cui risultano i contenuti del rapporto di revisione; l'organo di revisione deve confermare di aver verificato l'esattezza delle informazioni fornite dagli assicuratori sui crediti di cui all'articolo 64a capoverso 3 LAMal e di aver controllato se: le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette, la procedura di diffida secondo l'articolo 105b è stata rispettata, esiste un certificato di carenza di beni, la data di rilascio del certificato di carenza di beni risale all'anno precedente, l'importo complessivo dei crediti è esatto e il credito è stato notificato al Cantone nel quale è stato rilasciato il certificato di carenza di beni.

Inoltre l'organo deve confermare di aver verificato l'esattezza e la completezza delle informazioni dell'assicuratore sul pagamento dei crediti in arretrato dopo il rilascio di un certificato di carenza di beni e le restituzioni al Cantone.

3. Per principio spetta all'ufficio di revisione esterno dell'assicuratore verificare l'effettivo dei certificati di carenza di beni e dei titoli equivalenti presso gli assicuratori, applicando gli standard riconosciuti della revisione contabile (art. 25 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal; RS 832.12). Il Cantone può designare un organo di revisione diverso qualora ne assuma i costi (art. 105j cpv. 3 OAMal).

4. Il Consiglio federale non è a conoscenza di abusi riguardo alla conservazione e/o alla realizzazione di attestati di carenza di beni e di titoli equivalenti secondo l'articolo 64a LAMal. Occorre tenere conto del fatto che gli assicuratori non sono tenuti a realizzare gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti (art. 64a cpv. 5 LAMal).

5. L'assicuratore deve conservare gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Inoltre è tenuto a restituire al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto non appena l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il suo debito (art. 64a cpv. 5 LAMal). Pertanto gli assicuratori non possono vendere i propri attestati di carenza di beni alle società di recupero crediti.

Gli assicuratori possono delegare compiti, ma non la direzione generale e il controllo da parte del consiglio di amministrazione e i rimanenti compiti dirigenziali fondamentali, compresa l'emanazione di decisioni (art. 6 cpv. 1 e 2 LVAMal). La riscossione di crediti non rientra in queste eccezioni.

Il Consiglio federale ritiene quindi che un assicuratore possa dare incarico a terzi di recuperare crediti per i quali gli sono stati rilasciati certificati di carenza di beni. Nel farlo, l'assicuratore deve garantire che il Cantone riceva la sua quota dell'importo pagato dall'assicurato per estinguere il suo debito. Gli assicuratori devono destinare a soli scopi d'assicurazione sociale malattie i fondi provenienti da quest'ultima (art. 5 lett. f LVAMal). In base a questa disposizione, il prezzo che un assicuratore paga per questi incarichi deve rientrare nel quadro dell'onere effettivo sostenuto dal terzo incaricato. Gli assicuratori devono inoltre provvedere affinché i terzi incaricati tengano nei confronti degli assicurati un comportamento accettabile anche per loro.

6. I Comuni sono autonomi nella misura prevista dal diritto cantonale (art. 50 cpv. 1 della Costituzione federale; RS 101). L'estensione della loro autonomia risulta quindi dal diritto cantonale. Pertanto nel proprio diritto il Cantone può trasferire loro l'obbligo di assumere i crediti secondo l'articolo 64a LAMal.

Risposta del Consiglio federale.